CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2550/01/24 depositata il 18/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2550/01/24 del 18/04/2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2)accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 10705/35/22 della Corte diNumero registro generale 21171/2024Numero sezionale 6966/2025Numero di raccolta generale 10629/2026Data pubblicazione 22/04/2026giustizia tributaria di primo grado di Napoli (di seguito CGT1), cheaveva accolto parzialmente (limitatamente alla cartella di pagamenton. 07120180024741652000) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’intimazione di pagamento n. 07120229002445329000relativa all’indebita compensazione di un credito tributario erariale.1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziandoche: a) la cartella di pagamento n. 07120180024741652000 era stataregolarmente notificata al contribuente in data 31/10/2018; b)tuttavia, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione diinteressi e sanzioni, l’appello dell’Ufficio andava accolto limitatamentealla sorte capitale.2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate - Riscossione restavanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2943 e2948 cod. civ. e dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, per non avere la CGT2 considerato che la validità dellanotifica della cartella di pagamento n. 07120180024741652000 indata 31/10/2018, non impugnata, ha comportato l’interruzione dellaprescrizione, sicché tra la data di notifica della cartella e i successivi07120229002445329000, oggetto del presente giudizio, notificata indata 06/04/2022, non sarebbe ancora decorso il termine breve diprescrizione previsto per sanzioni e interessi.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La CGT2 dà atto sia della regolare notificazione, in data31/10/2018, della cartella di pagamento n. 07120180024741652000,2 di 4Numero registro generale 21171/2024Numero sezionale 6966/2025Numero di raccolta generale 10629/2026Data pubblicazione 22/04/2026non impugnata dal contribuente, sia della notificazione, in data06/04/2022, dell’intimazione di pagamento n.07120229002445329000, oggetto del presente procedimento erelativa al medesimo credito recato dalla cartella. Afferma, poi, chenon sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione diinteressi e sanzioni.1.3. L’assunto è privo di fondamento in quanto, non avendo ilcontribuente impugnato la cartella di pagamento, egli non può piùcontestare la regolare notificazione dell’originario atto di recupero eneppure può far valere, anche con riferimento ad interessi e sanzioni,la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di dettacartella, ma unicamente la prescrizione maturata dalla data di notificadi tale atto a quella di notifica dell’intimazione di pagamentoimpugnata.1.4. Orbene, la prescrizione non è, all’evidenza, maturata, nonessendo decorso – dal 31/10/2018 (data di notifica della cartella dipagamento) al 06/04/2022 (data di notifica dell’intimazione dipagamento) – il termine di cinque anni previsto per la prescrizione diinteressi e sanzioni (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del24/01/2023), indipendentemente dall’eventuale regolare notificazionedi precedenti ulteriori atti interruttivi (la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria cui si fa riferimento in ricorso).2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vaconseguentemente cassata in parte qua; non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel meritocon l’integrale rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.2.1. In ragione del principio di soccombenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] vacondannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto diun valore della lite dichiarato di euro 26.223,80.3 di 4Numero registro generale 21171/2024Numero sezionale 6966/2025Numero di raccolta generale 10629/2026Data pubblicazione 22/04/20262.2. Nulla per le spese tra ricorrente e AER, assumendo dette partila stessa posizione processuale.2.3. Sussistono, infine, giusti motivi, riconnessi al pregressocontrasto giurisprudenziale in ordine al termine di prescrizione diinteressi e sanzioni e alla devoluzione solo parziale della lite a questogiudice di legittimità, per confermare la compensazione delle speserelative ai gradi di merito già disposta dal giudice di appello. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti dicui in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsoproposto dall’intimato; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 3.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;dichiara compensate tra tutte le parti le spese relative ai gradi dimerito.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI4 di 4