CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1971
Cassazione n. 03886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1971 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIT-dat"wis'erak295a"à udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/5/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., essendo incentrato sulla generica deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente