CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2026
Cassazione n. 25584/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24282/2024Numero sezionale 5748/2026Numero di raccolta generale 25584/2026Data pubblicazione 20/09/2026- intimata -avverso la sentenza n. 3661/13/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, depositata il 3/6/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Caserta un avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a carico della societàP [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori imponibili ai fini Ires e Iva in relazione all’annod’imposta 2016: maggiori imponibili rappresentati da proventi illeciti,conseguiti per effetto dell’emissione di fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti, da sottoporre atassazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993.L’avviso era stato anche notificato, tra gli altri, alla predetta Giovannasocietà contribuente.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che l’avvisoimpugnato non recasse alcuna pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],alla quale, dunque, non avrebbe dovuto essere notificato.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse ilgravame evidenziando che l’Agenzia fiscale non aveva dato la prova nédell’asserita qualifica di amministratrice di fatto in capo a Giovannanotificato anche a quest’ultima, né degli addebiti a lei rivolti.4. – Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24282/2024Numero sezionale 5748/2026Numero di raccolta generale 25584/2026Data pubblicazione 20/09/20265. – [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso chel’avviso impugnato fosse sorretto da una motivazione congrua.Secondo la ricorrente le ragioni della pretesa creditoria dell’Ufficio, giàillustrate nei loro elementi essenziali nell’atto impositivo, eranochiaramente indicate nel processo verbale di constatazione redattodalla Guardia di finanza, il quale, sebbene non allegato all’avviso, erasenz’altro noto alla Forte siccome atto facente parte delle indaginipenali svolte a suo carico.2. – Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.2639 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. poiché la sentenza impugnataha erroneamente ritenuto che incombesse sull’Ufficio l’onere dellapiena prova della qualifica di amministratrice di fatto in capo aGiovanna Forte, non considerando che tale circostanza poteva essereprovata anche in via presuntiva, come aveva fatto l’Ufficio tramitel’indicazione di una pluralità di elementi indiziari da cui potevadesumersi la posizione di rilievo occupata dalla Forte all’interno dellasocietà.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata percontraddittorietà della motivazione, avendo la Corte regionale esclusoin capo a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di amministratrice di fatto dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].”, quando invece la pretesa creditoria indiscussione si fonda sull’attribuzione alla Forte del ruolo diamministratrice di fatto della diversa società “[OSCURATO:SOCIETA].”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24282/2024Numero sezionale 5748/2026Numero di raccolta generale 25584/2026Data pubblicazione 20/09/20264. – I motivi, che per il comune esito del loro scrutinio possonoessere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.La pronuncia d’appello si fonda su due distinte rationes decidendi.Come già sopra accennato, la sentenza impugnata ha infatti rigettatol’appello erariale sia perché non è stata provata la qualifica diamministratrice di fatto della società in capo a [OSCURATO:PERSONA], siaperché non sono stati provati gli «addebiti ad essa ascritti».Orbene, il primo motivo non intercetta neppure una delle rationesdecidendi della sentenza d’appello, la quale non ha fatto alcun cennoad un’eventuale carenza di motivazione dell’atto impositivo, avendopiuttosto fatto leva sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi dellapretesa. I riferimenti, contenuti nella motivazione della sentenzaimpugnata, all’omessa notifica del processo verbale di constatazione aGiovanna Forte sono pur sempre volti a confortare la valutazione dimancanza di elementi probatori: cfr. pag. 7 della sentenza, in cui silegge che «si chiede al giudice tributario di compiere un atto di fedesulle conclusioni cui è giunta la GdF prima e l’Agenzia delle Entratepoi».È certo vero che il motivo, pur imperniato sulla questione dellamotivazione dell’avviso, contiene anche considerazioni sull’efficaciaprobatoria privilegiata del processo verbale di constatazione e,conseguentemente, sulla possibilità di ritenere provato, sulla scorta delcontenuto del detto processo verbale, il ruolo della Forte«nell’articolata frode posta in essere ai danni dello Stato»; ma è veroanche che tali considerazioni, pur volendole considerare comeautonomi profili di doglianza, sono al limite idonee a mettere indiscussione la valutazione del giudice in ordine alla mancata prova dellaqualità di amministratrice di fatto della società, ma non scalfiscono lastatuizione concernente la mancata prova degli addebiti, intendendosiper tali non già gli elementi sintomatici di un’amministrazione di fattoNumero registro generale 24282/2024Numero sezionale 5748/2026Numero di raccolta generale 25584/2026Data pubblicazione 20/09/2026della società, bensì i fatti che possano in astratto giustificare l’eserciziodi una specifica pretesa impositiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Cosìinteso, il primo motivo finisce per essere affetto da quelle stessemancanze che caratterizzano gli altri due e che si procede subito adillustrare.Il secondo e il terzo motivo, ruotando intorno alla controversaquestione della sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della qualità diamministratrice di fatto della società contribuente, non si confrontanoperò con l’altra ragione della decisione, costituita dalla mancata provadegli addebiti ascritti alla Forte, che è evidentemente questione diversada quella riguardante la sussistenza di elementi idonei a ravvisare unagestione di fatto della società.L’accoglimento di uno di questi due motivi, pertanto, colpendo solouna delle due rationes decidendi, non potrebbe condurreall’accoglimento del ricorso per cassazione.Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cuiquando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, sifonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle qualisufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultinotutte fondate (Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n.6985/2019; Cass. n. 10815/2019).5. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24282/2024Numero sezionale 5748/2026Numero di raccolta generale 25584/2026Data pubblicazione 20/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]