CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce che l'identificazione dell'imputato non è certa - giunge a tale conclusione prospettando una rilettura delle fonti probatorie non consentita in questa Sede. A pag. 1 della sentenza, la Corte di appello indica analiticamente le ragioni sulla base delle quali la identificazione dell'imputato è stata correttamente ritenuta certa. Il secondo motivo - avente ad oggetto la omessa concessione della sospensione condizionale della pena - è inammissibile poiché non dedotto in appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/