CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36819/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di -[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall'art. 648, primo comma, cod.pen. (cfr. Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali in ordine alla sussistenza della responsabilità in capo all'odierno ricorrente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il