CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 aprile 2022 dal Tribunale di Modena per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiesta congiuntamente dalla difesa e dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 507 coo. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduce censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si veda la p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr4pidte