CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 30652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23307-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4959/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 4680/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto costituzione rapporto privato R.G.N.23307/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello della società GCF avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto le domande di [OSCURATO:PERSONA] (in materia di diritti derivanti dall’applicazione dalla normativa di cui all’art. 2112 c.c.); 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato rinuncia agli atti, alle domande, al giudizio ed all’azione, con conseguente reciproca accettazione, e dichiarato l’avvenuta concorde regolamentazione tra loro anche delle spese di lite del presente giudizio; è stata quindi proposta istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo anche darsi atto dell’avvenuta regolamentazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio e della non ricorrenza deipresupposti per l’applicabilità dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002; [OSCURATO:PERSONA] 1.attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione del le parti , può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese; 2.non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma ne