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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13138/2026

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gli altri dati identificati\» a norma dell'art. 5; SENTENZA digs 196/03 in quanto CI disposto crcio D a ricniesta di parte sui ricorsi proposti da: posto dalla legge

1. S.N. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ; 2. V.N. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] : avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da V.N. e di annullare la sentenza in relazione alla durata della interdizione dichiarata nei confronti di S.N. con rideterminazione della durata in anni tre. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in data 16/10/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia del 18/03/225, appellata da S.N. da V.N. , la pena inflitta a S.N.veniva rideterminata in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa e quella inflitta a V.N. in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Veniva revocata la interdizione legale applicata a S.N. e la sentenza appellata confermata quindi nel resto.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di V.N. , articolando un unico motivo con cui deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge "in relazione agli artt. 129 -62-63- 191-351-362 CPP" per omessa pronuncia di immediato proscioglimento.

Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni delle persone offese, G.F.[... e J.Z. , non potessero essere utilizzate, in quanto acquisite in violazione delle norme di cui agli artt. 62, 63, 191 e 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di S.N. , articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) della rubrica, la omessa valutazione dei presupposti per la pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.; al riguardo, lamenta come non siano esplicitati gli elementi in fatto e le ragioni in diritto che non consentano di addivenire al proscioglimento, in particolare considerato che, sulla base delle dichiarazioni delle stesse vittime, era emerso che l'imputato non era entrato in contatto con loro e che la pistola era stata brandita da altro soggetto, in un momento antecedente l'entrata in scena dell' S.N.

Rileva inoltre il ricorrente come anche il primo giudice avesse ritenuto non provato un previo accordo dei coimputati in relazione all'utilizzo dell'arma.

Le stesse considerazioni vengono esposte con riferimento al delitto di cui al capo D), in quanto, a parere del ricorrente, dagli atti non sarebbe risultata prova della disponibilità diretta, da parte dell'imputato, del coltello e dello sfollagente.

Il ricorrente insta pertanto per l'annullamento con rinvio della sentenza, con riferimento ai capi C) e D).

3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 29 cod. pen.

Sul punto lamenta come, con la sentenza pronunciata ex ari 599-bis cod. proc. pen., la pena sia stata rideterminata in misura inferiore ai cinque anni e tuttavia sia stata revocata la sola interdizione legale applicata in primo grado, trovando invece conferma la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici che avrebbe dovuto invece, stante il disposto di cui all'art. 29 cod. pen., trovare parimenti, riforma con sostituzione in quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque. [OSCURATO:PERSONA]

1. In premessa deve rammentarsi come il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata sia solo quello relativo alla legalità della pena, 2perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 — 01, che ha chiarito che, con il cd. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione; cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 — 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 — 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 —01).

2. Tanto premesso, il ricorso proposto nell'interesse del V.N. è inammissibile.

Invero, con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta la violazione di legge per omessa pronuncia di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., argomentando vieppiù in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, censure precluse, per quanto sopra esposto, dall'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse dell' S.N. è invece parzialmente fondato, con riferimento al secondo motivo.

3.1. Il primo motivo non è consentito per quanto esposto al paragrafo

1. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita, come detto, la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene in ipotesi di rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 — 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 -01).

Nel caso in esame, dunque, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto.

3.2. Il secondo motivo è invece fondato. 3Deve invero ritenersi deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, è tenuto ad eliminare la pena accessoria divenuta illegale in ragione della rideterminazione della pena, pur se ciò non abbia formato oggetto dell'accordo (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 — 01; Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 — 01; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano, Rv. 276228 — 01).

Poiché, in esito al giudizio di appello, l' S.N. ha riportato condanna a pena superiore ad anni tre ma inferiore ad anni cinque di reclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 cod. proc. pen., essendo superfluo il rinvio e dovendo, ex art. 29 cod. pen., la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu. essere revocata e sostituita con l'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni cinque.

Per le superiori considerazioni, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.

4. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso S.N. giova al coimputato V.N. , estendendone a costui gli effetti.

4.1. Invero, ilprincipio dettato dall'art. 587 cod. proc. pen. consente l'estensione all'imputato non impugnante sul punto degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato (Sez. 2, n. 22903 del 1/2/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 05; Sez. 6, n. 21739 del 29/1/2016, Tarantini, Rv. 266917 - 01).

L'istituto della estensione degli effetti favorevoli della impugnazione mira, da un lato, ad evitare il conflitto tra giudicati nell'ambito di processi plurisoggettivi (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, in motivazione; Sez. 4, ord. n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258156 -01) e, dall'altro, ad assicurare identità di trattamento a soggetti che versino in situazioni giuridiche, sostanziali o processuali, eguali o interdipendenti (ancora Sez.

U, n. 3391/2017 cit.; Sez. 5, n. 633 del 6/12/2017, Boschetti, Rv. 271927 - 01; Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2005, Manzi, Rv. 231242 - 01).

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che, a norma dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato, giova ai concorrenti nel medesimo reato, che non hanno proposto impugnazione o che hanno proposto una impugnazione dichiarata inammissibile, purché si tratti di motivo di impugnazione che non abbia natura esclusivamente personale (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 — 01; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240362 — 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 — 01).

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto motivo non esclusivamente personale quello concernente la violazione dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 6, n. 7938 del 21/3/1995, Roccia, Rv. 202162 - 01), quello relativo alla errata applicazione dei 4criteri sul calcolo della pena (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 — 02; Sez. 2, n. 7977 del 25/01/2024, Nicosia, Rv. 286002 — 01) ed alla mancataisipplicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 3750 del 24/1/2013, Ferrante, Rv. 254549 - 01), nonché quello inerente gli effetti favorevoli derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 —08; Sez. 6, n. 11394 del 5/2/2003, Rossitto, Rv. 224267 - 01).

4.2. Il coimputato V.N. si trova, poi, nella medesima situazione processuale dell' S.N. poiché, per effetto del concordato in appello, la pena principaleè risultata ridotta in misura inferiore ai cinque anni.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena-base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 — 03; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408 — 01;Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 — 01).

Nella specie, la misura della pena-base per il reato più grave di cui al capo a), ridotta per la scelta del rito, è stata rideterminata, in accoglimento del concordato in appello, in anni quattro di reclusione (vds. pag. 8 della sentenza impugnata) e dunque in misura inferiore ai cinque anni.

Alla luce delle superiori premesse, deve dunque ritenersi che la decisione di annullamento della sentenza limitatamente alla pena accessoria illegale, a seguito di specifico motivo di ricorso del coimputato, giovi anche al V.N. , perché non viene in rilievo alcun potere discrezionale del giudice e la doglianza attinge la violazione di legge, verificatasi per entrambi i concorrenti.

5. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti di [...]S.N. per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. peri., anche nei confronti di V.N. , limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu., che sostituisce per entrambi con l'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni cinque.

6. Il fatto che il ricorrente V.N. si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato non elide, a suo carico, l'obbligo al pagamento delle spese del procedimento.

Al riguardo, occorre rilevare che l'effetto estensivo opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi 5partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Shyets, Rv. 278688 — 01; Sez. 5, n. 15446 del 17/02/2004, Koshi, Rv. 228758 -01; Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Roman, Rv. 261698 -01).

La natura eccezionale del rimedio dell'effetto estensivo del ricorso esclude, dunque, ogni possibile incidenza dello stesso in materia di spese processuali, il cui regime è dettato in via esclusiva dall'art. 616 cod. proc. pen.

L'effetto estensivo e la condanna alle spese operano, infatti, su piani del tutto diversi, in assenza di qualsiasi interazione tra loro (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406 — 01; Sez. 1, 19/12/1994 n. 1385, Calabrese, Rv. 201490 — 01).

L'effetto estensivo della impugnazione discende, come detto, dall'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto e non scalfisce il meccanismo, di cui all'art. 616 cod. pen., che fa conseguire la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria al rigetto ed alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: dunque, l'obbligo al pagamento di tali esborsi, in quanto generato dalla condanna inutilmente impugnata, sopravvive autonomamente e non è scalfito, nella sua efficacia vincolante, dagli effetti di un beneficio derivato all'imputato (il cui ricorso sia dichiarato inammissibile) ope legis.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del V.N. deve pertanto conseguire per legge la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila.

P.Q.M Annull P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli altri dati identificati\» a norma dell'art. 5; SENTENZA digs 196/03 in quanto CI disposto crcio D a ricniesta di parte sui ricorsi proposti da: posto dalla legge 1. S.N. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ; 2. V.N. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] : avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da V.N. e di annullare la sentenza in relazione alla durata della interdizione dichiarata nei confronti di S.N. con rideterminazione della durata in anni tre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in data 16/10/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia del 18/03/225, appellata da S.N. da V.N. , la pena inflitta a S.N.veniva rideterminata in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa e quella inflitta a V.N. in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. Veniva revocata la interdizione legale applicata a S.N. e la sentenza appellata confermata quindi nel resto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di V.N. , articolando un unico motivo con cui deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge "in relazione agli artt. 129 -62-63- 191-351-362 CPP" per omessa pronuncia di immediato proscioglimento. Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni delle persone offese, G.F.[... e J.Z. , non potessero essere utilizzate, in quanto acquisite in violazione delle norme di cui agli artt. 62, 63, 191 e 192, comma 3, cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di S.N. , articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) della rubrica, la omessa valutazione dei presupposti per la pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.; al riguardo, lamenta come non siano esplicitati gli elementi in fatto e le ragioni in diritto che non consentano di addivenire al proscioglimento, in particolare considerato che, sulla base delle dichiarazioni delle stesse vittime, era emerso che l'imputato non era entrato in contatto con loro e che la pistola era stata brandita da altro soggetto, in un momento antecedente l'entrata in scena dell' S.N. Rileva inoltre il ricorrente come anche il primo giudice avesse ritenuto non provato un previo accordo dei coimputati in relazione all'utilizzo dell'arma. Le stesse considerazioni vengono esposte con riferimento al delitto di cui al capo D), in quanto, a parere del ricorrente, dagli atti non sarebbe risultata prova della disponibilità diretta, da parte dell'imputato, del coltello e dello sfollagente. Il ricorrente insta pertanto per l'annullamento con rinvio della sentenza, con riferimento ai capi C) e D). 3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 29 cod. pen. Sul punto lamenta come, con la sentenza pronunciata ex ari 599-bis cod. proc. pen., la pena sia stata rideterminata in misura inferiore ai cinque anni e tuttavia sia stata revocata la sola interdizione legale applicata in primo grado, trovando invece conferma la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici che avrebbe dovuto invece, stante il disposto di cui all'art. 29 cod. pen., trovare parimenti, riforma con sostituzione in quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa deve rammentarsi come il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata sia solo quello relativo alla legalità della pena, 2perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 — 01, che ha chiarito che, con il cd. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione; cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 — 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 — 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 —01). 2. Tanto premesso, il ricorso proposto nell'interesse del V.N. è inammissibile. Invero, con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta la violazione di legge per omessa pronuncia di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., argomentando vieppiù in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, censure precluse, per quanto sopra esposto, dall'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse dell' S.N. è invece parzialmente fondato, con riferimento al secondo motivo. 3.1. Il primo motivo non è consentito per quanto esposto al paragrafo 1. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita, come detto, la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene in ipotesi di rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 — 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 -01). Nel caso in esame, dunque, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. 3.2. Il secondo motivo è invece fondato. 3Deve invero ritenersi deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, è tenuto ad eliminare la pena accessoria divenuta illegale in ragione della rideterminazione della pena, pur se ciò non abbia formato oggetto dell'accordo (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 — 01; Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 — 01; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano, Rv. 276228 — 01). Poiché, in esito al giudizio di appello, l' S.N. ha riportato condanna a pena superiore ad anni tre ma inferiore ad anni cinque di reclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 cod. proc. pen., essendo superfluo il rinvio e dovendo, ex art. 29 cod. pen., la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu. essere revocata e sostituita con l'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni cinque. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto. 4. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso S.N. giova al coimputato V.N. , estendendone a costui gli effetti. 4.1. Invero, ilprincipio dettato dall'art. 587 cod. proc. pen. consente l'estensione all'imputato non impugnante sul punto degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato (Sez. 2, n. 22903 del 1/2/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 05; Sez. 6, n. 21739 del 29/1/2016, Tarantini, Rv. 266917 - 01). L'istituto della estensione degli effetti favorevoli della impugnazione mira, da un lato, ad evitare il conflitto tra giudicati nell'ambito di processi plurisoggettivi (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, in motivazione; Sez. 4, ord. n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258156 -01) e, dall'altro, ad assicurare identità di trattamento a soggetti che versino in situazioni giuridiche, sostanziali o processuali, eguali o interdipendenti (ancora Sez. U, n. 3391/2017 cit.; Sez. 5, n. 633 del 6/12/2017, Boschetti, Rv. 271927 - 01; Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2005, Manzi, Rv. 231242 - 01). In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che, a norma dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato, giova ai concorrenti nel medesimo reato, che non hanno proposto impugnazione o che hanno proposto una impugnazione dichiarata inammissibile, purché si tratti di motivo di impugnazione che non abbia natura esclusivamente personale (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 — 01; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240362 — 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 — 01). A titolo esemplificativo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto motivo non esclusivamente personale quello concernente la violazione dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 6, n. 7938 del 21/3/1995, Roccia, Rv. 202162 - 01), quello relativo alla errata applicazione dei 4criteri sul calcolo della pena (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 — 02; Sez. 2, n. 7977 del 25/01/2024, Nicosia, Rv. 286002 — 01) ed alla mancataisipplicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 3750 del 24/1/2013, Ferrante, Rv. 254549 - 01), nonché quello inerente gli effetti favorevoli derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 —08; Sez. 6, n. 11394 del 5/2/2003, Rossitto, Rv. 224267 - 01). 4.2. Il coimputato V.N. si trova, poi, nella medesima situazione processuale dell' S.N. poiché, per effetto del concordato in appello, la pena principaleè risultata ridotta in misura inferiore ai cinque anni. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena-base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 — 03; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408 — 01;Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 — 01). Nella specie, la misura della pena-base per il reato più grave di cui al capo a), ridotta per la scelta del rito, è stata rideterminata, in accoglimento del concordato in appello, in anni quattro di reclusione (vds. pag. 8 della sentenza impugnata) e dunque in misura inferiore ai cinque anni. Alla luce delle superiori premesse, deve dunque ritenersi che la decisione di annullamento della sentenza limitatamente alla pena accessoria illegale, a seguito di specifico motivo di ricorso del coimputato, giovi anche al V.N. , perché non viene in rilievo alcun potere discrezionale del giudice e la doglianza attinge la violazione di legge, verificatasi per entrambi i concorrenti. 5. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti di [...]S.N. per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. peri., anche nei confronti di V.N. , limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu., che sostituisce per entrambi con l'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni cinque. 6. Il fatto che il ricorrente V.N. si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato non elide, a suo carico, l'obbligo al pagamento delle spese del procedimento. Al riguardo, occorre rilevare che l'effetto estensivo opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi 5partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Shyets, Rv. 278688 — 01; Sez. 5, n. 15446 del 17/02/2004, Koshi, Rv. 228758 -01; Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Roman, Rv. 261698 -01). La natura eccezionale del rimedio dell'effetto estensivo del ricorso esclude, dunque, ogni possibile incidenza dello stesso in materia di spese processuali, il cui regime è dettato in via esclusiva dall'art. 616 cod. proc. pen. L'effetto estensivo e la condanna alle spese operano, infatti, su piani del tutto diversi, in assenza di qualsiasi interazione tra loro (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406 — 01; Sez. 1, 19/12/1994 n. 1385, Calabrese, Rv. 201490 — 01). L'effetto estensivo della impugnazione discende, come detto, dall'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto e non scalfisce il meccanismo, di cui all'art. 616 cod. pen., che fa conseguire la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria al rigetto ed alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: dunque, l'obbligo al pagamento di tali esborsi, in quanto generato dalla condanna inutilmente impugnata, sopravvive autonomamente e non è scalfito, nella sua efficacia vincolante, dagli effetti di un beneficio derivato all'imputato (il cui ricorso sia dichiarato inammissibile) ope legis. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del V.N. deve pertanto conseguire per legge la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila. P.Q.M Annull P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris