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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04956/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen. ritenendo che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l'imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all'imputato il reato di cui all'art. 628, comma 1-3, cod. pen., avendo i giudici correttamente valorizzato la spinta da uno dei due correi ai danni della persona offesa come una condotta strettamente funzionale alla sottrazione del borsello che la vittima teneva a tracolla, integrando così l'elemento della minaccia ai fini della sottrazione della cosa mobile prevista dall'art. 628 cod. pen. (sul punto, si legga pag. 5 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, come rilevato dai giudici di merito, il valore del bene sottratto - circa 340 euro in contanti - porta ad escludere che il danno procurato alla persona offesa sia di particolare tenuità, risultando questo un elemento che preclude ex ante l'analisi degli ulteriori indici idonei ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., quali ad esempio le concrete modalità della condotta e la durata dello spossessamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] I stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen. ritenendo che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l'imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all'imputato il reato di cui all'art. 628, comma 1-3, cod. pen., avendo i giudici correttamente valorizzato la spinta da uno dei due correi ai danni della persona offesa come una condotta strettamente funzionale alla sottrazione del borsello che la vittima teneva a tracolla, integrando così l'elemento della minaccia ai fini della sottrazione della cosa mobile prevista dall'art. 628 cod. pen. (sul punto, si legga pag. 5 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, come rilevato dai giudici di merito, il valore del bene sottratto - circa 340 euro in contanti - porta ad escludere che il danno procurato alla persona offesa sia di particolare tenuità, risultando questo un elemento che preclude ex ante l'analisi degli ulteriori indici idonei ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., quali ad esempio le concrete modalità della condotta e la durata dello spossessamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] I stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]s
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