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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37110/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXXXXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXXXXXXXXrigettava l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all’applica-zione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sostitutiva del rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.

A tale decisione il Tribunale perveniva dopo aver escluso, alla luce della relazione sanitaria aggiornata trasmessa dall’istituto di pena, la sussistenza di una situazione di grave infermità fisica, non fronteggiabile in ambito intramurario; e dopo avere altresì rimarcato, anche in valutazione comparativa, l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Mediante unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

L’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto della consulenza tecnica di parte, da cui risulterebbe l’esistenza di patologie, ortopediche e neurologiche, altamente invalidanti, sia dal punto di vista sintomatologico che funzionale; patologie di interesse chirurgico, comunque non trattabili in ambito intramurario e soggette, in caso di inerzia terapeutica ulteriore, a drammatica ingravescenza.

Lo stesso Tribunale di sorveglianza, del resto, avrebbe riconosciuto la bontà di tale prospettazione, per avere esso già ordinato, in separato procedimento e sul presupposto delle criticità della carcerazione in atto, il trasferimento del detenuto presso istituto di pena dotato di apposita Sezione di assistenza intensiva (S.A.I., ex Centro diagnostico terapeutico).

L’ordinanza impugnata, stante la mancata attuazione del trasferimento, avrebbe dovuto sottrarre l’interessato alla permanenza ulteriore nel circuito penitenziario.

Il diritto alla salute, quando necessario e in conformità con il senso di umanità, protetto anche dall’art. 3 CEDU, andrebbe infatti tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato dai consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini del differimento c.d. facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o della detenzione domiciliare, che ne mutua i presupposti, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato (fisica, o psichica con ricadute organiche) sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi altresì rapportare tale valutazione alle esigenze di sicurezza della collettività, che meritano altresì di essere tutelate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01), nonché al senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. e lo stesso art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760-01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 43488 del 24/11/2010, Giorgi, Rv. 249058-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), alla ricerca del più equilibrato componimento.

3. L’ordinanza impugnata, muovendosi all’interno della cornice legale di riferimento sopra richiamata, ha operato una disamina particolareggiata e diffusa della situazione clinica dell’interessato.

Per come riportato dal giudice di merito, XXXXXXXXX risulta affetto, allo stato, ossia all’esito di un’osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute, riflessa dalla più recente relazione dei medici operanti nel penitenziario (redatta e acquisita nell’imminenza dell’udienza di sorveglianza), da «ernia inguinale destra, cefalea da abuso di FANS [farmaci anti-infiammatori non steroidei], emicrania cronica, lombosciatalgia cronica da ernia discale L5-S1, artrosi lombare, ipertrofia prostatica benigna».

Il detenuto è in lista di attesa per l’intervento chirurgico all’ernia inguinale ed è in atto uno specifico piano terapeutico per la cefalea e le ulteriori patologie croniche sopra certificate.

Il Tribunale di sorveglianza specifica che, in base alle informazioni acquisite, l’istituto di pena di attuale restrizione è, in ogni caso, dotato di camere per disabili ed è in grado di offrire assistenza sanitaria 24 ore su

24. Il Tribunale riporta, infine, il conclusivo giudizio dei medici suddetti, i quali attestano che le odierne condizioni di salute del ricorrente «non necessita[no] di frequenti controlli con i presidi sanitari territoriali» e, al momento, sono «compatibili con il regime detentivo».

4. L’ordinanza in scrutinio non può essere, dunque, tacciata di omesso confronto con le deduzioni difensive, perché essa impeccabilmente richiama l’obiettività clinica e le risultanze medico-legali sopra sintetizzate, riferite all’attualità, e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale che hanno la responsabilità delle cure, alla cui stregua dette deduzioni risultano non convincenti, superate o non decisive.

Dopo aver compiutamente illustrato il quadro nosografico, in sé non particolarmente allarmante, l’ordinanza dà atto della stazionarietà del quadro stesso e riepiloga gli interventi diagnostico-terapeutici di recente praticati, nonché quelli ulteriormente programmati, nell’ambito di un assicurato e costante monitoraggio.

La conclusiva valutazione – nel senso della possibilità, allo stato, di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell’espiazione – è esente da illogicità, o altre criticità del ragionamento, rilevabili in questa sede.

5. Diversamente da quanto rilevano il ricorrente e lo stesso Procuratore generale requirente, il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, preso atto della mancata allocazione del detenuto in struttura S.A.I., pur ordinato in separata sede giudiziale.

Proprio alla luce di ciò, e ferma la possibilità dell’interessato di agire con il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione del provvedimento, il Tribunale ha compiutamente e approfonditamente riconsiderato la situazione clinica di cui trattasi, operando nell’attualità la dovuta valutazione comparativa tra le esigenze di cura - che ha ritenuto possano essere comunque, allo stato, soddisfatte nell’attuale sede carceraria, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature assistenziali ad oggi rilevate - e la elevata pericolosità sociale del soggetto, derivante dagli specifici legami da lui intrattenuti con la criminalità organizzata di stampo mafioso operante in territorio pugliese.

Il giudizio di prevalente ostatività, assegnato nel bilanciamento al profilo di pericolosità sociale, risulta, del pari, ineccepibilmente argomentato e le censure al riguardo esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXXXXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXXXXXXXXrigettava l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all’applica-zione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sostitutiva del rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. A tale decisione il Tribunale perveniva dopo aver escluso, alla luce della relazione sanitaria aggiornata trasmessa dall’istituto di pena, la sussistenza di una situazione di grave infermità fisica, non fronteggiabile in ambito intramurario; e dopo avere altresì rimarcato, anche in valutazione comparativa, l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. L’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto della consulenza tecnica di parte, da cui risulterebbe l’esistenza di patologie, ortopediche e neurologiche, altamente invalidanti, sia dal punto di vista sintomatologico che funzionale; patologie di interesse chirurgico, comunque non trattabili in ambito intramurario e soggette, in caso di inerzia terapeutica ulteriore, a drammatica ingravescenza. Lo stesso Tribunale di sorveglianza, del resto, avrebbe riconosciuto la bontà di tale prospettazione, per avere esso già ordinato, in separato procedimento e sul presupposto delle criticità della carcerazione in atto, il trasferimento del detenuto presso istituto di pena dotato di apposita Sezione di assistenza intensiva (S.A.I., ex Centro diagnostico terapeutico). L’ordinanza impugnata, stante la mancata attuazione del trasferimento, avrebbe dovuto sottrarre l’interessato alla permanenza ulteriore nel circuito penitenziario. Il diritto alla salute, quando necessario e in conformità con il senso di umanità, protetto anche dall’art. 3 CEDU, andrebbe infatti tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato dai consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini del differimento c.d. facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o della detenzione domiciliare, che ne mutua i presupposti, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato (fisica, o psichica con ricadute organiche) sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi altresì rapportare tale valutazione alle esigenze di sicurezza della collettività, che meritano altresì di essere tutelate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01), nonché al senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. e lo stesso art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760-01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 43488 del 24/11/2010, Giorgi, Rv. 249058-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), alla ricerca del più equilibrato componimento. 3. L’ordinanza impugnata, muovendosi all’interno della cornice legale di riferimento sopra richiamata, ha operato una disamina particolareggiata e diffusa della situazione clinica dell’interessato. Per come riportato dal giudice di merito, XXXXXXXXX risulta affetto, allo stato, ossia all’esito di un’osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute, riflessa dalla più recente relazione dei medici operanti nel penitenziario (redatta e acquisita nell’imminenza dell’udienza di sorveglianza), da «ernia inguinale destra, cefalea da abuso di FANS [farmaci anti-infiammatori non steroidei], emicrania cronica, lombosciatalgia cronica da ernia discale L5-S1, artrosi lombare, ipertrofia prostatica benigna». Il detenuto è in lista di attesa per l’intervento chirurgico all’ernia inguinale ed è in atto uno specifico piano terapeutico per la cefalea e le ulteriori patologie croniche sopra certificate. Il Tribunale di sorveglianza specifica che, in base alle informazioni acquisite, l’istituto di pena di attuale restrizione è, in ogni caso, dotato di camere per disabili ed è in grado di offrire assistenza sanitaria 24 ore su 24. Il Tribunale riporta, infine, il conclusivo giudizio dei medici suddetti, i quali attestano che le odierne condizioni di salute del ricorrente «non necessita[no] di frequenti controlli con i presidi sanitari territoriali» e, al momento, sono «compatibili con il regime detentivo». 4. L’ordinanza in scrutinio non può essere, dunque, tacciata di omesso confronto con le deduzioni difensive, perché essa impeccabilmente richiama l’obiettività clinica e le risultanze medico-legali sopra sintetizzate, riferite all’attualità, e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale che hanno la responsabilità delle cure, alla cui stregua dette deduzioni risultano non convincenti, superate o non decisive. Dopo aver compiutamente illustrato il quadro nosografico, in sé non particolarmente allarmante, l’ordinanza dà atto della stazionarietà del quadro stesso e riepiloga gli interventi diagnostico-terapeutici di recente praticati, nonché quelli ulteriormente programmati, nell’ambito di un assicurato e costante monitoraggio. La conclusiva valutazione – nel senso della possibilità, allo stato, di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell’espiazione – è esente da illogicità, o altre criticità del ragionamento, rilevabili in questa sede. 5. Diversamente da quanto rilevano il ricorrente e lo stesso Procuratore generale requirente, il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, preso atto della mancata allocazione del detenuto in struttura S.A.I., pur ordinato in separata sede giudiziale. Proprio alla luce di ciò, e ferma la possibilità dell’interessato di agire con il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione del provvedimento, il Tribunale ha compiutamente e approfonditamente riconsiderato la situazione clinica di cui trattasi, operando nell’attualità la dovuta valutazione comparativa tra le esigenze di cura - che ha ritenuto possano essere comunque, allo stato, soddisfatte nell’attuale sede carceraria, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature assistenziali ad oggi rilevate - e la elevata pericolosità sociale del soggetto, derivante dagli specifici legami da lui intrattenuti con la criminalità organizzata di stampo mafioso operante in territorio pugliese. Il giudizio di prevalente ostatività, assegnato nel bilanciamento al profilo di pericolosità sociale, risulta, del pari, ineccepibilmente argomentato e le censure al riguardo esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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