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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42278/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, in data 8 novembre 2021, gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a reato p. e p. dall'art. 186-bis comma 3, Codice della Strada, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera b), Codice della Strada, aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno: reato commesso in Cervia il 27 giugno 2020, con l'aggravante della qualità di neopatentato.

L'unico oggetto di doglianza, con il quale si denuncia violazione di legge, é costituito dalla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha applicato per il reato in esame in misura doppia rispetto a quella minima prevista giustificando tale statuizione con l'appartenenza del veicolo a terzi; lamenta l'esponente che per la violazione a lui contestata ex art. 186, comma 2, lettera b) Cod.

Strada, non é previsto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista invece per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera C, e 2-bis Cod.

Strada); né si potrebbe argomentare diversamente sulla base dell'art. 186-bis, comma 6, Cod.

Strada: disposizione non oggetto di contestazione e riferita, quanto al raddoppio della sospensione della patente, al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici.

2. Il ricorso é fondato.

Invero, il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non é previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, ma per l'ipotesi (nella specie non ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lettera c); mentre si applica la sospensione della patente di guida in misura compresa fra sei mesi e un anno, rispetto alla quale — nel caso di cui all'art. 186-bis comma 3 cod.strada, nella specie contestato — é previsto un aumento delle sanzioni (ivi comprese quelle amministrative accessorie) da un terzo alla metà.

Il raddoppio della sospensione della patente é previsto nel diverso caso del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici, non contestato nel caso di che trattasi.

A fronte di ciò, il giudicante ha ugualmente e indebitamente applicato il raddoppio della sospensione della patente, in relazione all'appartenenza dell'automezzo a terzi, ossia fuori dei casi in cui tale raddoppio é previsto.

3. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio nell'applicazione della ridetta sanzione amministrativa accessoria, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a tale statuizione, la cui determinazione in termini di durata, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, deve basarsi sull'esclusione del raddoppio applicato dal giudice nel caso di specie.

La misura della sospensione della patente può essere pertanto rideterminata in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen., riducendone la durata della metà, ossia da un anno a sei mesi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto , concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della tente di guida che ridetermina nella misura di sei mesi.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, in data 8 novembre 2021, gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a reato p. e p. dall'art. 186-bis comma 3, Codice della Strada, in relazione all'art. 186, comma 2, lettera b), Codice della Strada, aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno: reato commesso in Cervia il 27 giugno 2020, con l'aggravante della qualità di neopatentato. L'unico oggetto di doglianza, con il quale si denuncia violazione di legge, é costituito dalla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha applicato per il reato in esame in misura doppia rispetto a quella minima prevista giustificando tale statuizione con l'appartenenza del veicolo a terzi; lamenta l'esponente che per la violazione a lui contestata ex art. 186, comma 2, lettera b) Cod. Strada, non é previsto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista invece per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera C, e 2-bis Cod. Strada); né si potrebbe argomentare diversamente sulla base dell'art. 186-bis, comma 6, Cod. Strada: disposizione non oggetto di contestazione e riferita, quanto al raddoppio della sospensione della patente, al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. 2. Il ricorso é fondato. Invero, il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non é previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, ma per l'ipotesi (nella specie non ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lettera c); mentre si applica la sospensione della patente di guida in misura compresa fra sei mesi e un anno, rispetto alla quale — nel caso di cui all'art. 186-bis comma 3 cod.strada, nella specie contestato — é previsto un aumento delle sanzioni (ivi comprese quelle amministrative accessorie) da un terzo alla metà. Il raddoppio della sospensione della patente é previsto nel diverso caso del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici, non contestato nel caso di che trattasi. A fronte di ciò, il giudicante ha ugualmente e indebitamente applicato il raddoppio della sospensione della patente, in relazione all'appartenenza dell'automezzo a terzi, ossia fuori dei casi in cui tale raddoppio é previsto. 3. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio nell'applicazione della ridetta sanzione amministrativa accessoria, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a tale statuizione, la cui determinazione in termini di durata, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, deve basarsi sull'esclusione del raddoppio applicato dal giudice nel caso di specie. La misura della sospensione della patente può essere pertanto rideterminata in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen., riducendone la durata della metà, ossia da un anno a sei mesi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto , concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della tente di guida che ridetermina nella misura di sei mesi. Così deciso in Rom
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