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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05705/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29367 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via G. P. Palestrina n. 19; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3045/10/2021, depositata in data 6 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate- Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1184/13/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso della contribuente avverso intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione sulla base di prodromica cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per mancato versamento di Irpef e contributi al [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 1995; -la CTR ha confermato l'illegittimità dell'impugnato avviso di intimazione notificato il 3.8.2012 stante la maturata prescrizione ) quinquennale dei crediti tributari (Irpef e contributi al SSN) portati dalla presupposta cartella di pagamento notificata in data 8.7.2003 atteso che - come già affermato dal giudice di prime cure - era inapplicabile il termine di prescrizione decennale stante "la mancata parificazione del credito portato dalla cartella non opposta a quello nascente dal credito vantato in seguito a una sentenza passata in giudicato". - la contribuente e l'Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento in questione stante la maturazione del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica della presupposta cartella di pagamento (in data 8.7.2003) e quella dell'avviso di intimazione (in data 3.8.2012) attesa la mancata equiparabilità del credito portato da cartella non opposta a quello derivante da sentenza passata in giudicato ancorché, per giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 8120 del 2021; n. 16232 del 2020) il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiaccia al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ma all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. 2.11 motivo è fondato. 3.Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). 4.Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez.

U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass., sez. 6-5, n. 8713 del 2022). 5.Nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali (per Irpef e contributi al SSN) portati dalla presupposta cartella esattoriale fosse quinquennale, nella specie asseritamente decorsa anteriormente alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento in questione. 6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la verifica del termine prescrizionale con riguardo agli interessi e alle sanzioni essendo stata eccepita dal contribuente la prescrizione dei crediti erariali nonché per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29367 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via G. P. Palestrina n. 19; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3045/10/2021, depositata in data 6 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate- Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1184/13/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso della contribuente avverso intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione sulla base di prodromica cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per mancato versamento di Irpef e contributi al [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 1995; -la CTR ha confermato l'illegittimità dell'impugnato avviso di intimazione notificato il 3.8.2012 stante la maturata prescrizione ) quinquennale dei crediti tributari (Irpef e contributi al SSN) portati dalla presupposta cartella di pagamento notificata in data 8.7.2003 atteso che - come già affermato dal giudice di prime cure - era inapplicabile il termine di prescrizione decennale stante "la mancata parificazione del credito portato dalla cartella non opposta a quello nascente dal credito vantato in seguito a una sentenza passata in giudicato". - la contribuente e l'Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento in questione stante la maturazione del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica della presupposta cartella di pagamento (in data 8.7.2003) e quella dell'avviso di intimazione (in data 3.8.2012) attesa la mancata equiparabilità del credito portato da cartella non opposta a quello derivante da sentenza passata in giudicato ancorché, per giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 8120 del 2021; n. 16232 del 2020) il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiaccia al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ma all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. 2.11 motivo è fondato. 3.Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). 4.Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass., sez. 6-5, n. 8713 del 2022). 5.Nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali (per Irpef e contributi al SSN) portati dalla presupposta cartella esattoriale fosse quinquennale, nella specie asseritamente decorsa anteriormente alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento in questione. 6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la verifica del termine prescrizionale con riguardo agli interessi e alle sanzioni essendo stata eccepita dal contribuente la prescrizione dei crediti erariali nonché per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di seco
Sentenza Cassazione n. 05705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris