CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 38289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad XXXXXXXXXXXXXXil XXXXXXXXX9 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Velletri in data 29 ottobre 2021, irrevocabile il 15 marzo 2022. La rescissione del giudicato era stata proposta sul presupposto della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio per quel processo e della mancata instaurazione del rapporto professionale con il difensore di ufficio, avv. Consiglio, assegnato a XXXXXXXX in seguito alla revoca di quello di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione la Corte di appello – dopo avere riprodotto le motivazioni dell’ordinanza con la quale, in data 27 gennaio 2025, aveva rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen. di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Velletri il 12 aprile 2022 correlata alla rescissione del giudicato – ha ribadito la natura tardiva dell’istanza di rescissione, proposta in data 2 gennaio 2025, poiché lo stesso richiedente aveva ammesso di aver avuto conoscenza della sentenza in data 24 aprile 2022, ovverosia al momento della notifica dell'ordine di esecuzione. La Corte ha, inoltre, ritenuto di non accogliere la richiesta, formulata in via subordinata, di restituzione nel termine per impugnare. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso XXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia i seguenti tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli articoli 629-bis, comma 2, 635 e 636 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione e quella subordinata di restituzione nel termine sulla base di argomenti incompatibili con altri atti del processo e specificamente indicati nei motivi di gravame. In primo luogo, sotto il profilo dell'affermata tardività dell’istanza di rescissione, avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di trenta giorni, che sarebbe quello del 5 dicembre 2024, ovverosia quello della data in cui la Corte EDU ha dichiarato inammissibile per mancato esperimento dei rimedi interni il ricorso proposto dall'odierno ricorrente e avente a oggetto le stesse doglianze postea fondamento dell'istanza di rescissione. In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe fatto malgoverno dell'istituto processuale della rescissione del giudicato, trascurando l’ampia produzione documentale della difesa attestante che l’imputato non aveva mai instaurato un rapporto professionale né con il difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., avv. Consiglio, né con i difensori di ufficio di volta in volta nominati, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del primo. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’articolo 629-bis cod. proc. pen. in relazione alle norme convenzionali che presidiano il diritto alla difesa tecnica "effettiva". Segnatamente, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (secondo cui ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e, a chi non dispone mezzi sufficienti, è concesso il patrocinio a spese dello Stato, per assicurare un accesso effettivo alla giustizia), dell’art. 48 della stessa Carta (riguardante la presunzione d’innocenza e il rispetto dei diritti della difesa), l’art. 6, comma 3, CEDU (relativo al diritto a un equo processo nella particolare declinazione del diritto alla difesa tecnica), infine l’art. 3, §1, della Direttiva 2013/48/UE che impone agli Stati membri di assicurare che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e con modalità tali da permettere di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. Denuncia che, nell’ambito del procedimento in esito al quale egli è stato condannato (peraltro alla pena di ben dodici anni e tre mesi di reclusione), non gli sarebbe stata garantita una reale assistenza tecnica: egli, infatti, non avrebbe mai ricevuto la notifica della nomina del difensore di ufficio e degli atti successivi alla revoca del mandato al difensore di fiducia; inoltre, nessuno dei difensori nominati ai sensi dell’articolo 97, comma 4 cod. proc. pen., in sostituzione del difensore d’ufficio, avrebbe mai contattato il ricorrente, né avrebbe proposto appello avverso la sentenza di condanna. Rileva che, versando in un momento di difficoltà psico-fisica comprovato da documentazione sanitaria, non sarebbe stato posto in condizione di beneficiare di una difesa tecnica effettiva in quanto, pur essendo stato informato del procedimento, non potendo più sostenere i costi di un difensore di fiducia, lo aveva revocato, confidando nell’attività garantita dalla nomina di un difensore d’ufficio da parte dello Stato italiano. Tale nomina, tuttavia, non si sarebbe mai tradotta in una difesa "effettiva", poiché il difensore d’ufficio non l’aveva mai contattato, né aveva mai presenziato alle udienze, né infine aveva impugnato la sentenza di condanna, determinando l’irrevocabilità della stessa e la lunga carcerazione. A conforto, il ricorrente cita ampi stralci della sentenza della Corte EDU del 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, che ha ravvisato la violazione dell’art. 6 CEDU ed evidenzia le analogie tra il caso scrutinato e quello del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di inosservanza delle norme convenzionali che assicurano all’imputato un rimedio “totalmente ripristinatorio” nel caso di un giudizio nei suoi riguardi erroneamente svoltosi in assenza. Si assume la violazione dei già citati artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 CEDU (che riconosce a ogni persona i cui diritti e le libertà riconosciuti dalla Convenzione siano stati violati il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’istanza nazionale), infine dell’art. 9Direttiva 2016/343/UE (riguardante il diritto dell’imputato di presenziare al processo) quest’ultimo da interpretarsi – secondo il ricorrente – nel senso che tale principio «non impedisce all’imputato che abbia incolpevolmente non partecipato al processo (di cui pure era a conoscenza) di ottenere un nuovo processo». Osserva che l’istituto della rescissione del giudicato non potrebbe considerarsi rispettoso delle indicate disposizioni, perché il diritto è subordinato al rispetto di un termine, quello di 30 giorni, «incompatibile con la capacità per l’uomo medio di comprendere complesse questioni giuridiche in materia di notificazioni» (così nell'atto di ricorso). Denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 6 CEDU per l’omessa rinnovazione del processo, svoltosi in assenza del condannato che non aveva rinunciato inequivocabilmente al suo diritto di partecipare all’udienza. Nell’ultima parte del terzo motivo di ricorso, il ricorrente, citando ampi stralci della giurisprudenza di legittimità e di quella convenzionale, lamenta l’inadeguatezza del diritto interno sotto il profilo dello strumento ripristinatorio, osservando che quello della rescissione del giudicato – come sarebbe confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2023, resa nel caso Regeni – non garantirebbe il necessario "diritto incondizionato" a un nuovo processo per l’imputato. I rilievi svolti nella sentenza Regeni dovrebbero essere applicati anche al caso in esame, poiché il ricorrente aveva conoscenza del procedimento, sicché non poteva invocare la rescissione del giudicato e, d'altro canto, ha appreso le ragioni che rendevano incolpevole la mancata conoscenza del processo oltre il termine previsto per la restituzione ai sensi dell’articolo 175, comma 2, cod. proc. pen.; ciò avrebbe determinato una sostanziale denegata giustizia. Conclusivamente chiede a questa Corte di ritenere fondata la richiesta di rescissione ovvero, in via subordinata, di concedere la rimessione nel termine per impugnare la sentenza di condanna di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 luglio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev'essere rigettato. 1. Non colgono nel segno le censure indicate nel primo motivo di ricorso. Quanto al tema della tempestività dell’istanza di rescissione, la tesi propugnata dal ricorrente, ossia quella della decorrenza del termine di trenta giorni dalla conoscenza della declaratoria d’inammissibilità del ricorso alla Corte EDU, non trova alcun appiglio né nella disposizione normativa, né in giurisprudenza nazionale ovvero convenzionale. Di contro, sin nel vigore della formulazione normativa dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), applicabile al caso in scrutinio ratione temporis in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 (perché l’assenza è stata dichiarata prima del d.lgs. n. 150 del 2022 e così anche la sentenza è divenuta irrevocabile prima di tale data), è stato espresso il principio secondo cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 – 01). Il principio è stato, poi, ribadito anche nel vigore dell’attuale formulazione dell’istituto (modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ne ha ridefinito l'ambito di operatività in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in absentia) in Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287945 – 01. Nella fattispecie, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione). Sicché, nel caso in esame, poiché è lo stesso richiedente ad ammettere con il ricorso di aver avuto conoscenza della sentenza in data 27 aprile 2022, ossia al momento della notifica dell'ordine di esecuzione, il termine per proporre richiesta di rescissione è scaduto il 27 maggio del 2022, mentre la richiesta è stata proposta il 2 gennaio 2025 e, dunque, tardivamente, così come correttamente affermato nel provvedimento impugnato. L’ulteriore doglianza, che addebita alla Corte di appello di avere «erroneamente applicato l’istituto della rescissione», è manifestamente infondata e si sostanzia nell'inammissibile riproposizione di temi che il ricorrente ha già fatto valere con la precedente istanza di restituzione nel termine per proporre appello, il cui rigetto è divenuto definitivo con la declaratoria d'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione, pronunciata da questa Corte in data 14 febbraio 2024. Sotto altro profilo, si osserva che l'istituto della rescissione è applicabile nel caso di soggetto condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, ove questi provi che l’assenza è stata dovuta a una sua mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo (art 629-bis cod. proc. pen. vecchio testo) sicché, nel caso in esame – dalla ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato e avvalorata dallo stesso ricorrente – emerge che XXXXXXXXaveva sicura conoscenza del processo tanto che, dopo la sua dichiarazione di assenza in data 20 novembre 2020, ma prima della successiva udienza celebratasi il 12 marzo 2021, segnatamente in data 5 marzo 2021, aveva revocato il mandato al difensore di fiducia e, in detto atto (allegato al ricorso), aveva testualmente dichiarato «di essere informato sull’intera attività già svolta nonché sulla necessità di essere tutelato da altro procuratore». 2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di norme convenzionali in punto di asserita violazione del diritto di difesa, è del tutto estraneo al perimetro dell'istituto della rescissione del giudicato. In ogni caso, si tratta di una doglianza infondata, secondo la stessa prospettazione del ricorrente che ammette che la revoca del difensore di fiducia è avvenuta cognita causa e confidando nella nomina di un difensore di ufficio, effettivamente intervenuta. Nel caso in esame, invero, il Tribunale, preso atto della revoca del difensore di fiducia, ha correttamente provveduto a nominare un difensore ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e il difensore a tal fine nominato – come si evince dall'attestazione dell'Ordine forense di Velletri, allegata al ricorso – nel periodo di rilievo risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio. Del pari correttamente, in occasione di ciascun’udienza nella quale il difensore di ufficio non si è presentato, il Tribunale ha nominato un suo sostituto prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta, dunque, di una procedura rispettosa delle disposizioni processuali e che non determinano alcuna violazione del diritto di difesa, alla stregua del principio della completa equiparazione della difesa fiduciaria e quella di ufficio (si veda Sez. U, n. 22 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nicoletti, Rv. 199399) e avendo questa Corte, sebbene con riferimento all’istituto della restituzione nel termine per impugnare, già chiarito che non integra ipotesi di caso fortuito né di forza maggiore la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. – che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.(Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419;Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351 – 01) Né è pertinente l’accostamento, da parte del ricorrente, della situazione in esame a quella oggetto della sentenza Sannino c. Italia, dove la Corte ha concluso per la sussistenza della violazione dell’art. 6 CEDU e ritenuto che le autorità interne non avessero adottato dei provvedimenti per garantire all'imputato una difesa e una rappresentanza effettiva; ciò perché nel caso scrutinato dalla Corte EDU – del tutto differente, per le ragioni sin qui esposte, da quello di XXXXXXXX – era stato il difensore di fiducia di Sannino a rinunciare al mandato, nella totale inconsapevolezza dell’imputato che, di fatto, era stato difeso da diversi sostituti dell'avvocato nominato d'ufficio, a sua volta non a conoscenza della nomina. 3. Le censure di cui all'ultimo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. 3.1. Questa Corte si è già condivisibilmente espressa in punto di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità prospettate riguardo all’istituto della rescissione del giudicato, rimarcandone la sicura compatibilità con le disposizioni costituzionali e convenzionali. Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280137 – 01 ha affermato il principio di diritto secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.» Inoltre, Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765 – 01 ha chiarito che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere, in quanto la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva. (Nella specie è stata disattesa la doglianza difensiva secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, bensì dal momento dell'accesso del difensore al fascicolo processuale». Sicché le doglianze del ricorrente, secondo cui il rimedio della rescissione e il termine per la sua presentazione non sarebbero rispettosi della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, non si confrontato con tali arresti. 3.2. Quanto, infine, al motivo riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è appena il caso di rilevarne l'inammissibilità per aspecificità, posto che il ricorrente non fornisce alcun elemento per superare il dato obiettivo, di cui si dà atto sia nel provvedimento impugnato sia nello stesso ricorso, che tale richiesta è stata già rigettata, con provvedimento divenuto irrevocabile il 14 febbraio 2024, data della sentenza con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso avverso il provvedimento di rigetto. 4. Per le ragioni sin qui indicate il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. prc. pen., condannato al pagamento delle spese del procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.