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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28676/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA.cl-at-e-a>"49e-afFe-Partf; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7049/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentf n _ za indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e ! zio di motivazione non avendo a suo avviso !a Corte territoriale esplicitate n - tivi in forza dei quali ha ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti Fosse timo, tanto in ordine all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferisco- no all'imputazione che alla determinazione della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.

2. 11 ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiarars senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. introdotto / i dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 9017, Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilrnente, di recente ciuest.a Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la quescicT.e '- legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parT.2 che prevede la procedura "de plano per la dichiarazione di inarnmissibltù ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, proc. pen., polche è ragionevole !a scelta del legislatore di semplificare IJ.-2 definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la con corde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilita è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920),

3. Il proposto ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto di dover riformare ia sentenza di primo qr•- do, aderendo di fatto al motivo di appello pur rinunciato con cm ii si chiedeva di comprendere i fatti nella fattispecie meno grave di reato di cui all'art. 73 ce Dpr. 309/90 ed ha ratificato l'accordo sulla pena intervenuto tra le parti.

Non si comprende, pertanto, il tenore della doglianza, non potendo, n caso, non tener conto che questa Corte di legittimità na reiteratamente che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione av- verso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi reaa tivi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appeice al consenso dei Procuratore generale sulla iachie.sta ed al contenuto difforme ne: la pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mreHv rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueii„ N. 704972023 R.G. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile ri corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'in- teressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quan- to il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizone del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolainioaio ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto a ,,,, fiene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 3, Ordinanza n. 2R2. cc 04/06/2018; Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio ; in W." ccc analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. orno. pen.).

Costituisce, pertanto, ius recepturn che, a seguito della reintroduziope noi cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1 ; comma 56, della legge n. 103 dei 2017, il giudice di secondo grado; nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul r-nuinr.:ato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 1.29 cod. proc. pena né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a canna dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato cbLca rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è iimitata ai rna oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e aftc 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile li ticorao per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. peri., n cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di ani a 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.PY.. 309 dei 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la drevige chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (507, 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004.

Prese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 dei 15/11/2007, Grillo e .aitro,.

Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 dei 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 dei 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 dei 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

E, guanto alla pena, deve intendersi preclusa la rioroposizione e il riesame, in sede di legittimità, co-me avvenuto nei caso che c: occupa, di ogni quencn e relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta (Se: n. 24077 dei 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).

N. 7049/2023 R.G.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di coitib-_:i nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiene della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000) e deila natura de provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle arn- merrie.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA.cl-at-e-a>"49e-afFe-Partf; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7049/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentf n _ za indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e ! zio di motivazione non avendo a suo avviso !a Corte territoriale esplicitate n - tivi in forza dei quali ha ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti Fosse timo, tanto in ordine all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferisco- no all'imputazione che alla determinazione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata. 2. 11 ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiarars senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. introdotto / i dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 9017, Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilrnente, di recente ciuest.a Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la quescicT.e '- legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parT.2 che prevede la procedura "de plano per la dichiarazione di inarnmissibltù ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, proc. pen., polche è ragionevole !a scelta del legislatore di semplificare IJ.-2 definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la con corde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilita è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920), 3. Il proposto ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto di dover riformare ia sentenza di primo qr•- do, aderendo di fatto al motivo di appello pur rinunciato con cm ii si chiedeva di comprendere i fatti nella fattispecie meno grave di reato di cui all'art. 73 ce Dpr. 309/90 ed ha ratificato l'accordo sulla pena intervenuto tra le parti. Non si comprende, pertanto, il tenore della doglianza, non potendo, n caso, non tener conto che questa Corte di legittimità na reiteratamente che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione av- verso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi reaa tivi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appeice al consenso dei Procuratore generale sulla iachie.sta ed al contenuto difforme ne: la pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mreHv rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueii„ N. 704972023 R.G. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile ri corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'in- teressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quan- to il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizone del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolainioaio ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto a ,,,, fiene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 3, Ordinanza n. 2R2. cc 04/06/2018; Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio ; in W." ccc analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. orno. pen.). Costituisce, pertanto, ius recepturn che, a seguito della reintroduziope noi cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1 ; comma 56, della legge n. 103 dei 2017, il giudice di secondo grado; nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul r-nuinr.:ato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 1.29 cod. proc. pena né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a canna dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato cbLca rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è iimitata ai rna oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e aftc 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile li ticorao per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. peri., n cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di ani a 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.PY.. 309 dei 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la drevige chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (507, 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004. Prese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 dei 15/11/2007, Grillo e .aitro,. Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 dei 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 dei 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 dei 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). E, guanto alla pena, deve intendersi preclusa la rioroposizione e il riesame, in sede di legittimità, co-me avvenuto nei caso che c: occupa, di ogni quencn e relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta (Se: n. 24077 dei 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589). N. 7049/2023 R.G. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di coitib-_:i nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiene della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000) e deila natura de provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle arn- merrie.
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