CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04FVCFL ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 30 giugno 2022 di conferma della condanna ex art. 442 cod. proc. pen. del Gup Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Firenze e Vicchio il 27 maggio 2021. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico. La Corte ha dato atto che nel corso dell'udienza di convalida era stato lo stesso ricorrente ad affermare che tutta la doga apparteneva ai suoi fornitori ed egli aveva accettato di custodirla per loro conto al fine di ripagare un debito pregresso; che anche il quantitativo di cocaina, pari a dieci dosi, esorbitava dal consumo personale; che la cocaina era stata confezionata con le stesse modalità dell'hashish (da cui erano ricavabili 17.000 dosi); che il ricorrente custodiva un macchinario per il sottovuoto e diciassette buste identiche a quelle con cui la droga era confezionata; che Monducci non aveva mai affermato che la cocaina era destinata al suo consumo, ma al contrario aveva riferito di aver smesso di assumere tale sostanza da circa un mese. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta di detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/90, è inammissibile in quanto reiterativo della stessa censura già vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con adeguato percorso argomentativo. I giudici hanno ritenuto, in maniera non illogica, ostativi al riconoscimento del fatto di lieve entità le modalità della detenzione, il contestuale rinvenimento di una somma di denaro significativa e la circostanza per cui il ricorrente era in contatto con soggetti di elevato spessore criminale, operanti in campo internazionale (pag 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]