CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 2021
Cassazione n. 26258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27894-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma via Girolamo da Carpi n.6; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 23490/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione ex articoli 395 e 391 bis cod. proc. civ. l’ordinanza di questa Corte n. 23490 del 2021 con cui è stata rigettata l’impugnazione proposta avverso la sentenza della corte d’appello che in sede di rinvio, successivo a precedente cassazione, aveva respinto nel merito le censure dalla medesima sollevate nei confronti della sentenza n.34684/2002 del tribunale di Roma. 2.Il tribunale di Roma aveva infatti respinto le domande proposte dalla Mirabile (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari della società Sanità s.p.a. datate 11 luglio 2000 con le quali erano stati approvati i bilanci relativi agli esercizi 1992 e 1999 ed era stata respinta l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, era altresì stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione e conferito l’incarico alla società di revisione [OSCURATO:PERSONA]. 3.L'odierno ricorrente assume che l’ordinanza oggetto dell’istanza di revocazione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa nonché sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e che detti errori costituivano un punto controverso sul quale l’ordinanza si era pronunciata. 4.Il ricorso è inammissibile; 5.Occorre dare atto che con l’ordinanza n. 23490 del 2021 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza emessa dalla corte d’appello di Roma in sede di giudiziodi rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.22784 del 2014 che, decidendo nel merito, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Roma sopra ricordata; 6. Con il ricorso per cassazione in allora proposto la Mirabile e la Sinibaldi avevano dedotto che la pronuncia della corte d’appello in sede di rinvio era errata per averle condannate al pagamento anche delle spese del giudizio di legittimità(che si era concluso con la cassazione della sentenza d’appello) nonostante fossero risultate vittoriose a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione con rinvio alla corte di merito; le medesime avevano inoltre chiesto la cassazione della pronuncia emessa in sede di rinvio per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. 7.La Corte di cassazione decidendo sull’impugnazione con l’ordinanza n. 23490/2021 ha ritenuto infondata la censura sulle spese avendo la corte territoriale regolato le spese sulla base del principio della soccombenza alla stregua della valutazione globale ed unitaria dell’esito della lite. 8.La Corte di legittimità ha poi ritenuto inammissibile la censura anche per altre diverse considerazioni. 8.1.In primo luogo la Corte ha segnalato l’inammissibilità del vizio di omesso esame per essere gli argomenti esposti formulati in termini che non li distinguono dalle tesi sostenute dai ricorrenti, non configurando cioè fatti storici specifici e decisivi secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine all’interpretazione del riformato art. 360, comma 1, n,.5, cod. proc. civ.(cfr. pag. 6 sub 2.2. dell’ordinanza n.23490/2021). 8.2. In secondo luogo la Corte di legittimità ha fatto conseguire l’inammissibilità del secondo motivo dal rilievo che le doglianze proposte dalle ricorrenti non censuravano adeguatamente le rationes decidendiposte dalla corte d’appello a sostegno del rigetto della domanda proposta dalle appellanti (cfr. pag. 7 sub 2.4. della ordinanza n. 23490/2021). A questo proposito ha rilevato infatti la corte che il giudice distrettuale aveva argomentato la statuizione sfavorevole sulla scorta della considerazione che le appellanti non avevano puntualmente censurato l’affermazione della sentenza di prime cure secondo il quale la nuova stesura del bilancio del 1992 aveva emendato i vizi già riscontrati dal tribunale di Brescia nella decisione di annullamento del deliberato di approvazione del predetto bilancio. Il che oltre ad incidere ai fini dell’inammissibilità del relativo motivo di gravame, ai sensi dell’articolo 342 del codice di rito, rilevava per la mancata espressa impugnazione di detta ratio decidendi avanti al giudice di legittimità dalle ricorrenti le quali non avevano neanche indicato ove nelle atto di appello in riassunzione avessero espressamente sollevato la doglianza sulla statuizione del primo giudice ritenuta, così solo genericamente gravata nell’atto d’appello. 8.3. Analoga conclusione (di inammissibilità) la Corte di legittimità ha formulato in relazione alla censura attinente alle altre delibere assembleari impugnate per presunto conflitto di interesse del socio di maggioranza e rispetto alle quali la corte d’appello aveva rilevato il difetto di specificità di quell’articolo 342 cod. proc. civ., ratio anch’essa non adeguatamente censurata in sede di ricorso per cassazione (cfr. pag.8 sub 2.5. dell’ordinanza oggetto di revocazione); 8.4.Da ultimo la Corte di cassazione ha ritenuto che anche la statuizione relativa all’approvazione del bilancio del 1999, ritenuta legittima la relativa delibera di approvazione per essere state le “voci oscure” chiarite nei bilanci successivi, non è stato oggetto di censura nel ricorso per cassazione, rendendo così inammissibili le restanti censure in quanto inidonee ad attingere le altre rationes decidendi(cfr. pag. 8 sub 2.6 dell’ordinanza 23490/2021). 9.Ciò posto è utile ribadire che la revocazione delle sentenze (ed ordinanze ) della cassazione è ammessa in caso di errore di fatto ex articolo 395 n. 4 cod. proc. civ. . 10.Costituisce principio acquisito che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito (cfr. Cass.12283/2004; id.13915/2005). 11.Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (cfr. Cass.13367/2009); deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (cfr.Cass. 13915/2005; id.9396/2006). 12. Ancora, con riguardo all'errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. Cass.13915/2005; id.9396/2006; id. 14766/2006). 13.In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio è esclusa quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione così come la decisione della Corte che sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (cfr. Cass.14608/2007). 14. Ciò posto, rispetto al primo profilo sul quale si fonda la domanda di revocazione, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché riguarda la valutazione di diritto svolta dalla corte di cassazione circa il principio applicabile nel giudizio di rinvio alla valutazione inerente le spese di lite, ove la decisione deve avere riguardo all’esito unitario delle domande che, nel caso di specie, è stato sfavorevole all’odierna ricorrente. 15. Anche rispetto al secondo profilo, diretto a contestare la decisione assunta sul secondo motivo del ricorso conclusosi con la sentenza oggetto della revocazione, la censura è inammissibile per essere esterna ai limiti dell’accertamento revocatorio, e volta a inficiare la statuizione di inammissibilità articolata sotto plurimi profili di diritto, a prescindere cioè dall’apprezzamento di fatto richiesto dalle ricorrenti attraverso il vizio di omesso esame ed in definitiva al di fuori della supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti ovvero della supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente ammessa dagli atti. 15.1. La Corte ha cioè ritenuto che la critica sollevata dalla ricorrente non avesse i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. e inoltre fosse articolata in modo parziale così da rendere evidente l’inidoneità ad attingere tutte le considerazioni giuridiche sulla quale si fonda la sentenza del giudice di merito impugnata per cassazione. 15.2. Si è evidentemente, per quanto sopra ricordato, al di fuori dell’errore revocatorio con conseguente inammissibilità del ricorso. 16.Atteso l’esito del giudizio, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par