CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5677/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti di cui all'im- putazione ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, con un secondo motivo manifesta illogicità della motivazione nonché errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determi- nazione della pena e con un terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena per la continuazione ed alla mancanza di motivazione sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il primo motivo, in particolare, prospetta enunciati ermeneutici in palese con- trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, mentre gli altri due non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto alle pagg. 2-3 di ritenere non sussumibili i fatti di cui all'imputazione nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 non solo in relazione alla quantità della sostanza drogante rinvenuta (dalle sole 11 piante sottoposte ad analisi chimiche erano ri- cavabili 1053,3 dosi medie singole), del numero di piante (851), ma per le moda- lità della coltivazione che, lungi dal poter essere definite rudimentali o domestiche, possono essere cosniderate professionali, essendo il luogo di coltivazione servito da un complesso ed articolato sistema di aerazione, irrogazione ed alimentazione elettrica (peraltro abusive). Ciò conferma -secondo la logica motivazione dei giudici del gravame del me- rito- che l'odierno imputato debba essere considerato come un soggetto piena- mente inserito in un "grande spaccio", essendo la propria condotta di coltivazione idonea a rifornire un cospicuo numero di avventori e di terzi acquirenti, incidendo significativamente sul mercato illecito degli stupefacenti.t N. 5677/2023 R.G. La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Gerico, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.2. La sopra ricordata gravità della condotta, caratterizzata dalla coltivazione di una considerevole quantità di sostanza stupefacente (in sentenza si parla di una vera e propria "piantagione di cannabis") in modo organizzato osta per i giudici del gravame del merito - che condividono sul punto l'opzione del giudice di primo grado- alla concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. I giudici d'appello peraltro danno atto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato non ha tenuto un contegno pienamente meritevole, avendo inizialmente cercato di darsi alla fuga, avendo intrattenuto persino una collutta- zione con gli operanti ed essendosi astenuto l'indicare i nominativi di coloro i quali avevano concorso nel reato. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è N. 5677/2023 R.G. sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 2.3. La sentenza impugnata appare immune dai dedotti vizi di legittimità an- che in relazione alla dosimetria della pena ed all'operato aumento per la continua- zione. Sul punto la sentenza impugnata evidenzia che le già analizzate peculiarità oggettive dell'illecito in continuazione sono di certo ostative al riconoscimento di qualsiasi regime di favore. E nello specifico dell'aumento per la coltivazione la Corte territoriale lo motiva con esplicito riferimento al fatto che la condotta di furto perpetrata è da considerarsi estremamente grave, avendo l'odierno ricorrente co- stituito un impianto elettrico composto da 86 reattori, interamente serviti dalla rete elettrica pubblica in modo abusivo e predisposto al fine della realizzazione di un'illecita piantagione di cannabis. Il giudice del gravame del merito ribadisce che, vista l'estensione della sud- detta piantagione e le modalità professionali con le quali era mantenuta, la pena così come inflitta in primo grado è perfettamente congrua. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo k P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me