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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23523/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3434/2025depositata il 27/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità “C.R.C.”) propone ricorso avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3434/2025, pubblicata indata 27 giugno 2025, la quale ha accolto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1133/2020, pubblicata indata 11 maggio 2020, e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivon. 3158/2017 ottenuto dall’odierna ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2017.2.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto fondato il motivo digravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva a censurare la decisione diprime cure nella parte in cui la stessa aveva ritenuto non provato ilsuperamento del tetto di spesa, avendo l’odierna controricorrentededotto, tra gli originari motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, chela somma oggetto dell’ingiunzione corrispondeva all’importo delledecurtazioni sul fatturato imputabile a regressione tariffaria unica,disposta con Delibera commissariale n. 89/2016.Al riguardo, la Corte d’appello, dopo aver richiamato il principio percui il superamento del tetto di spesa non costituisce un fatto costitutivodel credito della struttura sanitaria, ma un fatto impeditivodell’obbligazione di pagamento, il cui onere probatorio grava sull’ASL,ha ritenuto che, nella specie, l’odierna controricorrente avesseSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026effettivamente assolto tale onere, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice di primo grado.La Corte territoriale ha evidenziato in premessa che ASL CASERTAaveva tempestivamente prodotto, già in primo grado, le determinazionidirigenziali n. 6972/2017 e n. 7968/2017, nonché la nota prot. 34789del 7 febbraio 2018, dalle quali emergevano sia il superamento, nelprimo trimestre 2017, del limite di spesa assegnato all’intera branca dipatologia clinica, sia l’applicazione di una regressione tariffaria del 17%sull’eccedenza sia, conseguentemente, l’imputazione pro quota dellosforamento ai singoli centri, tra cui la società appellata.Da tale documentazione – ha proseguito la Corte – emergeva chea fronte di un fatturato del primo trimestre 2017 pari a € 98.656,29, laregressione tariffaria imputabile all’odierna ricorrente risultava pari ad€ 17.098,24, somma sostanzialmente coincidente con quella oggettodi ingiunzione, pari ad € 16.991,54.La Corte d’appello, poi, ha richiamato la giurisprudenza di questaCorte per ribadire che le deliberazioni e determinazioni dell’ASLancorché incidenti sul profilo economico del rapporto concessorio e checonseguentemente la loro contestazione doveva avvenire dinanzi algiudice amministrativo, non potendo il giudice ordinario disapplicarlené sindacarne la validità.Ha, infine, puntualizzato che le violazioni procedimentali dedottedall’odierna ricorrente non erano idonee a neutralizzare l’effettoimpeditivo derivante dal superamento del tetto di spesa, trattandosi diprofilo dirimente ai fini della non debenza del corrispettivo.3.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/20264.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1372,1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c. e 115 c.p.c.

“in relazione allaasserita allegazione e dimostrazione, da parte dell’azienda sanitaria ein conformità al dato contrattuale, dell’avvenuto superamento del tettodi spesa relativo all’annualità (oggetto di causa) 2017 (I e IItrimestre)”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “La sentenza gravatava censurata, anzitutto, nella parte in cui ritiene che l’ASL abbia assoltol’onere probatorio inerente il superamento del limite massimo di spesarelativo all’annualità 2017 (in particolare I e II trimestre) con la meraallegazione e produzione delle determinazioni dirigenziali diliquidazione dei saldi trimestrali; e ciò nonostante costituiscacircostanza pacifica, per espresse previsioni amministrative e comunevolontà delle parti, che l’unico documento idoneo a dare la provadefinitiva del totale delle prestazioni erogate oltre il c.d.

“tetto di spesa”contrattualmente previsto e del relativo importo (oltre il suddettolimite) asseritamente non rimborsabile alla struttura ricorrente inrelazione all’annualità (2017) e alla branca (radiologia) interessate è ladelibera di approvazione del consuntivo annuale della branca inquestione (mai prodotto): prima di tale determinazione i dati e gliimporti indicati e (temporaneamente) liquidati rivestono, per stessaammissione avversaria (nelle citate determine di liquidazione),Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026carattere provvisorio, ben potendo essere disattesi e/o “aggiustati” insede di “ consuntivo(dell’)intero anno” (…)”.Si deduce, in particolare, che, secondo le previsioni negoziali,l’unico documento idoneo a dare la prova dell’effettivo superamentodel limite di spesa era la delibera di approvazione del consuntivoannuale che non sarebbe mai stata prodotta dalla controricorrente.Secondo il ricorso, il contratto concluso dalle parti il 22 marzo 2017prevederebbe un sistema di monitoraggi, regressione tariffaria erecuperi, nel quale il momento della definitività dello sforamentosarebbe espressamente collegato alla determinazione del consuntivoannuale laddove le determinazioni dirigenziali trimestrali richiamatedall’ASL e valorizzate dalla Corte territoriale avrebbero carattere soloprovvisorio rinviando l’eventuale recupero delle somme alla successivaapprovazione del consuntivo dell’intero anno con la conseguenza chel’unico atto idoneo a rendere certo e definitivo il superamento del tettodi spesa e l’importo non rimborsabile sarebbe la delibera del DirettoreGenerale di approvazione del consuntivo annuale della branca, atto chenel caso di specie non risulterebbe mai prodotto.La Corte di appello, quindi, avrebbe errato nel ritenere provato losforamento sulla sola scorta delle determine dirigenziali provvisorie ein assenza della delibera di approvazione del consuntivo, violando leprevisioni contrattuali ed interpretando inadeguatamente la volontà deicontraenti.In tal modo, la Corte territoriale avrebbe sia violato l’art. 115 c.p.c.- attribuendo valore probatorio decisivo a documenti che, per lorostessa natura e contenuto, erano inidonei a dimostrare il fattoimpeditivo – sia interpretato erroneamente le clausole contrattuali(artt. 1362 ss. c.c.), disattendendo il dato letterale e il comportamentosuccessivo delle parti, le quali avevano qualificato come provvisoria laSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026quantificazione trimestrale e come decisivo il momento del consuntivoannuale.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,1362, 1363, 1366, 1370 c.c.; 8 segg., D. Lgs. n. 502/1992; 23, 41 e53 Cost.

“in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operativitàdel c.d. tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente,della sua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata inconformità a termini e modalità previsti nel contratto”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “La sentenza gravataè, altresì, censurabile nella parte in cui, pur riconoscendol’inadempimento dell’obbligo contrattuale dell’ASL locale di eseguire ilmonitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate inmodo da poter fornire loro tempestive informazioni in ordine alraggiungimento del tetto di spesa, ha ritenuto il rispetto di tale obbligo,nei termini contrattualmente previsti, del tutto ininfluente ai fini della(in ogni caso) operatività del tetto di spesa quale circostanzaparalizzante la pretesa ricorrente (…)”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima haritenuto irrilevante, ai fini dell’operatività del tetto di spesa quale fattoimpeditivo del credito, l’inosservanza da parte della controricorrentedegli obblighi di monitoraggio e di comunicazione tempestiva previstidal contratto.Evidenzia il ricorso che la Corte d’Appello, pur riconoscendol’esistenza di tali obblighi, ha affermato che le relative violazioni noninciderebbero sulla possibilità per l’ASL di opporre comunque ilsuperamento del tetto di spesa.Quest’affermazione viene censurata, argomentando che:Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026− le pattuizioni inter partes stipulate ai sensi dell’art.8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, attribuivano valenzacentrale alle comunicazioni mensili delle percentuali diconsumo e della data presunta di raggiungimento del tetto,proprio al fine di consentire alla struttura accreditata diprogrammare l’attività ed evitare lo sforamento;− l’inadempimento dell’ASL a tali obblighi sarebbe pacifico eincontestato, risultando già accertato dal giudice di primogrado e non adeguatamente smentito;− l’affermazione dell’operatività del tetto di spesa anche inassenza di tali comunicazioni, equivarrebbe a svilire la funzionevincolante del contratto e a fornire un’interpretazione delleclausole contraria a buona fede.Il ricorso argomenta ulteriormente che una simile impostazionefinirebbe per esporre la struttura accreditata a un sacrificio economicoimprevedibile e non prevenibile, incidendo sulla libertà di iniziativaeconomica e sulla necessaria programmabilità dell’attivitàimprenditoriale sanitaria, con possibili riflessi di incompatibilità con gliartt. 23, 41 e 53 Cost.In questa prospettiva, la tempestiva comunicazione del tetto dispesa e del suo progressivo consumo non costituirebbe unadempimento meramente formale, ma un presupposto essenzialeaffinché la struttura possa esercitare il proprio diritto a non erogareprestazioni non remunerabili; diritto che, secondo la ricorrente, risultasvuotato di contenuto dall’impostazione seguita dalla Corte d’Appello.2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Premesso che nella presente sede non risulta messa in discussionela corretta applicazione della regola – reiteratamente enunciata daSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026questa Corte – in forza della quale il superamento della capacitàoperativa massima costituisce un fatto impeditivo della remunerazionedelle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova èonerato il debitore (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021;Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021), la tesi sostenuta nel ricorso èche tale regola sarebbe stata inadeguatamente applicata dalla Corteterritoriale, nel momento in cui ha ritenuto raggiunta la prova delsuperamento del tetto di spesa.Argomenta, infatti, la ricorrente che, secondo le pattuizionicontenute nel contratto concluso tra la ricorrente e la controricorrente,la prova del superamento del tetto di spesa – anzi la stessa operativitàconcreta del tetto – risultava subordinata all’assunzione – e relativaproduzione - della delibera di approvazione del consuntivo annuale, inassenza della quale, conclude il ricorso, l’odierna controricorrente nonpotrebbe avvalersi dell’operatività del limite di spesa.La tesi risulta infondata sotto plurimi aspetti.In primo luogo, risultano infondate le censure svolte dalla ricorrentein relazione all’interpretazione che del contratto in questione sarebbestata data dalla Corte partenopea.Si deve ricordare che il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale dicui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimentoalle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violatio se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogicheod insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meraSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).Ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata nondeve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Tornando, ora, al caso in esame, le deduzioni della ricorrente, purdiffondendosi nell’argomentare l’esistenza di un vizio interpretativo,risultano del tutto inidonee a condurre univocamente alla conclusioneper cui la ben diversa interpretazione seguita dalla Corte di meritodovrebbe ritenersi non plausibile, se non addirittura logicamenteerrata.Per contro, i numerosi passaggi dell’atto negoziale riprodotti nelricorso valgono ad evidenziare l’assenza, nel contratto, di uno specificovincolo negoziale idoneo a subordinare l’applicazione dei tetti di spesaall’adozione di una formale delibera di approvazione del consuntivoannuale.È sufficiente osservare, al riguardo, che l’insieme delle clausoleriprodotte nel ricorso si sostanzia nella prospettazione di una serie diipotesi operative, nell’ambito delle quali l’approvazione del consuntivoveniva a costituire solo uno degli scenari possibili, di talché deveconcludersi che l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, benlungi dall’essere implausibile, rientra pienamente nell’ambito dellepotenziali declinazioni ermeneutiche della fonte contrattuale.Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026In secondo luogo, risulta parimenti non condivisibile la tesi per cuila prova del superamento del tetto di spesa – gravante, si ripete,sull’azienda sanitaria – potrebbe essere data unicamente con laproduzione della delibera di approvazione del consuntivo.L’infondatezza di questa tesi, invero, emerge direttamente dallaconstatazione del fatto che il suo accoglimento verrebbe a tradursi nellaindividuazione di una vera e propria rigida regola probatoria - di fonte(non è chiaro se) legale o addirittura negoziale – nonostante l’assenzadi qualsiasi riscontro sia sul piano normativo sia – come visto – sulpiano del contratto operante tra le parti.Nessuna indicazione in senso contrario può essere desunta né dalprecedente invocato dal ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del2025), nel quale è stato solo posto in risalto un mero (ed insindacabile)accertamento del giudice di merito in ordine all’assenza di prova delsuperamento del tetto di spesa, né dal precedente ulteriormenteinvocato in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 22957 del 2025), il quale si è espresso in termini similari, senza inalcun modo enunciare il principio che la ricorrente vorrebbeestrapolare.Ma infondata, soprattutto, è la tesi della ricorrente per cui ilconcretizzarsi del raggiungimento del tetto di spesa risulterebbesubordinato all’adozione della delibera di approvazione del consuntivoannuale, in assenza del quale, il limite di spesa non potrebbe essereopposto alla struttura privata né sul piano probatorio né –conseguentemente – sul piano del concreto operare del tettomedesimo.Si deve invece richiamare e ribadire l’opposto principio in forza delquale l’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dalsemplice fatto del superamento dei livelli di spesa (Cass. Sez. 1 -Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31364del 2024 e la stessa Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del 2025 citatadalla ricorrente), salvi, evidentemente i riflessi che all’applicazione deltetto di spesa possono derivare dal mancato assolvimento del relativoonere probatorio, senza, però, limitazioni sul piano della tipologia diprova.Come osservato da una delle decisioni invocate dalla stesaricorrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del 2025):“15.

Questa Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto chel’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta unvincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarieche il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi diacquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deveconsiderarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri diremunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dovercomunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorsedisponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608, che richiama Cons.Stato, sez.

III, 10/2/2016, n. 566; Cons.

Stato, sez.

III, 10/4/2015, n.1832; v. anche Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass.,sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocanostringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n.449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n. 502; art. 39 del d.lgs.15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorsee di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario nonpuò prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi dirazionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione diequilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazioneSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operantinel sistema (Cass., n. 31364 del 2024).Si tratta dell’esercizio di un potere connotato da ampi margini didiscrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certiaspetti contrapposti, ovvero l’interesse pubblico al contenimento dellaspesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazionisanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in basead una legittima logica imprenditoriale e l’assicurazione della massimaefficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l’assistenzasanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistemauniversalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del2024).”.Alla luce di tale principio, allora, risulta evidente che ilraggiungimento del tetto di spesa assume rilevanza come fatto storicoin sé – rivestendo il provvedimento amministrativo che formalmente locertifica valore di mero accertamento ex post di un limite già attivatosi– con la conseguenza che non solo la non remunerabilità delleprestazioni rese una volta superato il tetto di spesa dipende solo dallacircostanza del raggiungimento del tetto medesimo ma anche che laprova – quale fatto impeditivo – del raggiungimento del tetto di spesanon può ritenersi assoggettata al vincolo della produzione della deliberadi approvazione del consuntivo annuale, ben potendo tale prova esserefornita anche con mezzi diversi.Va pertanto escluso, in conclusione, che la struttura privata el’azienda sanitaria possano contemplare, nel singolo contratto cheregola il loro rapporto, clausole che assoggettino l’operatività del tettodi spesa – o la sua prova – a particolari vincoli, in quanto una similetipologia di clausole verrebbe di fatto ad integrare gli estremi di unapotenziale – e del tutto irragionevole - disapplicazione dei tetti di spesa,Sez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026a detrimento delle già richiamate esigenze di bilancio e di equilibriofinanziario.2.2.

Infondato è anche il secondo motivo.La Corte territoriale, infatti, si è correttamente conformata alprincipio reiteratamente enunciato da questa Corte, in forza del qualel'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al finedi osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionatoall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardoo all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlliper il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fontecontrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere laremunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e conimpiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro voltarecepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con leggestatale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023).Altra decisione di questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25184del 19/09/2024) ha osservato che “(…) Nessun rilievo può essereconferito al principio di affidamento, perché quello della regressionetariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutturesanitarie che operano nell’ambito del sistema sanitario nazionale, aprescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile diessere demandato eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n.4375)(…)”, ed ha puntualizzato ulteriormente che “l’esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti dispesa, non è subordinato o condizionato all’esecuzione delmonitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisionenell’adempimento all’obbligo di eseguire controlli per il tramite deitavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cuipartecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni diSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026categoria più rappresentative (Cons.

Stato., n. 207 del 2016;richiamata da Cass. n. 4375 del 2023).

Non rileva dunque la tardivitàdel monitoraggio né quella relativa all’attività imputabile al tavolotecnico.”.Il principio, di cui la Corte territoriale ha fatto corretto governo, nonvale a determinare un concreto detrimento alle strutture private, comeinvece dedotto in ricorso, lamentando la lesione di diritti di rangocostituzionale.Al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che - ferma restandoanche la possibilità che il tetto di spesa sia determinato con effettoretroattivo dall'inizio dell'anno (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25184 del19/09/2024) – vi è in ogni caso la possibilità che “le strutture private,fino a quando non venga adottato un provvedimento definitivo dideterminazione del tetto di spesa, ben possono fare affidamentosull'entità della spesa dell'anno precedente, diminuita dell'ammontarecorrispondente alla quota di riduzione della spesa sanitaria stabilitadalle norme finanziarie per l'anno in corso”.Profilo, quest’ultimo, in ordine al quale il ricorso non svolto alcunadeduzione e che vale a palesare in via ulteriore l’infondatezza delledoglianze della ricorrente.3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez.

S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3434/2025depositata il 27/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità “C.R.C.”) propone ricorso avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3434/2025, pubblicata indata 27 giugno 2025, la quale ha accolto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1133/2020, pubblicata indata 11 maggio 2020, e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivon. 3158/2017 ottenuto dall’odierna ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2017.2. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto fondato il motivo digravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva a censurare la decisione diprime cure nella parte in cui la stessa aveva ritenuto non provato ilsuperamento del tetto di spesa, avendo l’odierna controricorrentededotto, tra gli originari motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, chela somma oggetto dell’ingiunzione corrispondeva all’importo delledecurtazioni sul fatturato imputabile a regressione tariffaria unica,disposta con Delibera commissariale n. 89/2016.Al riguardo, la Corte d’appello, dopo aver richiamato il principio percui il superamento del tetto di spesa non costituisce un fatto costitutivodel credito della struttura sanitaria, ma un fatto impeditivodell’obbligazione di pagamento, il cui onere probatorio grava sull’ASL,ha ritenuto che, nella specie, l’odierna controricorrente avesseSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026effettivamente assolto tale onere, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice di primo grado.La Corte territoriale ha evidenziato in premessa che ASL CASERTAaveva tempestivamente prodotto, già in primo grado, le determinazionidirigenziali n. 6972/2017 e n. 7968/2017, nonché la nota prot. 34789del 7 febbraio 2018, dalle quali emergevano sia il superamento, nelprimo trimestre 2017, del limite di spesa assegnato all’intera branca dipatologia clinica, sia l’applicazione di una regressione tariffaria del 17%sull’eccedenza sia, conseguentemente, l’imputazione pro quota dellosforamento ai singoli centri, tra cui la società appellata.Da tale documentazione – ha proseguito la Corte – emergeva chea fronte di un fatturato del primo trimestre 2017 pari a € 98.656,29, laregressione tariffaria imputabile all’odierna ricorrente risultava pari ad€ 17.098,24, somma sostanzialmente coincidente con quella oggettodi ingiunzione, pari ad € 16.991,54.La Corte d’appello, poi, ha richiamato la giurisprudenza di questaCorte per ribadire che le deliberazioni e determinazioni dell’ASLancorché incidenti sul profilo economico del rapporto concessorio e checonseguentemente la loro contestazione doveva avvenire dinanzi algiudice amministrativo, non potendo il giudice ordinario disapplicarlené sindacarne la validità.Ha, infine, puntualizzato che le violazioni procedimentali dedottedall’odierna ricorrente non erano idonee a neutralizzare l’effettoimpeditivo derivante dal superamento del tetto di spesa, trattandosi diprofilo dirimente ai fini della non debenza del corrispettivo.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/20264. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1372,1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c. e 115 c.p.c. “in relazione allaasserita allegazione e dimostrazione, da parte dell’azienda sanitaria ein conformità al dato contrattuale, dell’avvenuto superamento del tettodi spesa relativo all’annualità (oggetto di causa) 2017 (I e IItrimestre)”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “La sentenza gravatava censurata, anzitutto, nella parte in cui ritiene che l’ASL abbia assoltol’onere probatorio inerente il superamento del limite massimo di spesarelativo all’annualità 2017 (in particolare I e II trimestre) con la meraallegazione e produzione delle determinazioni dirigenziali diliquidazione dei saldi trimestrali; e ciò nonostante costituiscacircostanza pacifica, per espresse previsioni amministrative e comunevolontà delle parti, che l’unico documento idoneo a dare la provadefinitiva del totale delle prestazioni erogate oltre il c.d. “tetto di spesa”contrattualmente previsto e del relativo importo (oltre il suddettolimite) asseritamente non rimborsabile alla struttura ricorrente inrelazione all’annualità (2017) e alla branca (radiologia) interessate è ladelibera di approvazione del consuntivo annuale della branca inquestione (mai prodotto): prima di tale determinazione i dati e gliimporti indicati e (temporaneamente) liquidati rivestono, per stessaammissione avversaria (nelle citate determine di liquidazione),Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026carattere provvisorio, ben potendo essere disattesi e/o “aggiustati” insede di “ consuntivo(dell’)intero anno” (…)”.Si deduce, in particolare, che, secondo le previsioni negoziali,l’unico documento idoneo a dare la prova dell’effettivo superamentodel limite di spesa era la delibera di approvazione del consuntivoannuale che non sarebbe mai stata prodotta dalla controricorrente.Secondo il ricorso, il contratto concluso dalle parti il 22 marzo 2017prevederebbe un sistema di monitoraggi, regressione tariffaria erecuperi, nel quale il momento della definitività dello sforamentosarebbe espressamente collegato alla determinazione del consuntivoannuale laddove le determinazioni dirigenziali trimestrali richiamatedall’ASL e valorizzate dalla Corte territoriale avrebbero carattere soloprovvisorio rinviando l’eventuale recupero delle somme alla successivaapprovazione del consuntivo dell’intero anno con la conseguenza chel’unico atto idoneo a rendere certo e definitivo il superamento del tettodi spesa e l’importo non rimborsabile sarebbe la delibera del DirettoreGenerale di approvazione del consuntivo annuale della branca, atto chenel caso di specie non risulterebbe mai prodotto.La Corte di appello, quindi, avrebbe errato nel ritenere provato losforamento sulla sola scorta delle determine dirigenziali provvisorie ein assenza della delibera di approvazione del consuntivo, violando leprevisioni contrattuali ed interpretando inadeguatamente la volontà deicontraenti.In tal modo, la Corte territoriale avrebbe sia violato l’art. 115 c.p.c.- attribuendo valore probatorio decisivo a documenti che, per lorostessa natura e contenuto, erano inidonei a dimostrare il fattoimpeditivo – sia interpretato erroneamente le clausole contrattuali(artt. 1362 ss. c.c.), disattendendo il dato letterale e il comportamentosuccessivo delle parti, le quali avevano qualificato come provvisoria laSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026quantificazione trimestrale e come decisivo il momento del consuntivoannuale.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372,1362, 1363, 1366, 1370 c.c.; 8 segg., D. Lgs. n. 502/1992; 23, 41 e53 Cost. “in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operativitàdel c.d. tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente,della sua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata inconformità a termini e modalità previsti nel contratto”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “La sentenza gravataè, altresì, censurabile nella parte in cui, pur riconoscendol’inadempimento dell’obbligo contrattuale dell’ASL locale di eseguire ilmonitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate inmodo da poter fornire loro tempestive informazioni in ordine alraggiungimento del tetto di spesa, ha ritenuto il rispetto di tale obbligo,nei termini contrattualmente previsti, del tutto ininfluente ai fini della(in ogni caso) operatività del tetto di spesa quale circostanzaparalizzante la pretesa ricorrente (…)”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima haritenuto irrilevante, ai fini dell’operatività del tetto di spesa quale fattoimpeditivo del credito, l’inosservanza da parte della controricorrentedegli obblighi di monitoraggio e di comunicazione tempestiva previstidal contratto.Evidenzia il ricorso che la Corte d’Appello, pur riconoscendol’esistenza di tali obblighi, ha affermato che le relative violazioni noninciderebbero sulla possibilità per l’ASL di opporre comunque ilsuperamento del tetto di spesa.Quest’affermazione viene censurata, argomentando che:Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicazione 19/07/2026− le pattuizioni inter partes stipulate ai sensi dell’art.8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, attribuivano valenzacentrale alle comunicazioni mensili delle percentuali diconsumo e della data presunta di raggiungimento del tetto,proprio al fine di consentire alla struttura accreditata diprogrammare l’attività ed evitare lo sforamento;− l’inadempimento dell’ASL a tali obblighi sarebbe pacifico eincontestato, risultando già accertato dal giudice di primogrado e non adeguatamente smentito;− l’affermazione dell’operatività del tetto di spesa anche inassenza di tali comunicazioni, equivarrebbe a svilire la funzionevincolante del contratto e a fornire un’interpretazione delleclausole contraria a buona fede.Il ricorso argomenta ulteriormente che una simile impostazionefinirebbe per esporre la struttura accreditata a un sacrificio economicoimprevedibile e non prevenibile, incidendo sulla libertà di iniziativaeconomica e sulla necessaria programmabilità dell’attivitàimprenditoriale sanitaria, con possibili riflessi di incompatibilità con gliartt. 23, 41 e 53 Cost.In questa prospettiva, la tempestiva comunicazione del tetto dispesa e del suo progressivo consumo non costituirebbe unadempimento meramente formale, ma un presupposto essenzialeaffinché la struttura possa esercitare il proprio diritto a non erogareprestazioni non remunerabili; diritto che, secondo la ricorrente, risultasvuotato di contenuto dall’impostazione seguita dalla Corte d’Appello.2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Premesso che nella presente sede non risulta messa in discussionela corretta applicazione della regola – reiteratamente enunciata daSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026questa Corte – in forza della quale il superamento della capacitàoperativa massima costituisce un fatto impeditivo della remunerazionedelle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova èonerato il debitore (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021), la tesi sostenuta nel ricorso èche tale regola sarebbe stata inadeguatamente applicata dalla Corteterritoriale, nel momento in cui ha ritenuto raggiunta la prova delsuperamento del tetto di spesa.Argomenta, infatti, la ricorrente che, secondo le pattuizionicontenute nel contratto concluso tra la ricorrente e la controricorrente,la prova del superamento del tetto di spesa – anzi la stessa operativitàconcreta del tetto – risultava subordinata all’assunzione – e relativaproduzione - della delibera di approvazione del consuntivo annuale, inassenza della quale, conclude il ricorso, l’odierna controricorrente nonpotrebbe avvalersi dell’operatività del limite di spesa.La tesi risulta infondata sotto plurimi aspetti.In primo luogo, risultano infondate le censure svolte dalla ricorrentein relazione all’interpretazione che del contratto in questione sarebbestata data dalla Corte partenopea.Si deve ricordare che il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale dicui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimentoalle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violatio se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogicheod insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meraSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).Ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata nondeve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Tornando, ora, al caso in esame, le deduzioni della ricorrente, purdiffondendosi nell’argomentare l’esistenza di un vizio interpretativo,risultano del tutto inidonee a condurre univocamente alla conclusioneper cui la ben diversa interpretazione seguita dalla Corte di meritodovrebbe ritenersi non plausibile, se non addirittura logicamenteerrata.Per contro, i numerosi passaggi dell’atto negoziale riprodotti nelricorso valgono ad evidenziare l’assenza, nel contratto, di uno specificovincolo negoziale idoneo a subordinare l’applicazione dei tetti di spesaall’adozione di una formale delibera di approvazione del consuntivoannuale.È sufficiente osservare, al riguardo, che l’insieme delle clausoleriprodotte nel ricorso si sostanzia nella prospettazione di una serie diipotesi operative, nell’ambito delle quali l’approvazione del consuntivoveniva a costituire solo uno degli scenari possibili, di talché deveconcludersi che l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, benlungi dall’essere implausibile, rientra pienamente nell’ambito dellepotenziali declinazioni ermeneutiche della fonte contrattuale.Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026In secondo luogo, risulta parimenti non condivisibile la tesi per cuila prova del superamento del tetto di spesa – gravante, si ripete,sull’azienda sanitaria – potrebbe essere data unicamente con laproduzione della delibera di approvazione del consuntivo.L’infondatezza di questa tesi, invero, emerge direttamente dallaconstatazione del fatto che il suo accoglimento verrebbe a tradursi nellaindividuazione di una vera e propria rigida regola probatoria - di fonte(non è chiaro se) legale o addirittura negoziale – nonostante l’assenzadi qualsiasi riscontro sia sul piano normativo sia – come visto – sulpiano del contratto operante tra le parti.Nessuna indicazione in senso contrario può essere desunta né dalprecedente invocato dal ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del2025), nel quale è stato solo posto in risalto un mero (ed insindacabile)accertamento del giudice di merito in ordine all’assenza di prova delsuperamento del tetto di spesa, né dal precedente ulteriormenteinvocato in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 22957 del 2025), il quale si è espresso in termini similari, senza inalcun modo enunciare il principio che la ricorrente vorrebbeestrapolare.Ma infondata, soprattutto, è la tesi della ricorrente per cui ilconcretizzarsi del raggiungimento del tetto di spesa risulterebbesubordinato all’adozione della delibera di approvazione del consuntivoannuale, in assenza del quale, il limite di spesa non potrebbe essereopposto alla struttura privata né sul piano probatorio né –conseguentemente – sul piano del concreto operare del tettomedesimo.Si deve invece richiamare e ribadire l’opposto principio in forza delquale l’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dalsemplice fatto del superamento dei livelli di spesa (Cass. Sez. 1 -Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31364del 2024 e la stessa Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del 2025 citatadalla ricorrente), salvi, evidentemente i riflessi che all’applicazione deltetto di spesa possono derivare dal mancato assolvimento del relativoonere probatorio, senza, però, limitazioni sul piano della tipologia diprova.Come osservato da una delle decisioni invocate dalla stesaricorrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23498 del 2025):“15. Questa Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto chel’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta unvincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarieche il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi diacquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deveconsiderarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri diremunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dovercomunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorsedisponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608, che richiama Cons.Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.1832; v. anche Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass.,sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocanostringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n.449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n. 502; art. 39 del d.lgs.15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorsee di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario nonpuò prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi dirazionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione diequilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazioneSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operantinel sistema (Cass., n. 31364 del 2024).Si tratta dell’esercizio di un potere connotato da ampi margini didiscrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certiaspetti contrapposti, ovvero l’interesse pubblico al contenimento dellaspesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazionisanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in basead una legittima logica imprenditoriale e l’assicurazione della massimaefficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l’assistenzasanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistemauniversalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del2024).”.Alla luce di tale principio, allora, risulta evidente che ilraggiungimento del tetto di spesa assume rilevanza come fatto storicoin sé – rivestendo il provvedimento amministrativo che formalmente locertifica valore di mero accertamento ex post di un limite già attivatosi– con la conseguenza che non solo la non remunerabilità delleprestazioni rese una volta superato il tetto di spesa dipende solo dallacircostanza del raggiungimento del tetto medesimo ma anche che laprova – quale fatto impeditivo – del raggiungimento del tetto di spesanon può ritenersi assoggettata al vincolo della produzione della deliberadi approvazione del consuntivo annuale, ben potendo tale prova esserefornita anche con mezzi diversi.Va pertanto escluso, in conclusione, che la struttura privata el’azienda sanitaria possano contemplare, nel singolo contratto cheregola il loro rapporto, clausole che assoggettino l’operatività del tettodi spesa – o la sua prova – a particolari vincoli, in quanto una similetipologia di clausole verrebbe di fatto ad integrare gli estremi di unapotenziale – e del tutto irragionevole - disapplicazione dei tetti di spesa,Sez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026a detrimento delle già richiamate esigenze di bilancio e di equilibriofinanziario.2.2. Infondato è anche il secondo motivo.La Corte territoriale, infatti, si è correttamente conformata alprincipio reiteratamente enunciato da questa Corte, in forza del qualel'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al finedi osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionatoall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardoo all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlliper il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fontecontrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere laremunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e conimpiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro voltarecepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con leggestatale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023).Altra decisione di questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25184del 19/09/2024) ha osservato che “(…) Nessun rilievo può essereconferito al principio di affidamento, perché quello della regressionetariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutturesanitarie che operano nell’ambito del sistema sanitario nazionale, aprescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile diessere demandato eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n.4375)(…)”, ed ha puntualizzato ulteriormente che “l’esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti dispesa, non è subordinato o condizionato all’esecuzione delmonitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisionenell’adempimento all’obbligo di eseguire controlli per il tramite deitavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cuipartecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni diSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026categoria più rappresentative (Cons. Stato., n. 207 del 2016;richiamata da Cass. n. 4375 del 2023). Non rileva dunque la tardivitàdel monitoraggio né quella relativa all’attività imputabile al tavolotecnico.”.Il principio, di cui la Corte territoriale ha fatto corretto governo, nonvale a determinare un concreto detrimento alle strutture private, comeinvece dedotto in ricorso, lamentando la lesione di diritti di rangocostituzionale.Al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che - ferma restandoanche la possibilità che il tetto di spesa sia determinato con effettoretroattivo dall'inizio dell'anno (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 25184 del19/09/2024) – vi è in ogni caso la possibilità che “le strutture private,fino a quando non venga adottato un provvedimento definitivo dideterminazione del tetto di spesa, ben possono fare affidamentosull'entità della spesa dell'anno precedente, diminuita dell'ammontarecorrispondente alla quota di riduzione della spesa sanitaria stabilitadalle norme finanziarie per l'anno in corso”.Profilo, quest’ultimo, in ordine al quale il ricorso non svolto alcunadeduzione e che vale a palesare in via ulteriore l’infondatezza delledoglianze della ricorrente.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 19799/2025Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 23523/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 19799/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 15
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