CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 37242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'interessato - in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avverso il decreto del Gip del Tribunale di Noia, emesso in data 11 ottobre 2021, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 1.038.944,00, per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.2. Contro l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., in relazione alla mancanza del fumus del delitto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, la cui contestazione è frutto di una modifica del titolo di reato precedentemente addotto a fondamento del sequestro disposto in data 31 ottobre 2019, operata dal pubblico ministero a seguito della verifica operata dalla Guardia di Finanza. Durante tale verifica si sarebbero confrontate le documentazioni extracontabili rinvenute presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relative agli anni dal 2015 al 2019, con quelle ufficiali della medesima società. La difesa aveva rilevato in sede di riesame il mancato superamento delle soglie di punibilità stabilite per il reato tributario contestato, come sarebbe confermato dalle stesse verifiche della Guardia di Finanza. Nel corso della prima ispezione, il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto evasa sarebbe stato effettuato esclusivamente in via presuntiva, a partire dalle schede extracontabili di acquisti in nero e dai relativi volumi di vendite. Tuttavia, il calcolo sarebbe stato successivamente smentito dalle ulteriori e più analitiche verifiche sulla documentazione extracontabile relativa alla cessione di merce senza fattura, riportante il nominativo dei clienti, la data, le merci, gli importi, quantificati per gli anni dal 2015 al 2019 in complessivi euro 785.339,00, con un'imposta sul valore aggiunto evasa pari ad euro 172.994,56. A fronte dell'acquisizione dei documenti in grado di quantificare le vendite in nero della merce in precedenza acquistata, sempre in nero, nonché l'effettiva evasione d'imposta, sarebbe evidentemente smentita l'originaria presunzione secondo cui i beni acquistati in nero sarebbero stati rivenduti in nero nella loro totalità. Il Tribunale avrebbe ritenuto fondate le presunzioni utilizzate dalla polizia giudiziaria, soprattutto in base ad una omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, della perdurante disponibilità delle merci non rivendute ma precedentemente acquistate in nero. Così facendo i giudici del riesame andrebbero persino oltre le presunzioni di cui si tratta, asserendo in modo del tutto apodittico la possibile esistenza di ulteriori documenti extracontabili di vendita, mai rinvenuti nonostante i numerosi controlli, a conferma degli originari calcoli della Guardia di Finanza. Infine, non sarebbe stata presa in considerazione neppure la doglianza sollevata dal ricorrente circa la possibilità che la merce, acquistata in nero, sia stata poi rivenduta regolarmente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. È opportuno premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per 2 A violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). 3.2. Le doglianze formulate in questa sede, oltre ad essere del tutto aspecifiche, esorbitano dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., perché dirette a contrapporre una diversa valutazione dei fatti - basata su mere ipotesi di acquisti e rivendite del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio - rispetto a quella operata dal Tribunale. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, oc.t.g) in cui si afferma in itnttsttlogico e lineare che, considerata l'assoluta informalità della documentazione extracontabile nella disponibilità del ricorrente, nulla esclude che accanto ai prospetti di vendita ritrovati dagli operatori della Guardia di Finanza ne possano esistere altri non rinvenuti. Inoltre, se vi fosse stata una significativa discrasia fra merci acquistate in nero e merci rivendute con le medesime modalità, la società - di cui l'odierno ricorrente è il legale rappresentante - avrebbe dovuto ancora avere la disponibilità di tali beni. Ne deriva che sarebbe stato suo onere dimostrare l'attuale possesso delle merci, elencarle e stimarne l'importo ai fini di correggere in diminuzione il calcolo operato dalla Guardia di Finanza. In mancanza di siffatta prova, può legittimamente ritenersi fondata - allo stato degli atti e salvo la verifica dibattimentale - la stima dei verbalizzanti e, conseguentemente, la determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa, rilevante per verificare il superamento delle soglie di punibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3