CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DZ073) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03EP8GF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 044NOCD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdate a~ Mie pat udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione a plurime contestazioni formulate in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il motivo proposto dalla difesa del Diallo è inammissibile, prospettando lo stesso una questione - ovvero quella della omessa motivazione in punto di congruità della pena comminata - non esaminabile avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello. Parimenti inammissibile è il motivo - di comune tenore testuale - proposto dalla difesa degli altri due imputati e riguardante l'omessa qualificazione di alcuni dei fatti ascritti sotto la specie del fatto di lieve entità, ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. stup.; atteso che la questione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in presenza della concorde richiesta delle parti, non è prospettabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il