CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1978
Cassazione n. 01999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/04/1978 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ex art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Sul punto giova rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). D'altra parte, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte dell'accertata proprietà dell'autovettura in cui è stata rinvenuta la refurtiva, sia il proprietario a dover fornire spiegazioni alternative in merito alla disponibilità dell'auto, circostanza con la quale il ricorrente non si confronta; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA]