CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato517 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 51/2022 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 16/02/2022 R.G.N. 690/2020;Numero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito dirinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 12285 del2020, la Corte di appello di Lecce ha accolto l’appello propostodall’INPS avverso la sentenza emessa in primo grado dalTribunale di Taranto n. 691 del 28.01.2011, che avevacondannato tale Istituto a pagare al proprio dipendente VitoCafagna le differenze retributive da questi rivendicate inrelazione alla sua dedotta adibizione a mansioni superiori,proprie della posizione C3, rispetto a quelle di inquadramentonella Area C, posizione C2.2. La sentenza della Corte di appello salentina, in accoglimentodell’appello anzidetto, ha riformato la decisione di prime cure,respingendo così integralmente la domanda che il lavoratoreaveva originariamente proposto contro l’INPS, accolta da taledecisione limitatamente alle predette differenze retributiverivendicate con riferimento alla posizione C3, per il periodo dal23 maggio 2005 fino al 3 aprile 2008, data di introduzione delgiudizio di primo grado (v. al riguardo pag. 2 della sentenzaimpugnata).3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi diimpugnazione.4. Resiste l’INPS con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Con primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, aisensi all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, in relazione agliartt. 24 e 13 all. a - declaratoria delle aree - del Ccnl delpersonale del comparto enti pubblici non economici per ilquadriennio 1998-2001, ed all'art. 36 Cost.2. Con tale mezzo di impugnazione il ricorrente ha censurato ladecisione della Corte territoriale perché essa, malgrado ilriconoscimento dello svolgimento delle mansioni di responsabiledi processo, aveva ritenuto improponibile ogni rivendicazioneretributiva connessa allo svolgimento di mansioni superiori, perla mancanza della disciplina collettiva di secondo livelloasseritamente richiesta dal Ccnl 1998-2001.In proposito il ricorrente ha infatti rimarcato che tale disciplina,individuata dalla Corte territoriale nella contrattazioneintegrativa di cui all’art. 24, comma 7, di detto Ccnl, non èaffatto necessaria ai fini della sussistenza del diritto altrattamento economico previsto per lo svolgimento di mansionisuperiori, poiché l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001ricollega tale diritto unicamente alla circostanza di fattodell’adibizione a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cuial comma 2, senza che esso possa essere condizionato allasussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione dellemansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativadel nuovo sistema di classificazione del personale introdottodalla contrattazione collettiva, per come affermato daconsolidata giurisprudenza di legittimità, «posto che una diversainterpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore diNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026assicurare comunque al lavoratore una retribuzioneproporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio alprincipio di cui all'articolo 36 Cost.».3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha invecededotto la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360n. 3 c.p.c., dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 in relazione all'art.15 e 13 all. a - declaratoria delle aree - e all'art 16 del Ccnl delpersonale di comparto enti pubblici non economici quadriennio1998-2001 ed agli artt. 23 e 24 del d.lgs. 150/2009 e 36 cost.Il ricorrente, con tale motivo, censura la rilevanza attribuitadalla Corte territoriale alla c.d. flessibilità delle mansioninell’ambito della medesima area di appartenenza, poichél’ascrivibilità delle mansioni da egli svolte al profilo superiore C3non contemplerebbe una mera progressione economica, magiuridica, con svolgimento di mansioni superiori in progressionec.d. verticale, come desumibile dagli art. 23 e 24 del d.lgs.150/2009 e dall’art. 16 del ccnl 1998-2001, secondo cui: «NelleAree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico,identificate nella tabella C rispettivamente con le sigle A 3, B 3,C 2 e C 5.», sicché la posizione C3 sarebbe da ascrivere ad unlivello superiore a quella C2 non solo dal punto di vistaeconomico.4. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamentevista la loro stretta connessione.5. Tali motivi, diversamente da quanto eccepito dalcontroricorrente, sono sicuramente ammissibili e procedibilipoiché, da un lato non denunciano il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., con conseguente infondatezza dei rilieviNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026in proposito mossi nel controricorso e, dall’altro, nella fattispeciein esame sono applicabili i principi stabiliti da questa Corte inordine alla conoscibilità d’ufficio dei ccnl del pubblico impiego(v. Cass. 5 marzo 2019, n. 6394 Cass. 16 settembre 2014, n.19507, Cass. S.U., 23 settembre 2010, n. 20075).6. Entrambi i motivi sono però infondati.7. Malgrado la sentenza impugnata, in un passaggio della suamotivazione, abbia fatto riferimento alla già richiamatadisposizione dell’art. 24, comma 7, del Ccnl 1998-2001 peraffermare la mancanza della contrattazione integrativa, dallostesso prevista, necessaria alla definizione dei criteri con cuiprocedere all’applicazione dell’art. 52, comma 6, del d. lgs n.165 del 2001, non è su tale mancanza che essa ha fondato ilrigetto della domanda dell’odierno ricorrente.Ciò è desumibile dalle ulteriori considerazioni svolte, ed inparticolare dall’espressione «Al contempo …. può affermarsi conCass. 33141/2019 che “nell'impiego pubblico contrattualizzato,nel quale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,l'assegnazione a mansioni superiori non comporta la definitivaacquisizione della qualifica corrispondente, la materia dellaclassificazione del personale è rimessa alla contrattazionecollettiva, alla quale compete anche l'individuazione dellemansioni esigibili da parte del datore di lavoro perchéequivalenti a quelle di inquadramento».8. Pertanto, la ragione fondamentale che ha condotto la corteterritoriale a negare al ricorrente il riconoscimento dellosvolgimento di mansioni superiori, è rinvenibile nell’applicazioneNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026dei principi enunciati proprio dalla citata decisione n. 33141 del2019 e dalla giurisprudenza da essa richiamata.9. Partendo da tale decisione la Corte territoriale ha infattisviluppato il ragionamento che l’ha condotta ad affermare checon il Ccnl del 1998/2001 del comparto degli enti pubblici noneconomici, ed in particolare con l’art. 13, si è operata lasostituzione del precedente sistema di inquadramento delpersonale per qualifiche funzionali con quello per areeprofessionali (A,B,C,), al dichiarato fine di rendere le varieposizioni interne alla medesima area, in seno alla quale sonoprevisti livelli omogenei di competenze, del tutto fungibili inrelazione alle mansioni affidate, rilevando le diverse posizioniesclusivamente dal punto di vista economico.Ciò secondo la Corte territoriale è rilevabile dalla stessadeclaratoria dell’area C contenuta in allegato al Ccnl, nellaquale, dopo l’evidenziazione, comune a tutti i lavoratoriinquadrabili in essa, dell’appartenenza a quest’area di personalealtamente specializzato e con elevata responsabilità di interimoduli organizzativi, viene specificato che all’interno dellastessa si inseriscono ruoli organizzativi ampiamente fungibili.10. Su tali presupposti la Corte territoriale ha quindi conclusoche, esclusa nel caso in esame la possibilità di un diversoinquadramento professionale se non a seguito di proceduraconcorsuale, non è possibile riconoscere al ricorrente ledifferenze retributive rispetto alla posizione ordinamentale C3solo in ragione dell’espletamento da parte sua di mansioni diresponsabile di processo e per avere avuto la responsabilità diun settore, poiché ciò rientra nelle competenze del personaleNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026inquadrato nell’area C, ed il personale appartenente all’area,indistintamente individuato, opera strutturalmente nel processoproduttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo.11. Nell’affermare ciò la sentenza impugnata si è conformata aiprincipi enunciati in proposito più volte da questa Corte, fra cuila predetta decisione n. 33141 del 2019.12. Il ricorrente ha censurato il riferimento fatto a tale decisionein ragione del fatto che essa è stata pronunciata in relazione alledisposizioni di un Ccnl relativo ad un diverso comparto dicontrattazione quale quello per il personale non dirigenziale deiMinisteri, senza però adeguatamente considerare quanto in essasottolineato al punto 7 della motivazione, e cioè che le particollettive hanno disegnato, nel rispetto della competenza allestesse attribuita dagli artt. 2, 40 e 52 del d.lgs. n. 165/2001,nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.150/2009, un sistema di inquadramento non dissimile da quelloprevisto per il comparto degli enti pubblici non economici,improntato al criterio della massima flessibilità all'internodell'area, ritenuta espressiva di livelli omogenei di competenze,conoscenze e capacità, rimandando a tal proposito a quantostabilito per tale comparto da Cass. n. 29624 del 2019.13. Secondo tale altra decisione, l'art. 52, comma 1, d.lgs. n.165/2001, stabilendo, nel testo anteriore alla riforma di cui ald.lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi dell’amministrazionedatrice di lavoro «può essere esercitato all'interno dellemansioni “considerate equivalenti nell'ambito dellaclassificazione professionale dei contratti collettivi”, rimettepalesemente alla fonte negoziale l'identificazione, rilevanteNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 intema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività dilavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propridella classificazione ricevuta».Tale prospettiva, sostenuta da consolidato orientamento dilegittimità (Cass. 16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio2010, n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U.,4 aprile 2008., n. 8740), secondo la medesima decisione, «afronte di un'organizzazione classificatoria sviluppata per aree(come è quella del C.C.N.L. e, poi anche della citata riforma dicui al d. lgs. 150/2009), legittima la previsione collettiva taleper cui, da chi sia posizionato all'interno di una di tali aree,possano pretendersi le prestazioni considerati equivalentinell'ambito definitorio dell’area stessa».Una tale impostazione, secondo la stessa decisione, è sostenutaanche da un fondamento costituzionale, poiché essa realizza«una forma di ampia flessibilità del lavoro esigibile, la cuidefinizione in sede di trattative collettive è ritenuta dallegislatore tale da assicurare il raggiungimento di equilibri traflessibilità, costi, incentivi e tutela della professionalità cuiinevitabilmente deve tendere una regolazione “secondodisposizioni di legge” al fine di assicurare il “buon andamento”(art. 97 Cost.) della P.A. e ciò non irrazionalmente proprio perla naturale idoneità dell'ambito sindacale a consentire dideterminare i possibili bilanciamenti tra i contrappostiinteressi».Numero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/202614. Tali indicazioni sono state successivamente recepite ancheda Cass. n. 21485 del 2020, secondo la quale «l’articolo 9 delCCNL per enti pubblici non economici 2006/2009 halegittimamente previsto - in linea con la disciplina delle mansioniintra area, tutte de plano esigibili - che solo le attività extra areacostituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e pergli effetti di cui all’articolo 52 D.Lgs. 165/2001».Nella stessa decisione si è altresì affermato che i medesimiprincipi sono validi anche per il periodo antecedente all’entratain vigore del nuovo sistema di classificazione previsto dal Ccnl2006/2009, (id est: da marzo 2004 a settembre 2007), nelquale, in forza del sistema allora vigente, previsto dal Ccnl1998/2001 del 16 febbraio 1999, ogni dipendente è tenuto asvolgere tutte le mansioni considerate equivalenti nel livelloeconomico di appartenenza (articolo 13, comma 6 CCNL 16febbraio 1999) .15. Tali principi si attagliano pienamente alla fattispecieesaminata dalla sentenza impugnata, in cui le differenzeretributive sono state rivendicate per lo svolgimento di mansioniascrivibili alla posizione C3, la quale si colloca all’interno dellamedesima area C in cui il ricorrente era già inquadrato con laposizione C2, e non in un’area superiore, ricadendo quindi, peril periodo oggetto di rivendicazione (da maggio 2005 al 3 aprile2008), per una parte, sotto le previsioni del Ccnl 1998/2001 del16 febbraio 1999, e per un’altra (a partire dal 1.10.2007) sottoquelle del Ccnl 2006/2009, in base alle quali, come evidenziatodalla giurisprudenza in precedenza richiamata, solo le attivitàextra area costituiscono svolgimento di mansioni superiori.Numero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026È perciò infondata l’ulteriore obiezione avanzata dal ricorrentein ordine all’inapplicabilità alla fattispecie dei principi enunciatida Cass. n. 29624 del 2019, perché riferiti ad un periodo nonrilevante per la controversia.16. La sentenza impugnata - nell’affermare che l’adibizione delricorrente a mansioni riconducibili alla posizione C3 non potevadargli diritto alle differenze retributive rivendicate, perché sitrattava di mansioni ricomprese nella stessa area diinquadramento, all’interno della quale tutte le mansioni sonoesigibili dal datore di lavoro, ha fatto corretta applicazione deiprincipi sopra richiamati, sottraendosi alle censure prospettatenei motivi di ricorso.17. Quanto alla deduzione secondo cui la posizione C3 noncostituirebbe posizione di sviluppo economico, si osserva che lastessa non incide la statuizione della Corte d’Appello; ed infatti,come desumibile dalla stessa ricostruzione svolta in ricorso,l’attribuzione al ricorrente della responsabilità di gestione di unprocesso, e precisamente quello relativo ai Trattamenti di FineServizio, il cui ambito è stato successivamente ampliato a quellodella previdenza complementare, è avvenuta, a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la determinazione dirigenziale n. 15 del5.1.2007, che gli ha conferito al riguardo un incarico di posizioneorganizzativa ai sensi dell'articolo 17 Ccnl 1998/2001, sulpresupposto che egli era stato individuato tra quelle figuredell’Area C che, più delle altre, dimostrino attitudine adassumere la responsabilità tecnica di moduli organizzativi.Al riguardo occorre considerare che: da un lato, la capacità diassumere la responsabilità di moduli organizzativi, ottimizzandoNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026l’impiego delle risorse a disposizione, è prerogativa comune atutti i lavoratori inquadrabili nell’Area C, per come desumibiledalla relativa declaratoria contrattuale; dall’altro, la posizioneorganizzativa è prevista dall’art. 17 Ccnl cit. a favore deifunzionari dell’Area C per incarichi comunque rientranti nellefunzioni di appartenenza, nei limiti delle risorse disponibili.Di conseguenza, il fatto che il ricorrente ha svolto il ruolo diresponsabile di processo, per effetto dell’incarico di posizioneorganizzativa anzidetta, non costituisce ragione sufficiente perriconoscere in suo favore il superiore inquadramento rivendicatoa fini economici. Peraltro, la domanda per il conseguimentodell’indennità di posizione organizzativa è stata rigettata dalTribunale con statuizione non oggetto di appello da parte dellavoratore (v. sentenza di appello).18. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve pertanto essererigettato.19. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento in favore della parte controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della SezioneLavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 9205/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 8505/2026Data pubblicazione 06/04/2026