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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47929/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina datata 21-12-2020 riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso ascritto e lo condannava alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Lauretti, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alla disciplina dettata dall'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. avendo la corte di appello completamente rivalutato le prove dichiarative assunte dal tribunale e ciò benchè lo stesso P.G. appellante avesse chiesto la rinnovazione per l'audizione dei testi Cocchi, Mancone, Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] così come anche la parte civile pure appellante.

E poiché si trattava di errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, la corte di appello era vincolata alla loro assunzione senza che potesse valere a sanare il vizio la rinnovazione limitata alla sola escussione del teste Paone mai richiesta dal procuratore generale; il ribaltamento del giudizio assolutorio era stato basato, pertanto, su una interpretazione antitetica delle dichiarazioni dei testi con violazione della norma denunciata; - violazione di legge ed in particolare dell'art. 162 cod.proc.pen. quanto alla acquisizione della nuova dichiarazione di domicilio fatta dall'imputato nel corso dell'appello priva dell'autenticazione della firma dell'Areni; - contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla affermata rivalutazione di questioni di solo diritto rispetto al giudizio di primo grado sconfessata poi dalla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni dei testi Alajo, [OSCURATO:PERSONA] e Cordone anche in relazione al ruolo dell'amministratore della società al tempo di verificazione dei fatti, Morrone, del tutto svalutato dal giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 ti primo ed il terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale ha determinato la prescrizione del reato.

La disposizione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod,proc.pen. nella sua formulazione in vigore al momento di svolgimento del giudizio di appello, stabiliva come noto l'obbligo del giudice di secondo grado investito del gravame avverso la sentenza assolutoria di primo grado, di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale; nell'applicazione di tale principio, frutto delle note sentenze a Sezioni Unite Dasgupta e Patalano, questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 - 01).

Tale essendo il contenuto dell'obbligo di rinnovazione, il primo ed il terzo motivo non appaiono manifestamente infondati nella parte in cui deducono che la corte di appello perveniva ad un ribaltamento del giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione pure richiesta dalla pubblica accusa appellante, riportando in pronuncia ampi stralci di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive ai fini della ricostruzione dei fatti di soggetti però non escussi nuovamente in appello.

E ciò valeva sia per l'identificazione delle cause del sinistro quanto per l'individuazione dell'Areni quale soggetto responsabile ed amministratore di fatto dell'azienda che aveva formulato la richiesta di indennizzo per il rilevante importo all'Axa assic:urazioni.E posto che l'invio della richiesta di risarcimento danni il 20 ol:tobre 2014 costituisce il momento consumativo del reato a partire dal quale decorre il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 pure cumulati i periodi di sospensione la prescrizione appare maturata alla data odierna.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.2 A detto annullamento in applicazione della disposizione di cui all'art. 578 cod.proc.pen. segue però l'obbligo per il giudice di penale di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Sul punto e sul contenuto di tale obbligo è recentemente intervenuta la Corte costituzionale che con la pronuncia dalla sentenza n.182 del 2021 della Corte costituzionale ha testualmente affermato che:" .....la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria.

Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione II giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquilíano (art. 2043 cod. civ.)....La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza.....La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dalr(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito....

Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in ,discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria.

Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile....16.- In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annyllando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che in -pinge unicamente sugli 3 P elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto".

Così ricostruito l'obbligo per il giudice penale dell'impugnazione che dichiara la prescrizione di provvedere sulla domanda civile, va ritenuto che nel caso in esame deve affermarsi la conferma delle statuizioni civili posto che i motivi in punti di contraddizione della motivazione della impugnata sentenza non si rilevano fondati; ed invero il giudice di secondo grado con motivazione puntuale e collegata ad una pluralità di elementi ha esattamente ricostruito i fatti sulla base dei quali ri.:enere il coinvolgimento dell'Areni.

Invero con le compiute osservazioni svolte nell'impugnata sentenza circa il ruolo ricoperto dall'Areni all'interno dell'azienda, le modalità di accadimento dell'incendio e la forte sproporzione tra danni ai materiali denunciati all'assicurazione e valore degli acquisti di merce, il giudice di appello ha esattamente ricostruito la responsabilità del rico-rente che in questa sede va confermata ai soli fini della responsabilità civile.

Infine il secondo motivo appare privo di rilievo avendo l'atto raggiunto il suo effetto di portare l'impugnazione a conoscenza dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Roma, 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina datata 21-12-2020 riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso ascritto e lo condannava alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Lauretti, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alla disciplina dettata dall'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. avendo la corte di appello completamente rivalutato le prove dichiarative assunte dal tribunale e ciò benchè lo stesso P.G. appellante avesse chiesto la rinnovazione per l'audizione dei testi Cocchi, Mancone, Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] così come anche la parte civile pure appellante. E poiché si trattava di errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, la corte di appello era vincolata alla loro assunzione senza che potesse valere a sanare il vizio la rinnovazione limitata alla sola escussione del teste Paone mai richiesta dal procuratore generale; il ribaltamento del giudizio assolutorio era stato basato, pertanto, su una interpretazione antitetica delle dichiarazioni dei testi con violazione della norma denunciata; - violazione di legge ed in particolare dell'art. 162 cod.proc.pen. quanto alla acquisizione della nuova dichiarazione di domicilio fatta dall'imputato nel corso dell'appello priva dell'autenticazione della firma dell'Areni; - contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla affermata rivalutazione di questioni di solo diritto rispetto al giudizio di primo grado sconfessata poi dalla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni dei testi Alajo, [OSCURATO:PERSONA] e Cordone anche in relazione al ruolo dell'amministratore della società al tempo di verificazione dei fatti, Morrone, del tutto svalutato dal giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 ti primo ed il terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale ha determinato la prescrizione del reato. La disposizione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod,proc.pen. nella sua formulazione in vigore al momento di svolgimento del giudizio di appello, stabiliva come noto l'obbligo del giudice di secondo grado investito del gravame avverso la sentenza assolutoria di primo grado, di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale; nell'applicazione di tale principio, frutto delle note sentenze a Sezioni Unite Dasgupta e Patalano, questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 - 01). Tale essendo il contenuto dell'obbligo di rinnovazione, il primo ed il terzo motivo non appaiono manifestamente infondati nella parte in cui deducono che la corte di appello perveniva ad un ribaltamento del giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione pure richiesta dalla pubblica accusa appellante, riportando in pronuncia ampi stralci di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive ai fini della ricostruzione dei fatti di soggetti però non escussi nuovamente in appello. E ciò valeva sia per l'identificazione delle cause del sinistro quanto per l'individuazione dell'Areni quale soggetto responsabile ed amministratore di fatto dell'azienda che aveva formulato la richiesta di indennizzo per il rilevante importo all'Axa assic:urazioni.E posto che l'invio della richiesta di risarcimento danni il 20 ol:tobre 2014 costituisce il momento consumativo del reato a partire dal quale decorre il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 pure cumulati i periodi di sospensione la prescrizione appare maturata alla data odierna. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.2 A detto annullamento in applicazione della disposizione di cui all'art. 578 cod.proc.pen. segue però l'obbligo per il giudice di penale di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili. Sul punto e sul contenuto di tale obbligo è recentemente intervenuta la Corte costituzionale che con la pronuncia dalla sentenza n.182 del 2021 della Corte costituzionale ha testualmente affermato che:" .....la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione II giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquilíano (art. 2043 cod. civ.)....La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza.....La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dalr(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.... Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in ,discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria. Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile....16.- In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annyllando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che in -pinge unicamente sugli 3 P elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". Così ricostruito l'obbligo per il giudice penale dell'impugnazione che dichiara la prescrizione di provvedere sulla domanda civile, va ritenuto che nel caso in esame deve affermarsi la conferma delle statuizioni civili posto che i motivi in punti di contraddizione della motivazione della impugnata sentenza non si rilevano fondati; ed invero il giudice di secondo grado con motivazione puntuale e collegata ad una pluralità di elementi ha esattamente ricostruito i fatti sulla base dei quali ri.:enere il coinvolgimento dell'Areni. Invero con le compiute osservazioni svolte nell'impugnata sentenza circa il ruolo ricoperto dall'Areni all'interno dell'azienda, le modalità di accadimento dell'incendio e la forte sproporzione tra danni ai materiali denunciati all'assicurazione e valore degli acquisti di merce, il giudice di appello ha esattamente ricostruito la responsabilità del rico-rente che in questa sede va confermata ai soli fini della responsabilità civile. Infine il secondo motivo appare privo di rilievo avendo l'atto raggiunto il suo effetto di portare l'impugnazione a conoscenza dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Roma, 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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