CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 36540/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa deducendo: - vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive risultanze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto contestato non apparendo decisivi gli elementi valorizzati dai giudici di merito; - vizio di motivazione quanto alla esclusione della lieve entità del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ebbe ad inviare all' imputato la somma di euro 750,00 per l' affitto di una casa vacanze pubblicizzata dall' imputato, successivamente resosi irreperibile) precisando come risultata accertato che il conto ove erano state versate le somme era intestato all' imputato e che, parimenti, il numero di cellulare contattato dalla vittima per l' affitto riguardava una SIM intestata ad [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che lo stesso doveva essere individuato quale certo autore della truffa de qua. Dal momento che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) non può non considerarsi, in sintesi, come nella fattispecie in esame il tema della decisività degli elementi probatori (la cui valenza viene contestata dal ricorrente) è stato vagliato dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie mentre parte ricorrente finisce per sollecitare una rilettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.5. Anche l' ulteriore motivo proposto che si ricollega al'intervenuta introduzione nel sistema di diritto penale della regola di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, è manifestamente infondato. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici del merito, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto di una pregressa analoga condotta dell'imputato ritenuta sintomatica di una certa abitualità a delinquere. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così