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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22247/2026

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appello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 gennaio 2026 la Corte di appello di Firenze hadichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicatoproposta il 26 settembre 2025, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale diPistoia il 22 febbraio 2024, ritenuta irrevocabile il 4 ottobre 2024, con la quale ilpredetto era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per reatifallimentari.

La Corte territoriale ha rilevato che l’istante doveva considerarsi aconoscenza della definizione del procedimento in epoca anteriore alla notificazionedell’ordine di esecuzione (avvenuta in data 11 agosto 2025) relativo alla dettasentenza, valorizzando, in particolare, la nomina del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], intervenuta il 28 settembre 2024 in relazione al procedimentopenale de quo (indicato con il n. 4459/2020 R.G.N.R.), con contestuale procuraspeciale anche per impugnare la sentenza e proporre istanza di rescissione delgiudicato, nonché la successiva richiesta di informazioni inoltrata dal medesimodifensore alla cancelleria del Tribunale di Pistoia il 2 ottobre 2024, cui aveva fattoseguito, in pari data, la comunicazione, da parte della detta cancelleria,dell’intervenuta definizione del procedimento e della mancata impugnazione daparte dell’odierno ricorrente.L’ordinanza impugnata ha, quindi, escluso che il termine decadenzialepotesse farsi decorrere dalla notificazione dell’ordine di esecuzione n. 190/2025SIEP della Procura della Repubblica di Pistoia.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].Con l’unico motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agliartt. 629-bis, 544, 568, 571, 585, 648, 649 e 157 cod. proc. pen., assumendosiche la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dellarichiesta di rescissione del giudicato sia per un inesatto calcolo dei termini diimpugnazione della sentenza del Tribunale di Pistoia, sia per avere indebitamentedesunto la conoscenza del procedimento e della sentenza da elementi privi disicuro valore dimostrativo.In particolare, il ricorrente sostiene che, essendo stato indicato neldispositivo il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, quello perproporre impugnazione da parte dell’imputato era spirato, in applicazione degliartt. 544 e 585 cod. proc. pen., il 6 luglio 2024; ne conseguirebbe che la data del4 ottobre 2024, indicata nell’ordinanza quale momento di irrevocabilità dellasentenza, non poteva essere utilizzata per affermare che alla data del 2 ottobre2024 l’imputato fosse ancora nei termini per proporre appello, trattandosi,secondo la prospettazione difensiva, di data verosimilmente riferibile al maturaredell’irrevocabilità per il Procuratore generale presso la Corte di appello.Con il medesimo motivo il ricorrente deduce, inoltre, che l’ordinanzaimpugnata avrebbe illogicamente inferito la conoscenza del procedimento da partedell’imputato dalla comunicazione del 2 ottobre 2024 intercorsa tra cancelleria edifensore.

La difesa sostiene, in particolare, che tale comunicazione costituirebbeuna semplice email e non un messaggio via p.e.c. e che, pertanto, in assenza diconferme di ricezione agli atti, non potrebbe ritenersi dimostrata neppure laconoscenza da parte del difensore, prospettandosi altresì che il relativo messaggioavrebbe potuto anche essere veicolato nella cartella spam della posta elettronica.Si aggiunge che, in ogni caso, non sarebbe configurabile alcun automatismo tral’eventuale conoscenza acquisita dal difensore e quella dell’imputato e che il legale,una volta ricevuto l’incarico, avrebbe potuto limitarsi a verificare, in viameramente esplorativa, l’esistenza di pendenze o di procedimenti anche ancoracollocati nella fase delle indagini preliminari.

Sotto tale profilo, il ricorrente deduceche la mera indicazione del numero di R.G.N.R. nell’atto di nomina non varrebbea dimostrare l’effettiva conoscenza del processo o della sentenza e ribadisce chenon vi sarebbe certezza né dell’avvenuta comunicazione del difensore all’assistito,né della data in cui essa sarebbe eventualmente intervenuta; per tale ragione, siassume che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso della condanna definitiva soltanto l’11 agosto2025, in occasione della notificazione dell’ordine di esecuzione.Con lo stesso motivo si assume, infine, che l’intero processo di merito sisarebbe svolto in assenza dell’imputato senza valida conoscenza da parte dellostesso, poiché l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del 15 marzo 2022 eil decreto che aveva disposto il giudizio del 3 maggio 2022 per l’udienzadibattimentale del 10 novembre 2022 non gli sarebbero mai stati notificati, nésarebbero stati notificati al difensore fiduciario originariamente nominato nella fasedelle indagini preliminari, avv. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi dichiarazioneo elezione di domicilio.

La difesa rappresenta che i tentativi di notificazione eranostati eseguiti presso la residenza anagrafica di Larciano, via Mazzini n. 312, senzaesito positivo, mentre sarebbe stato agevole accertare l’effettiva dimora delprevenuto in [OSCURATO:PERSONA], via Umbria n. 27, luogo nel quale egli era stato,poi, rintracciato per la notificazione dell’esecuzione della sentenza e,successivamente, dell’avviso relativo all’udienza camerale dinanzi alla Corte diappello di Firenze; si aggiunge che la residenza di Larciano sarebbe stata soloformale, tanto che il Comune ne aveva deliberato la cancellazione anche dalle listeelettorali.

Sulla base di tali rilievi, il ricorrente assume che la mancata conoscenzadella celebrazione del processo non sia dipesa da sua colpa, richiamandogiurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione di atti processualieseguita in luogo diverso da quello effettivo non sarebbe idonea a fondare laconoscenza del processo, e deducendo l’assenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., sicché la richiesta di rescissione del giudicato avrebbe dovutoessere accolta.Conclude, pertanto, chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata, con ogniconseguenza di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Va premesso che, nel testo oggi vigente, l’art. 629-bis cod. proc. pen.stabilisce che, fuori dei casi disciplinati dall’art. 628-bis cod. proc. pen., ilcondannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato,nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puòottenere la rescissione del giudicato qualora provi di essere stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e dinon avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo cherisulti l’effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronunciadella sentenza.

La richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entrotrenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.Correlativamente, l’art. 420-bis cod. proc. pen. consente di procedere in assenzasolo quando risulti l’effettiva conoscenza del processo.

Muovendo da tale quadronormativo, la più recente giurisprudenza, in senso maggiormente garantista, hachiarito che la dichiarazione di assenza non può essere legittimata sulla base dellasola “negligenza informativa” dell’imputato, né la volontà di sottrarsi allaconoscenza del processo può essere automaticamente desunta dalla mera nominadi un difensore di fiducia o dalla sola elezione di domicilio, specie quando ildifensore non abbia partecipato alle udienze, abbia rinunciato al mandato orisultino vani i tentativi di contatto con l’assistito (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025,dep. 24/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025,dep. 09/10/2025, Sgadari, Rv. 288660-01; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, dep.10/11/2025, Battisti, Rv. 288900-01).3.

Tali principi, tuttavia, non conducono all’accoglimento del ricorso inesame, poiché la vicenda scrutinata dall’ordinanza impugnata presenta connotatisignificativamente diversi da quelli considerati negli arresti appena richiamati.

Inquelle fattispecie, infatti, la Corte di cassazione ha censurato decisioni che avevanotratto la conoscenza effettiva del processo da dati meramente formali o da unagenerica inerzia informativa dell’imputato; nel caso in esame, invece, la Corte diappello ha valorizzato una sequenza fattuale ben più pregnante, costituita dallanomina, in data 28 settembre 2024, di un difensore specificamente “in relazioneal procedimento penale n. 4459/2020 R.G.N.R.”, accompagnata dal conferimentodi procura speciale, tra l’altro, per impugnare la sentenza e per proporre istanzadi rescissione del giudicato.Il contenuto di tale atto, per la sua specificità e per il suo oggetto, è stato,in modo non irragionevole, ritenuto deporre nel senso di una conoscenza nongenerica di una mera pendenza processuale, bensì, dell’esistenza di una decisioneda impugnare o comunque da aggredire eventualmente anche con i rimedistraordinari consentiti dall’ordinamento.A tale dato l’ordinanza impugnata ha aggiunto che non era logicamenteplausibile ritenere che il difensore, dopo avere ricevuto dalla cancelleria la rispostasull’intervenuta definizione del procedimento e sulla mancata impugnazionenell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], non ne avesse informato l’assistito, dal quale era statonominato pochi giorni prima proprio per valutare le iniziative da assumere rispettoalla sentenza.Né è privo di rilievo che lo stesso difensore – sempre come rimarcato nelprovvedimento impugnato – sia rimasto il patrocinatore del [OSCURATO:PERSONA] anche nellapresente fase rescissoria, ciò che, come logicamente desume la Corte territoriale,implica la persistenza del rapporto fiduciario imputato-difensore; e neppureirrilevante è, al riguardo, che non sia stato mai allegato, in modo puntuale everificabile, che il difensore non abbia informato l’assistito della risposta ricevutadalla cancelleria, né perché tale informazione non sarebbe stata trasmessa, né,ancora, per quali ragioni il ricorrente non avrebbe avuto con il proprio legale alcunainterlocuzione per circa un anno dopo la sottoscrizione di un mandato conferitoproprio per impugnare la sentenza, anche mediante istanza di rescissione.Anche in tal caso il ragionamento della Corte territoriale appare immune damanifesta illogicità e desume, anzi, ulteriori e congrui elementi di valutazione dadati fattuali, come detto sostanzialmente incontestati – se non in modo assertivo– da parte ricorrente.Inoltre, dall’esame degli atti trasmessi (possibile in ragione della valenzaprocessuale del vizio addotto), emerge che la difesa non abbia contestato neppurequanto affermato – indicandolo tra virgolette, dunque in modo testuale – dalProcuratore Generale presso la Corte di appello, circa il tenore della detta istanzain cancelleria (con cui il menzionato difensore chiedeva di conoscere la “avvenutaproposizione e/o registrazione dell’appello”).Sotto questo profilo assume rilievo decisivo il principio, anch’essoconsolidato, secondo cui grava, comunque, sul richiedente un rigoroso onere dispecifica allegazione in ordine alla tempestività della domanda rispetto al momentodell’effettiva conoscenza della sentenza (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, dep.24/04/2024, Raileanu, Rv. 286252-01).Ne consegue che la decisione impugnata non si fonda, in realtà, sulla meraaffermazione che la conoscenza del difensore equivalga sempre e comunque aconoscenza dell’imputato, proposizione che sarebbe incompatibile conl’orientamento più recente sopra richiamato, bensì sull’apprezzamento, in fatto, diuna serie di elementi convergenti che inducono a ritenere la conoscenza effettiva,da parte dell'imputato, dell’emissione della sentenza già al momento delconferimento della procura al menzionato legale e, in ogni caso, ben prima dellanotificazione dell’ordine di esecuzione (avvenuta quasi un anno dopo, in data 11agosto 2025), ovvero, in sintesi: il mandato ad hoc su procedimento puntualmenteindividuato; la procura speciale per impugnare la sentenza e per proporrerescissione del giudicato; la richiesta, del suo legale, di informazioni alla cancelleriapochi giorni dopo il conferimento del mandato; la risposta immediata sull’avvenutadefinizione del giudizio, da parte della cancelleria; la persistente continuità delrapporto fiduciario; l’assenza di qualsiasi allegazione specifica circa le ragioni della– eventuale – mancata informazione all'imputato da parte del difensore o circaostacoli concreti che avessero impedito il contatto informativo tra assistito elegale.In tale quadro, non è irragionevole né giuridicamente scorretta laconclusione della Corte di appello secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], ben prima di ricevere ilmenzionato ordine di esecuzione, aveva avuto conoscenza della sentenza neitermini sufficienti a far decorrere il termine di cui all’art. 629-bis, comma 2, cod.proc. pen. e, in ogni caso, non aveva addotto elementi idonei a smentire quelli cheIn questa prospettiva, la censura concernente l’asserito errore nel calcolo deltermine di impugnazione della sentenza del Tribunale di Pistoia non coglie la realeratio decidendi dell’ordinanza impugnata.

Indipendentemente dalla data diirrevocabilità della sentenza per l'imputato, ove pure questa – come in effettisembra – fosse maturata prima del 4 ottobre, resta decisivo che la rescissione delgiudicato non è soggetta al termine ordinario di impugnazione della decisione dimerito, bensì al diverso termine, decadenziale e autonomo, di trenta giornidall’avvenuta conoscenza della sentenza, espressamente previsto dall’art. 629-biscod. proc. pen.

Sicché il punto decisivo non è stabilire se il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 2ottobre 2024, fosse ancora in termini per proporre appello, ma verificare se giàallora – quando, secondo la stessa prospettazione difensiva, il termine diimpugnazione per l’imputato era ormai spirato – disponesse di elementi sufficientia individuare l’esistenza della sentenza e ad attivare il rimedio rescissorio:evenienza che la Corte territoriale ha ritenuto positivamente sussistente conargomentazione immune dai vizi denunciati.Al riguardo, va ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, il terminedi trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui ilcondannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli attiprocessuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che hadefinito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condannainflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.,mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella di "procedimento" inprecedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01).Le doglianze relative alle notificazioni dell’avviso di udienza preliminare e deldecreto che dispone il giudizio attengono al merito dei presupposti dellarescissione, ma restano assorbite dal rilievo preliminare della tardività dellarichiesta, che costituisce autonoma ragione di inammissibilità.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 gennaio 2026 la Corte di appello di Firenze hadichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicatoproposta il 26 settembre 2025, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale diPistoia il 22 febbraio 2024, ritenuta irrevocabile il 4 ottobre 2024, con la quale ilpredetto era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per reatifallimentari. La Corte territoriale ha rilevato che l’istante doveva considerarsi aconoscenza della definizione del procedimento in epoca anteriore alla notificazionedell’ordine di esecuzione (avvenuta in data 11 agosto 2025) relativo alla dettasentenza, valorizzando, in particolare, la nomina del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], intervenuta il 28 settembre 2024 in relazione al procedimentopenale de quo (indicato con il n. 4459/2020 R.G.N.R.), con contestuale procuraspeciale anche per impugnare la sentenza e proporre istanza di rescissione delgiudicato, nonché la successiva richiesta di informazioni inoltrata dal medesimodifensore alla cancelleria del Tribunale di Pistoia il 2 ottobre 2024, cui aveva fattoseguito, in pari data, la comunicazione, da parte della detta cancelleria,dell’intervenuta definizione del procedimento e della mancata impugnazione daparte dell’odierno ricorrente.L’ordinanza impugnata ha, quindi, escluso che il termine decadenzialepotesse farsi decorrere dalla notificazione dell’ordine di esecuzione n. 190/2025SIEP della Procura della Repubblica di Pistoia.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].Con l’unico motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agliartt. 629-bis, 544, 568, 571, 585, 648, 649 e 157 cod. proc. pen., assumendosiche la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dellarichiesta di rescissione del giudicato sia per un inesatto calcolo dei termini diimpugnazione della sentenza del Tribunale di Pistoia, sia per avere indebitamentedesunto la conoscenza del procedimento e della sentenza da elementi privi disicuro valore dimostrativo.In particolare, il ricorrente sostiene che, essendo stato indicato neldispositivo il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, quello perproporre impugnazione da parte dell’imputato era spirato, in applicazione degliartt. 544 e 585 cod. proc. pen., il 6 luglio 2024; ne conseguirebbe che la data del4 ottobre 2024, indicata nell’ordinanza quale momento di irrevocabilità dellasentenza, non poteva essere utilizzata per affermare che alla data del 2 ottobre2024 l’imputato fosse ancora nei termini per proporre appello, trattandosi,secondo la prospettazione difensiva, di data verosimilmente riferibile al maturaredell’irrevocabilità per il Procuratore generale presso la Corte di appello.Con il medesimo motivo il ricorrente deduce, inoltre, che l’ordinanzaimpugnata avrebbe illogicamente inferito la conoscenza del procedimento da partedell’imputato dalla comunicazione del 2 ottobre 2024 intercorsa tra cancelleria edifensore. La difesa sostiene, in particolare, che tale comunicazione costituirebbeuna semplice email e non un messaggio via p.e.c. e che, pertanto, in assenza diconferme di ricezione agli atti, non potrebbe ritenersi dimostrata neppure laconoscenza da parte del difensore, prospettandosi altresì che il relativo messaggioavrebbe potuto anche essere veicolato nella cartella spam della posta elettronica.Si aggiunge che, in ogni caso, non sarebbe configurabile alcun automatismo tral’eventuale conoscenza acquisita dal difensore e quella dell’imputato e che il legale,una volta ricevuto l’incarico, avrebbe potuto limitarsi a verificare, in viameramente esplorativa, l’esistenza di pendenze o di procedimenti anche ancoracollocati nella fase delle indagini preliminari. Sotto tale profilo, il ricorrente deduceche la mera indicazione del numero di R.G.N.R. nell’atto di nomina non varrebbea dimostrare l’effettiva conoscenza del processo o della sentenza e ribadisce chenon vi sarebbe certezza né dell’avvenuta comunicazione del difensore all’assistito,né della data in cui essa sarebbe eventualmente intervenuta; per tale ragione, siassume che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso della condanna definitiva soltanto l’11 agosto2025, in occasione della notificazione dell’ordine di esecuzione.Con lo stesso motivo si assume, infine, che l’intero processo di merito sisarebbe svolto in assenza dell’imputato senza valida conoscenza da parte dellostesso, poiché l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del 15 marzo 2022 eil decreto che aveva disposto il giudizio del 3 maggio 2022 per l’udienzadibattimentale del 10 novembre 2022 non gli sarebbero mai stati notificati, nésarebbero stati notificati al difensore fiduciario originariamente nominato nella fasedelle indagini preliminari, avv. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi dichiarazioneo elezione di domicilio. La difesa rappresenta che i tentativi di notificazione eranostati eseguiti presso la residenza anagrafica di Larciano, via Mazzini n. 312, senzaesito positivo, mentre sarebbe stato agevole accertare l’effettiva dimora delprevenuto in [OSCURATO:PERSONA], via Umbria n. 27, luogo nel quale egli era stato,poi, rintracciato per la notificazione dell’esecuzione della sentenza e,successivamente, dell’avviso relativo all’udienza camerale dinanzi alla Corte diappello di Firenze; si aggiunge che la residenza di Larciano sarebbe stata soloformale, tanto che il Comune ne aveva deliberato la cancellazione anche dalle listeelettorali. Sulla base di tali rilievi, il ricorrente assume che la mancata conoscenzadella celebrazione del processo non sia dipesa da sua colpa, richiamandogiurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione di atti processualieseguita in luogo diverso da quello effettivo non sarebbe idonea a fondare laconoscenza del processo, e deducendo l’assenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., sicché la richiesta di rescissione del giudicato avrebbe dovutoessere accolta.Conclude, pertanto, chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata, con ogniconseguenza di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Va premesso che, nel testo oggi vigente, l’art. 629-bis cod. proc. pen.stabilisce che, fuori dei casi disciplinati dall’art. 628-bis cod. proc. pen., ilcondannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato,nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puòottenere la rescissione del giudicato qualora provi di essere stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e dinon avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo cherisulti l’effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronunciadella sentenza. La richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entrotrenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.Correlativamente, l’art. 420-bis cod. proc. pen. consente di procedere in assenzasolo quando risulti l’effettiva conoscenza del processo. Muovendo da tale quadronormativo, la più recente giurisprudenza, in senso maggiormente garantista, hachiarito che la dichiarazione di assenza non può essere legittimata sulla base dellasola “negligenza informativa” dell’imputato, né la volontà di sottrarsi allaconoscenza del processo può essere automaticamente desunta dalla mera nominadi un difensore di fiducia o dalla sola elezione di domicilio, specie quando ildifensore non abbia partecipato alle udienze, abbia rinunciato al mandato orisultino vani i tentativi di contatto con l’assistito (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025,dep. 24/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025,dep. 09/10/2025, Sgadari, Rv. 288660-01; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, dep.10/11/2025, Battisti, Rv. 288900-01).3. Tali principi, tuttavia, non conducono all’accoglimento del ricorso inesame, poiché la vicenda scrutinata dall’ordinanza impugnata presenta connotatisignificativamente diversi da quelli considerati negli arresti appena richiamati. Inquelle fattispecie, infatti, la Corte di cassazione ha censurato decisioni che avevanotratto la conoscenza effettiva del processo da dati meramente formali o da unagenerica inerzia informativa dell’imputato; nel caso in esame, invece, la Corte diappello ha valorizzato una sequenza fattuale ben più pregnante, costituita dallanomina, in data 28 settembre 2024, di un difensore specificamente “in relazioneal procedimento penale n. 4459/2020 R.G.N.R.”, accompagnata dal conferimentodi procura speciale, tra l’altro, per impugnare la sentenza e per proporre istanzadi rescissione del giudicato.Il contenuto di tale atto, per la sua specificità e per il suo oggetto, è stato,in modo non irragionevole, ritenuto deporre nel senso di una conoscenza nongenerica di una mera pendenza processuale, bensì, dell’esistenza di una decisioneda impugnare o comunque da aggredire eventualmente anche con i rimedistraordinari consentiti dall’ordinamento.A tale dato l’ordinanza impugnata ha aggiunto che non era logicamenteplausibile ritenere che il difensore, dopo avere ricevuto dalla cancelleria la rispostasull’intervenuta definizione del procedimento e sulla mancata impugnazionenell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], non ne avesse informato l’assistito, dal quale era statonominato pochi giorni prima proprio per valutare le iniziative da assumere rispettoalla sentenza.Né è privo di rilievo che lo stesso difensore – sempre come rimarcato nelprovvedimento impugnato – sia rimasto il patrocinatore del [OSCURATO:PERSONA] anche nellapresente fase rescissoria, ciò che, come logicamente desume la Corte territoriale,implica la persistenza del rapporto fiduciario imputato-difensore; e neppureirrilevante è, al riguardo, che non sia stato mai allegato, in modo puntuale everificabile, che il difensore non abbia informato l’assistito della risposta ricevutadalla cancelleria, né perché tale informazione non sarebbe stata trasmessa, né,ancora, per quali ragioni il ricorrente non avrebbe avuto con il proprio legale alcunainterlocuzione per circa un anno dopo la sottoscrizione di un mandato conferitoproprio per impugnare la sentenza, anche mediante istanza di rescissione.Anche in tal caso il ragionamento della Corte territoriale appare immune damanifesta illogicità e desume, anzi, ulteriori e congrui elementi di valutazione dadati fattuali, come detto sostanzialmente incontestati – se non in modo assertivo– da parte ricorrente.Inoltre, dall’esame degli atti trasmessi (possibile in ragione della valenzaprocessuale del vizio addotto), emerge che la difesa non abbia contestato neppurequanto affermato – indicandolo tra virgolette, dunque in modo testuale – dalProcuratore Generale presso la Corte di appello, circa il tenore della detta istanzain cancelleria (con cui il menzionato difensore chiedeva di conoscere la “avvenutaproposizione e/o registrazione dell’appello”).Sotto questo profilo assume rilievo decisivo il principio, anch’essoconsolidato, secondo cui grava, comunque, sul richiedente un rigoroso onere dispecifica allegazione in ordine alla tempestività della domanda rispetto al momentodell’effettiva conoscenza della sentenza (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, dep.24/04/2024, Raileanu, Rv. 286252-01).Ne consegue che la decisione impugnata non si fonda, in realtà, sulla meraaffermazione che la conoscenza del difensore equivalga sempre e comunque aconoscenza dell’imputato, proposizione che sarebbe incompatibile conl’orientamento più recente sopra richiamato, bensì sull’apprezzamento, in fatto, diuna serie di elementi convergenti che inducono a ritenere la conoscenza effettiva,da parte dell'imputato, dell’emissione della sentenza già al momento delconferimento della procura al menzionato legale e, in ogni caso, ben prima dellanotificazione dell’ordine di esecuzione (avvenuta quasi un anno dopo, in data 11agosto 2025), ovvero, in sintesi: il mandato ad hoc su procedimento puntualmenteindividuato; la procura speciale per impugnare la sentenza e per proporrerescissione del giudicato; la richiesta, del suo legale, di informazioni alla cancelleriapochi giorni dopo il conferimento del mandato; la risposta immediata sull’avvenutadefinizione del giudizio, da parte della cancelleria; la persistente continuità delrapporto fiduciario; l’assenza di qualsiasi allegazione specifica circa le ragioni della– eventuale – mancata informazione all'imputato da parte del difensore o circaostacoli concreti che avessero impedito il contatto informativo tra assistito elegale.In tale quadro, non è irragionevole né giuridicamente scorretta laconclusione della Corte di appello secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], ben prima di ricevere ilmenzionato ordine di esecuzione, aveva avuto conoscenza della sentenza neitermini sufficienti a far decorrere il termine di cui all’art. 629-bis, comma 2, cod.proc. pen. e, in ogni caso, non aveva addotto elementi idonei a smentire quelli cheIn questa prospettiva, la censura concernente l’asserito errore nel calcolo deltermine di impugnazione della sentenza del Tribunale di Pistoia non coglie la realeratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Indipendentemente dalla data diirrevocabilità della sentenza per l'imputato, ove pure questa – come in effettisembra – fosse maturata prima del 4 ottobre, resta decisivo che la rescissione delgiudicato non è soggetta al termine ordinario di impugnazione della decisione dimerito, bensì al diverso termine, decadenziale e autonomo, di trenta giornidall’avvenuta conoscenza della sentenza, espressamente previsto dall’art. 629-biscod. proc. pen. Sicché il punto decisivo non è stabilire se il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 2ottobre 2024, fosse ancora in termini per proporre appello, ma verificare se giàallora – quando, secondo la stessa prospettazione difensiva, il termine diimpugnazione per l’imputato era ormai spirato – disponesse di elementi sufficientia individuare l’esistenza della sentenza e ad attivare il rimedio rescissorio:evenienza che la Corte territoriale ha ritenuto positivamente sussistente conargomentazione immune dai vizi denunciati.Al riguardo, va ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, il terminedi trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui ilcondannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli attiprocessuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che hadefinito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condannainflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.,mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella di "procedimento" inprecedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01).Le doglianze relative alle notificazioni dell’avviso di udienza preliminare e deldecreto che dispone il giudizio attengono al merito dei presupposti dellarescissione, ma restano assorbite dal rilievo preliminare della tardività dellarichiesta, che costituisce autonoma ragione di inammissibilità.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris