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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21224/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 13/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concordato formulata dalle parti, l'errata applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, il vizio di motivazione sulle argomentazioni addotte dalla difesa sulla perizia, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (anche attraverso il richiama delle motivazioni del primo giudice), avendo la sentenza impugnata evidenziato come il rigetto del concordato proposto dalle parti fosse dovuto a precisi indici di gravità del fatto che non rendevano congrua la pena (pag. 5); come risultasse superflua la rinnovazione di perizia chiesta alla luce del complesso degli elementi di prova già acquisiti al processo, aventi carattere convergente ed individualizzante, comunque raccolti nei confronti del ricorrente (pag. 5-7, nel senso che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità, Sez. 4 n. 18660/2004, Rv. 228353, Sez. 3 n. 35372/2007, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382/2008, Rv. 239341) e, quindi, confermativi del quadro delineato dalla perizia svolta, in ragione delle integrazioni e delle precisazioni successivamente dallo stesso perito fornite di cui sono state condivise le conclusioni con argomentazioni logico-giuridiche che sfuggono a manifeste illogicità (vedi pagg. 8-10).

Infine, anche quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata si sottrae ai vizi di legittimità denunziati, in ossequio ai principi dettati da questa S.C. in materia a cui si è conformato il giudice del merito.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Peraltro, gli elementi addotti tanto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche che dell'esclusione di una riduzione della pena base risultano censurati anche con il richiamo a profili di merito non scrutinabili in questa sede che richiederebbero una rilettura degli elementi di prova ad opera del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 13/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concordato formulata dalle parti, l'errata applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, il vizio di motivazione sulle argomentazioni addotte dalla difesa sulla perizia, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (anche attraverso il richiama delle motivazioni del primo giudice), avendo la sentenza impugnata evidenziato come il rigetto del concordato proposto dalle parti fosse dovuto a precisi indici di gravità del fatto che non rendevano congrua la pena (pag. 5); come risultasse superflua la rinnovazione di perizia chiesta alla luce del complesso degli elementi di prova già acquisiti al processo, aventi carattere convergente ed individualizzante, comunque raccolti nei confronti del ricorrente (pag. 5-7, nel senso che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità, Sez. 4 n. 18660/2004, Rv. 228353, Sez. 3 n. 35372/2007, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382/2008, Rv. 239341) e, quindi, confermativi del quadro delineato dalla perizia svolta, in ragione delle integrazioni e delle precisazioni successivamente dallo stesso perito fornite di cui sono state condivise le conclusioni con argomentazioni logico-giuridiche che sfuggono a manifeste illogicità (vedi pagg. 8-10). Infine, anche quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata si sottrae ai vizi di legittimità denunziati, in ossequio ai principi dettati da questa S.C. in materia a cui si è conformato il giudice del merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Peraltro, gli elementi addotti tanto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche che dell'esclusione di una riduzione della pena base risultano censurati anche con il richiamo a profili di merito non scrutinabili in questa sede che richiederebbero una rilettura degli elementi di prova ad opera del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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