CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Buscemi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, sulla scorta dell'esame delle autorizzazioni effettivamente conseguite, che ricorressero presupposti legittimanti l'allontanamento; Ritenuto che i motivi di ricorso sull'eccessività della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono generici perché meramente assertivi della denuncia di vizi non ravvisabili nella determinazione del trattamento punitivo puntualmente giustificato richiamando i precedenti dell'imputato e, ai fini del giudizio di pericolosità, l'attualizzazione del negativo giudizio sulla personalità in forza del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La