CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 34520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1495-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1635/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2016 R.G.N. 978/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 1635 del 2016, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di prime curedi rigetto Oggetto R.G.N.1495/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2023 CC della domanda proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal primo ottobre 2008, avendo raggiunto, al 30 settembre 2008, l’età di 57 anni e potendo contare su 1860 contributi in forza del cumulo gratuito dei contributi versati presso gestioni differenti; l’INPS aveva negato tale ultimo requisito, riconoscendo 1330 contributi settimanali e quindi non considerando la contribuzione versata presso la gestione separata e quella presso la Cassa di Previdenza per i ragionieri; ad avviso della Corte territoriale, la tesi sostenuta dall’appellante, relativa ad una applicazione al caso di specie dell’art. 16 l. n. 233 del 1990 con il cumulo totale della contribuzione versata, non trovava fondamento nel sistema normativo vigente, posto che il versamento dei contributi presso la gestione separata in caso di mancato raggiungimento del diritto a pensione presso la medesima gestione, dava solo diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione e, per un certo periodo, alla restituzione dei contributi versati. Il cumulo dei contributi versati presso l’AGO con quelli versati nella gestione speciale, ai sensi dell’invocato art. 16 l. n. 233 del 1990, era consentito solo per liquidare pensione presso la gestione speciale ed unicamente per conseguire la pensione di vecchiaia e di inabilità o l’assegno di invalidità e pensione ai superstiti; la pensione di anzianità, ai sensi della l. n. 42 del 2006 richiedeva invece 2080 contributi settimanali. Peraltro, ai sensi dell’art. 71 l. n. 388 del2000 (attuata con D.M. n. 57 del 2003) la totalizzazione dei periodi assicurativi presso gestioni pensionistiche diverse avrebbe richiestoche il lavoratore non avesse maturato il diritto pensione presso alcuna gestione ed era consentito per ottenere la pensione di vecchiaia o di inabilitàe non quella di anzianità; il capo di domanda relativo alla considerazione dei contributi versati mediante ricongiunzione, era poi stato correttamente rigettato in assenza di preventivo espletamento della procedura amministrativa, né si evidenziava, all’esito dell’esame complessivo della domanda, alcun profilo di incostituzionalità del tessuto normativo richiamato; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; resiste l’INPS con controricorso; il Collegio ha disposto il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. CONSIDERATO che: con il primo motivo, si deduce laviolazione dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, dell’art. 7 l. n. 388/2000, dell’art. 1 d.lgs. n. 42/2006, commi da 239 a 246e della l egge n. 228 del 2012, posto che erroneamente si era ritenuto non utilizzabile il sistema del cumulo gratuito in relazione all’evoluzione normativa correlata alla precarietà delle posizioni contributive; il motivo è infondato e d in parte inammissibile là dove denuncia la violazione di un complesso di norme in maniera indistinta ed in parte neanche applicabili ratione temporisalla concreta fattispecie; va infatti ricordato che la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità fu presentata all’Inps in data 11 giugno 2008, con richiesta di decorrenza d a l primo ottobre 2008; la domanda giudiziale fu proposta il giorno 8 aprile 2011, per cui non si vede in quale maniera la sentenza impugnata avrebbe potuto violare la legge n. 228 del 2012che è entrata in vigore, a i sensi dell’art. 1, comma 561 , il 1° gennaio 2013, e che infatti non ha formato oggetto dei motivi d’appello ma è solo stata citata dalla Corte territoriale per spiegare l’insussistenza di dubbi sulla incostituzionalità del complesso normativo richiamato dalla parte; per i profili relativi alla violazione dell’art. 16 l.n. 233 del 1990, va poi ricordato che questa Corte di cassazione, con l a sentenza n. 30343 del 18/12/2017,ha affermato che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 233 del 1990 si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (nella specie, Cassa geometri), rispetto ai quali è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all’interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie; dunque, nel caso di specie, correttamente è stata negata l’applicabilità dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, posto che il ricorrente pretende di cumulare agli altri anche contributi versatialla Cassa ragionieri; neppure risulta realizzatala dedotta violazione del D.lgs. n. 42 del 2006, art. 1, il quale recita: "1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerati ve della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.". Al detto D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4, comma 1, è stabilito:" 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo"; dunque, oltre alla necessità, ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, di far riferimento alle regole stabilite in ciascuna gestione, è necessario il requisito anagrafico dell’aver compiuto 65 anni di età ovvero quello di fruire di 40 anni di contribuzione, pari a 2080 contributi settimanali; tali requisit i certamente non era no present i al momento di presentazione della domanda (28 aprile 2011) posto che il ricorrente è nato il 24 settembre 1951e lo stesso ha agito per ottenere il cumulo gratuito per un totale di 1860 contributi settimanali; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 45 del 1990 in ragione della affermata ininfluenza, al fine di vagliare la fondatezza del capo di domanda relativo alla ricongiunzione, del mancato espletamento del procedimento di ricongiunzione; il motivo è infondato; il procedimento relativo alla ricongiunzione dei contributi versati presso la [OSCURATO:PERSONA] è presupposto necessario perché si determini l’effetto costitutivo del trasferimento della contribuzione e non può formare oggetto di un mero accertamento giudiziale, in via incidentale , rispetto al la domanda di pensione di anzianità basata anche su tale contribuzione; in tal senso Cass.n. 29 767 del 2022 ha , in modo condivisibile , affermato che i n materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altri entri previdenziali, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, non basta la proposizione, in qualunque momento antecedente l'attribuzione della pensione, della domanda di ricongiunzione dei pregressi periodi di assicurazione, occorrendo, invece, il perfezionamento del negozio di ricongiunzione ed il tempestivo adempimento dello stesso; nel caso di specie, il ricorrente pretende che sia l’INPS,a prescindere dal pe rfezionamento del procedimento di ricongiunzione, a calcolare come utili i contributi versati presso la [OSCURATO:PERSONA] ma ciò, per quanto detto non è ammissibile, se non altro , perché il soggetto obbligato a porre in essere gli atti propedeutici all a ricongiunzionedei contributi ivi versati è la [OSCURATO:PERSONA] che non è stata neanche evocata in causa; con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 6 Regolamento CE n. 883/2004 e dell’art. 12 Regolamento CE n. 987/2009, della cui applicazione la Corte d’appello non aveva per nulla dibattuto nonostante la esplicita richiesta della parte; il motivo è del tutto privo di specificità, con riguardo al disposto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che afferma essere stat a chiesta sin dal ricorso introduttivo di primo grado la considerazione anche di contributi versati in Svizzera, ma il ricorso non riporta tale dato, né si specifica no i precisi contenuti;la questione peraltro non è stata esaminata dalla sentenza impugnata, per cui è impossibile per questa Corte esprimere un giudizio sulla riferita questione; in ultima analisi, viene riproposta la questione di legittimità costituzionaledell’art. 16 l. n. 233 del 1990 in relazione all’art.36 Cost.;la questione non presenta il fumus necessario, essendo la motivazione adombrata, relativa ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori iscritti alla gestione separata rispetto a quelli iscritti alle gestioni autonome, già stataesaminata negativamente dalla Corte costituzionale; invero, è stato affermato che i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro(C. Cost. n. 8 del 2012) ed inoltre (C. Cost. n. 198 del 2002 ) che la totalizzazione dei periodi contributivi versatiin diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, la scelta circa la suaestensione - al di là della ipotesi, contemplata nella sentenza n. 61 del 1999, del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto – è riservata alla discrezionalità del legislatore e dal momento che il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente, della pensione supplementare INPS che assicura l'utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione; peraltro, proprio in considerazione della discrezionalità che connota le scelte legislative in materia e che giustifica la modifica nel tempodelle stesse , Corte cost. n. 104 del 2022 ha rilevato che […] il legislatore, però, si è fatto carico, in termini più generali, della sempre più frequente interazione della Gestione separata con le diverse forme di assicurazione obbligatoria previste nell'ambito delle singole categorie […] perseguendo la finalità di consentire il cumulo di tutte le posizioni contributive accantonate durante la vita lavorativa per conseguire un unico trattamento pensionistico, ha introdotto - accanto agli istituti, sperimentati da tempo, quali la ricongiunzione dei contributi e la loro totalizzazione nell'erogazione delle prestazioni -l'istituto del cumulo gratuito (art. 1, comma 239, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Leggi di stabilità 2013""), prevedendone, da ultimo, proprio l'estensione alle casse professionali (art. 1, comma 195, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019")]; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetari e nell a misura del 15%ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc