CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 29479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 10588/24 OSSERVA Ritenuto che le censure dedotte in relazione alla conferma della sentenza di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili in quanto riproduttivi dei motivi di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, quanto al primo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, che la motivazione della sentenza impugnata risulta aderente alle risultanze istruttorie, essendo stata fornita una ricostruzione coerente al ruolo svolto dal ricorrente per opporsi al controllo di polizia per prendere tempo necessario ad occultare la sostanza stupefacente, dimostrando di condividerne la detenzione insieme al padre (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo risulta privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale per la condotta posta in essere nel medesimo contesto spazio-temporale in concorso con il padre (cfr. sentenza impugnata, pag. 4 e 5); Ritenuto, infine, che i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio - relativi all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'erroneità dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - sono manifestamente infondati, dal momento che: quanto agli aumenti operati a titolo di continuazione, non si ravvisano vizi nella motivazione della Corte d'appello, essendo stato accertato come la condotta fosse finalizzata ad ostacolare l'attività dei tre pubblici ufficiali intervenuti sul posto, e non solo dei due agenti che hanno subito le lesioni personali, configurandosi in tal modo un concorso formale di reati e avendo il giudice di merito congruamente effettuato un aumento per ciascuno di tali reati; quanto alle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., la Corte d'appello ha ritenuto ostativi alla concessione delle stesse il precedente specifico a carico del ricorrente e l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili, risultando tale motivazione non illogica e, per come formulata, insindacabile in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva del 24/06/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . Così deciso il 124