CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione adottato, nei suoi confronti, dalla locale Procura generale il 29 settembre 2022. Il giudice dell'esecuzione — premesso che Buzzi deve scontare la porzione residua della pena di dodici anni e dieci mesi di reclusione, irrogatagli con sentenza definitiva di condanna — ha ritenuto la legittimità dell'impugnato ordine di esecuzione sul rilievo, da un canto, che la richiesta finalizzata all'ammissione a misura alternativa alla detenzione rientra nell'esclusiva competenza della magistratura di sorveglianza e che non vi è, comunque, spazio, all'indomani dell'emissione dell'ordine di esecuzione, per un intervento del giudice dell'esecuzione finalizzato ad un controllo diverso ed ulteriore rispetto a quello di legalità del titolo. La Corte di appello ha osservato, d'altro canto, che l'eventuale concessione della liberazione anticipata — adempimento che, nella prospettiva dell'istante, avrebbe dovuto essere effettuato prima di porre in esecuzione la pena — non ne determinerebbe, secondo quanto statuito nell'ordine di esecuzione impugnato, il contenimento entro limiti quantitativi compatibili con l'esecuzione della sanzione nella forma alternativa (l'affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) indicata dalla parte. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'atto impugnato è stato emesso in spregio al disposto dell'art.656 cod. proc. pen., che avrebbe imposto, tra l'altro, al pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza al fine di provvedere all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, adempimento che ridurrebbe, a suo modo di vedere, la quantità di pena espianda in misura tale da consentirgli di accedere, avendo egli avviato un percorso di affrancamento dalla dipendenza che lo affligge, all'affidamento terapeutico-riabilitativo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Dopo aver premesso chg<il pubblico ministero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., prima di emettere l'ordine di esecuzione deve trasmettere gli atti magistrato di sorveglianza ai fini di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, e che, laddove egli non adempia a tale obbligo, l'ordine di esecuzione deve ritenersi soggetto ad incidente di esecuzione, il Procuratore generale ha osservato che il ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo contestato l'assorbente rilievo secondo il quale l'entità della pena da espiare, al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, pur considerando l'eventuale concessione della liberazione anticipata, non avrebbe consentito l'adozione del decreto di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il pubblico ministero, chiamato a curare l'esecuzione delle pene detentive brevi, deve, contestualmente all'ordine di esecuzione, adottare un decreto di sospensione, assegnando al condannato il termine di trenta giorni per valutare la proposizione di richiesta di ammissione ad una o più misure alternative. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ove non sia adottato tale provvedimento, l'interessato è abilitato — in applicazione analogica dell'art. 670 cod. proc. pen. — a chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione, onde consentire al condannato dì presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, M. Rv. 273105 - 01; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568 - 01; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Kola, Rv. 213875 - 01). In particolare, qualora l'abbassamento della sanzione da eseguire al di sotto delle soglie indicate dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. consegua all'ipotetica concessione della liberazione anticipata, relativa ai periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., prima di adottare l'ordine di esecuzione, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché questo decida sull'istanza mentre il soggetto è in libertà. Laddove il magistrato conceda i periodi di liberazione anticipata nella misura necessaria a raggiungere il quantum richiesto dalla citata normativa, il pubblico ministero deve, pertanto, sospendere l'ordine di esecuzione. La mancata trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza ai fini della decisione ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente mancata sospensione dell'ordine di esecuzione determinano un evidente pregiudizio al condannato, obbligato a presentare istanza di misura alternativa mentre già si trova in vinculis. Sotto altro aspetto, se è vero che il magistrato di sorveglianza può sempre adottare un provvedimento con il quale dispone in via provvisoria la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è men vero, per converso, che, nelle more della decisione, resta l'interesse all'immediata cessazione dello stato detentivo, effetto conseguente all'invocata sospensione dell'ordine di esecuzione. Il tempestivo computo della liberazione anticipata rileva, inoltre, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, essendosi affermato che «Il tardivo riconoscimento della liberazione anticipata per l'omessa trasmissione da parte del pubblico ministero degli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione» (Sez. 4, n. 48993 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157 - 01). Ha, quindi, errato la Corte di appello nell'assumere che la questione dedotta sia estranea all'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen. e non radichi, dunque, la competenza del giudice dell'esecuzione, che, come detto, si estende anche al controllo di legittimità dell'ordine di esecuzione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione; ferme restando, ovviamente, le attribuzioni della magistratura di sorveglianza, cui spetta pronunziarsi in merito all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione, adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti anticipatori. Né, in senso contrario, vale obiettare che il ricorrente non si è confrontato con la parte della decisione nella quale si evidenzia che, anche in caso di concessione della liberazione anticipata, la pena sarebbe rimasta superiore al limite indicato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. La Corte di appello, sul punto, si è, invero, riportata a quanto stabilito dal Procuratore generale territoriale nell'ordine di esecuzione impugnato ed ha omesso, in considerazione della (erroneamente) dedotta incompetenza, di vagliare la correttezza del computo effettuato dal pubblico ministero, che il condannato, nel proporre incidente di esecuzione, aveva, nondimeno, espressamente contestato. Sul punto, va incidentalmente notato, peraltro, che le ragioni dell'istante sembrano trovare riscontro nell'ordinanza, versata in atti (accessibili alla Corte stante la natura processuale del vizio dedotto), con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, il 17 novembre 2022, ha concesso a Buzzi la liberazione anticipata nella misura — ordinaria, per undici semestri; speciale, per i due residui — da lui richiesta. 3. I precedenti rilievi impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza i