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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris