CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41672/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con motivi nuovi depositata dal difensore della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto sull'idoneità, gravità e concretezza della minaccia la sentenza impugnata è ampiamente e correttamente motivata (pagg. 4 e 5), così come sulla insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. (pagg. 9 e 10); rilevato che il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, è del pari manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che, con i motivi nuovi, si deduce che la sentenza impugnata è stata emessa prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice, per cui "appare quanto mai opportuno e necessario la verifica dell'operatività dell'esimente in relazione al giudizio odierno". considerato che la Corte di cassazione, cui sia dedotta la circostanza sopravvenuta, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali; considerato che nel caso. di specie emerge chiaramente dalla sentenza impugnata che la condotta è abituale, essendo l'imputata gravata da plurimi precedenti specifici; rilevato, dunque, che la richiesta formulata con i motivi nuovi è manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M