CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 01076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023Data pubblicazione 16/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30476/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * 6 * D * 14 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difeso dall avvocato* * * ricorrente* * elettivamente domiciliato in ROMA ** 8 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * resistente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 6D4at7a p/u2bb0li2ca0zio ne 16/01/2023depositata il 26/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORitenuto cheCon sentenza nr 647/2020 la Corte di appello di Milano accoglieval appello proposto da * * nei confronti di * ** avverso la decisione del Tribunale di * *disponendo che fosse iscritta o mantenuta l iscrizione giàeseguita dall appellante ipoteca su tutti i beni immobilidell appellato nella misura di € 139.200 00 a garanzia delleobbligazioni di mantenimento dei figli minori.La Corte distrettuale riteneva che per l iscrizione ipotecaria adopera del creditore non era richiesto l esistenza e la permanenzanel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore tenutoconto delle finalità dell istituto che è quella di assicurarel adempimento di un credito già accertato così da rendere effettivala tutela del creditore per tutto il tempo durante il quale il suocredito venga man mano a maturazione sia pure con periodicità.* poi che l importo quantificato e fatto oggetto digaranzia appariva congruo in ragione dell età scolare dei minoriescludendo il diritto dell appellato alla riduzione dell iscrizioneipotecaria per essere la parte superiore assoggettata al vincoloeccedente l importo garantito.* al riguardo che non vi era spazio per unarideterminazione del credito garantito sottolineando chequest ultimo era pari ad € 150.000 00 e che il valore degli immobiligravati da ipoteca era pari ad € 165.000 00 e che pertanto una2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023riduzione non fosse rispondente ai criteri previsti dalla dispDaotas pizubibolincaezio ne 16/01/2023di cui all art 2876 c.c..Avverso tale sentenza * * * ha proposto ricorsoaffidato a due motivi cui ha resistito * * soloformalmente.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato cheCon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli art 156 quinto comma c.c. dell art 2818 c.c. in relazioneall art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appellointerpretato non correttamente la normativa in tema di iscrizioneipotecaria a seguito di sentenza di separazione ritenendo che dettaiscrizione non fosse subordinata al presupposto costituitodall esistenza e dalla permanenza nel tempo di un pericolo deldebitore o di un inadempimento già accertato.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli art 2872 2874 2875 e 2876 c.c. 337 ter e 337septies c.p.c. in relazione all art 360 primo comma nr 3 c.p.c. peravere la Corte di appello non correttamente applicato edinterpretato le norme sulla riduzione dell ipoteca e sulla durata deldovere di mantenimento dei figli.Il primo motivo è fondato con l assorbimento del secondo.La Corte distrettuale muovendo dal disposto dell art 156 quintocomma c.c. che stabilisce la regola secondo cui “la sentenzacostituisce titolo per l iscrizione dell ipoteca giudiziaria ai sensidell art 2818“ ha ritenuto che detta misura non fosse condizionataall esistenza ed alla permanenza nel tempo di un pericolo diinadempimento del debitore o di inadempimento già accertato.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023Il giudice del gravame ha valorizzato in questa prospettivDat a pcubhbelic aizlio ne 16/01/2023presupposto del pericolo consistente nel fatto che “il debitore«possa sottrarsi all adempimento degli obblighi» è previsto invecedal comma precedente” ed il sesto comma stabilisce appunto lapossibilità per il giudice di disporre il sequestro di parte dei beni delconiuge solo per “il caso di inadempienza”.Da tale assetto normativo ad avviso della Corte distrettualeemergerebbe una “sorta di graduazione” tra gli strumenti adisposizione del coniuge per tutelare il credito scaturente dagliobblighi di mantenimento in seguito a separazione a unpresupposto più “stringente” quale è l evenienzadell inadempimento corrisponderebbe la possibilità di adoperareuno strumento più invasivo quale è il sequestro dei beni inpresenza di un pericolo di inadempimento vi sarebbe la possibilitàper il giudice di imporre garanzia reale o personale infinel iscrizione di ipoteca giudiziale considerata in quest ottica lostrumento dal grado più basso di invasività per la sferapatrimoniale del debitore potrebbe essere in ogni caso appostasecondo una valutazione totalmente rimessa al creditore einsindacabile da parte del giudice.L interpretazione della norma fondata sul solo dato letterale e deltutto svincolata dal contesto in cui è inserita non è condivisibile.In primo luogo giova sottolineare come l art. 2818 c.c. stabilisceche ogni sentenza la quale porta la condanna al pagamento di unasomma o all adempimento di altra obbligazione ovvero alrisarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo periscrivere ipoteca sui beni del debitore.* questa pacificamente applicabile con riferimento allesentenze di condanna relative a prestazioni alimentari.4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023L ipoteca giudiziale può dunque essere iscritta senzaD atac hpuebb licalazio ne 16/01/2023sentenza di divorzio o di separazione ovvero il decreto diomologazione della separazione consensuale la prevedano.La legge qualifica infatti tali provvedimenti come titoli per sé validiall iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltàe la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.* tale disposizione il legislatore del divorzio giànell originario testo della legge 1° dicembre 1970 n. 898 all art. 8secondo comma e quello della separazione personale dei coniugiintroducendo con l art. 37 della legge 19 maggio 1975 n. 151 iltesto dell art. 156 c.c. hanno ritenuto opportuno con identicadisposizione prevedere autonomamente che la sentenza la qualepronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio ovvero la separazione nella parte in cui impone acarico di una delle parti l obbligo di corrispondere un assegnoperiodico in favore dell altra anche a titolo di concorso nelmantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerenteall istruzione e all educazione di questa costituisce titolo perl iscrizione dell ipoteca giudiziale.Occorre pertanto ricercare attraverso una lettura in chiavesistematica dei commi quattro cinque e sei un autonomosignificato normativo da dare all art 156 quinto comma c.c. rispettoa quello di portata generale contenuto nell art 2818 c.c..La disposizione deve infatti necessariamente essere lettaguardando al sistema delle tutele apprestate dall art 156 c.c. edall art 8 della legge nr 898/1970 e alle loro finalità.Il legislatore come è stato correttamente rilevato da questa Corte Cass 2004 nr 12309 ha apprestato una serie di tutele per5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabileDnadtao p ubbulincaazio ne 16/01/2023proporzione.* reale garanzie personali e versamenti diretti da parte deldatore di lavoro possono essere disposti a seconda dei casi solose ricorre l inadempimento o il pericolo di inadempimento sicchéappare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanziaipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dettecondizioni.Occorre poi sottolineare che se si riconoscesse al creditore lapossibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti soprarichiamati si finirebbe per regolare questa in maniera diversa dallealtre forme di garanzie reali personali e dalle ulteriori forme ditutela previste per il credito del coniuge e dell ex coniuge.La valutazione del creditore ai fini dell iscrizione ipotecaria circa lasussistenza del rischio dell inadempimento deve poter formareoggetto di sindacato da parte del giudice al pari di tutte le misuredi natura cautelari sicché la mancanza originaria dei presuppostianzidetti non può far sorgere alcun vincolo fondato conformementealle ragioni per le quali la legge lo consente.* posto va censurata la decisione della Corte territoriale là dovequesta ha disposto l iscrizione ipotecaria senza alcunapprezzamento circa il rischio che l odierno ricorrente possasottrarsi all adempimento stesso.* questa Corte aveva già affermato nella menzionatasentenza n 12309/2004 il principio di diritto secondo cui ” In temadi garanzie per il pagamento dell assegno di separazione e didivorzio la valutazione del coniuge in favore del quale la sentenzadi separazione riconosca l assegno di mantenimento circa lasussistenza ai fini dell iscrizione ipotecaria ai sensi dell art. 28186 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023cod. civ. del pericolo di inadempimento del coniuge oDbabta lpiugbablticoaz io ne 16/01/2023resta sindacabile nel merito onde la mancanza originaria osopravvenuta di tale pericolo determina venendo meno lo scopoper cui la legge consente il vincolo l estinzione della garanziaipotecaria e di conseguenza il sorgere del diritto dell obbligato adottenere dal giudice dietro accertamento delle condizioni anzidettel emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensidell art. 2884 cod. civ.” * specie la * ha confermato lasentenza impugnata la quale dal corretto adempimento delconiuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circail pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all adempimentostesso ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell ipoteca fattaiscrivere dal coniuge titolare dell assegno su un immobile diproprietà esclusiva dell obbligato .Ma a tale principio si è sottratto il giudice di appello.E infatti di tutta evidenza che una positiva valutazione circa ilcorretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimentoderivanti dalla sentenza di separazione determina venendoappunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo ildifetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e diconseguenza il sorgere del diritto dell obbligato ad ottenere dalgiudice dietro accertamento delle condizioni anzidettel emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensidell art. 2884 c.c..Va enunciato il seguente principio di diritto “In tema di iscrizioneipotecaria il giudice avanti al quale è proposta una istanza dicancellazione dell ipoteca disposta ai sensi dell art 156 5° commac.c. è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo diinadempimento dell obbligato e a disporre in mancanza7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022l emanazione del corrispondente ordine di cancellazNioumnero di araic cosltea ngesnie rale 1076/2023Data pubblicazione 16/01/2023dell art 2884 c.c.”.La decisione impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte diappello di Milano in diversa composizione per un nuovo esamealla luce del principio di diritto sopra enunciato ed anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati anorma del * n. 196 del 200 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023Data pubblicazione 16/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30476/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliato in ROMAVIA * 6 * D * 14 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difeso dall avvocato* * * ricorrente* * elettivamente domiciliato in ROMA ** 8 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * resistente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 6D4at7a p/u2bb0li2ca0zio ne 16/01/2023depositata il 26/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORitenuto cheCon sentenza nr 647/2020 la Corte di appello di Milano accoglieval appello proposto da * * nei confronti di * ** avverso la decisione del Tribunale di * *disponendo che fosse iscritta o mantenuta l iscrizione giàeseguita dall appellante ipoteca su tutti i beni immobilidell appellato nella misura di € 139.200 00 a garanzia delleobbligazioni di mantenimento dei figli minori.La Corte distrettuale riteneva che per l iscrizione ipotecaria adopera del creditore non era richiesto l esistenza e la permanenzanel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore tenutoconto delle finalità dell istituto che è quella di assicurarel adempimento di un credito già accertato così da rendere effettivala tutela del creditore per tutto il tempo durante il quale il suocredito venga man mano a maturazione sia pure con periodicità.* poi che l importo quantificato e fatto oggetto digaranzia appariva congruo in ragione dell età scolare dei minoriescludendo il diritto dell appellato alla riduzione dell iscrizioneipotecaria per essere la parte superiore assoggettata al vincoloeccedente l importo garantito.* al riguardo che non vi era spazio per unarideterminazione del credito garantito sottolineando chequest ultimo era pari ad € 150.000 00 e che il valore degli immobiligravati da ipoteca era pari ad € 165.000 00 e che pertanto una2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023riduzione non fosse rispondente ai criteri previsti dalla dispDaotas pizubibolincaezio ne 16/01/2023di cui all art 2876 c.c..Avverso tale sentenza * * * ha proposto ricorsoaffidato a due motivi cui ha resistito * * soloformalmente.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato cheCon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli art 156 quinto comma c.c. dell art 2818 c.c. in relazioneall art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appellointerpretato non correttamente la normativa in tema di iscrizioneipotecaria a seguito di sentenza di separazione ritenendo che dettaiscrizione non fosse subordinata al presupposto costituitodall esistenza e dalla permanenza nel tempo di un pericolo deldebitore o di un inadempimento già accertato.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli art 2872 2874 2875 e 2876 c.c. 337 ter e 337septies c.p.c. in relazione all art 360 primo comma nr 3 c.p.c. peravere la Corte di appello non correttamente applicato edinterpretato le norme sulla riduzione dell ipoteca e sulla durata deldovere di mantenimento dei figli.Il primo motivo è fondato con l assorbimento del secondo.La Corte distrettuale muovendo dal disposto dell art 156 quintocomma c.c. che stabilisce la regola secondo cui “la sentenzacostituisce titolo per l iscrizione dell ipoteca giudiziaria ai sensidell art 2818“ ha ritenuto che detta misura non fosse condizionataall esistenza ed alla permanenza nel tempo di un pericolo diinadempimento del debitore o di inadempimento già accertato.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023Il giudice del gravame ha valorizzato in questa prospettivDat a pcubhbelic aizlio ne 16/01/2023presupposto del pericolo consistente nel fatto che “il debitore«possa sottrarsi all adempimento degli obblighi» è previsto invecedal comma precedente” ed il sesto comma stabilisce appunto lapossibilità per il giudice di disporre il sequestro di parte dei beni delconiuge solo per “il caso di inadempienza”.Da tale assetto normativo ad avviso della Corte distrettualeemergerebbe una “sorta di graduazione” tra gli strumenti adisposizione del coniuge per tutelare il credito scaturente dagliobblighi di mantenimento in seguito a separazione a unpresupposto più “stringente” quale è l evenienzadell inadempimento corrisponderebbe la possibilità di adoperareuno strumento più invasivo quale è il sequestro dei beni inpresenza di un pericolo di inadempimento vi sarebbe la possibilitàper il giudice di imporre garanzia reale o personale infinel iscrizione di ipoteca giudiziale considerata in quest ottica lostrumento dal grado più basso di invasività per la sferapatrimoniale del debitore potrebbe essere in ogni caso appostasecondo una valutazione totalmente rimessa al creditore einsindacabile da parte del giudice.L interpretazione della norma fondata sul solo dato letterale e deltutto svincolata dal contesto in cui è inserita non è condivisibile.In primo luogo giova sottolineare come l art. 2818 c.c. stabilisceche ogni sentenza la quale porta la condanna al pagamento di unasomma o all adempimento di altra obbligazione ovvero alrisarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo periscrivere ipoteca sui beni del debitore.* questa pacificamente applicabile con riferimento allesentenze di condanna relative a prestazioni alimentari.4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023L ipoteca giudiziale può dunque essere iscritta senzaD atac hpuebb licalazio ne 16/01/2023sentenza di divorzio o di separazione ovvero il decreto diomologazione della separazione consensuale la prevedano.La legge qualifica infatti tali provvedimenti come titoli per sé validiall iscrizione attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltàe la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.* tale disposizione il legislatore del divorzio giànell originario testo della legge 1° dicembre 1970 n. 898 all art. 8secondo comma e quello della separazione personale dei coniugiintroducendo con l art. 37 della legge 19 maggio 1975 n. 151 iltesto dell art. 156 c.c. hanno ritenuto opportuno con identicadisposizione prevedere autonomamente che la sentenza la qualepronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio ovvero la separazione nella parte in cui impone acarico di una delle parti l obbligo di corrispondere un assegnoperiodico in favore dell altra anche a titolo di concorso nelmantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerenteall istruzione e all educazione di questa costituisce titolo perl iscrizione dell ipoteca giudiziale.Occorre pertanto ricercare attraverso una lettura in chiavesistematica dei commi quattro cinque e sei un autonomosignificato normativo da dare all art 156 quinto comma c.c. rispettoa quello di portata generale contenuto nell art 2818 c.c..La disposizione deve infatti necessariamente essere lettaguardando al sistema delle tutele apprestate dall art 156 c.c. edall art 8 della legge nr 898/1970 e alle loro finalità.Il legislatore come è stato correttamente rilevato da questa Corte Cass 2004 nr 12309 ha apprestato una serie di tutele per5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabileDnadtao p ubbulincaazio ne 16/01/2023proporzione.* reale garanzie personali e versamenti diretti da parte deldatore di lavoro possono essere disposti a seconda dei casi solose ricorre l inadempimento o il pericolo di inadempimento sicchéappare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanziaipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dettecondizioni.Occorre poi sottolineare che se si riconoscesse al creditore lapossibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti soprarichiamati si finirebbe per regolare questa in maniera diversa dallealtre forme di garanzie reali personali e dalle ulteriori forme ditutela previste per il credito del coniuge e dell ex coniuge.La valutazione del creditore ai fini dell iscrizione ipotecaria circa lasussistenza del rischio dell inadempimento deve poter formareoggetto di sindacato da parte del giudice al pari di tutte le misuredi natura cautelari sicché la mancanza originaria dei presuppostianzidetti non può far sorgere alcun vincolo fondato conformementealle ragioni per le quali la legge lo consente.* posto va censurata la decisione della Corte territoriale là dovequesta ha disposto l iscrizione ipotecaria senza alcunapprezzamento circa il rischio che l odierno ricorrente possasottrarsi all adempimento stesso.* questa Corte aveva già affermato nella menzionatasentenza n 12309/2004 il principio di diritto secondo cui ” In temadi garanzie per il pagamento dell assegno di separazione e didivorzio la valutazione del coniuge in favore del quale la sentenzadi separazione riconosca l assegno di mantenimento circa lasussistenza ai fini dell iscrizione ipotecaria ai sensi dell art. 28186 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022Numero di raccolta generale 1076/2023cod. civ. del pericolo di inadempimento del coniuge oDbabta lpiugbablticoaz io ne 16/01/2023resta sindacabile nel merito onde la mancanza originaria osopravvenuta di tale pericolo determina venendo meno lo scopoper cui la legge consente il vincolo l estinzione della garanziaipotecaria e di conseguenza il sorgere del diritto dell obbligato adottenere dal giudice dietro accertamento delle condizioni anzidettel emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensidell art. 2884 cod. civ.” * specie la * ha confermato lasentenza impugnata la quale dal corretto adempimento delconiuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circail pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all adempimentostesso ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell ipoteca fattaiscrivere dal coniuge titolare dell assegno su un immobile diproprietà esclusiva dell obbligato .Ma a tale principio si è sottratto il giudice di appello.E infatti di tutta evidenza che una positiva valutazione circa ilcorretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimentoderivanti dalla sentenza di separazione determina venendoappunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo ildifetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e diconseguenza il sorgere del diritto dell obbligato ad ottenere dalgiudice dietro accertamento delle condizioni anzidettel emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensidell art. 2884 c.c..Va enunciato il seguente principio di diritto “In tema di iscrizioneipotecaria il giudice avanti al quale è proposta una istanza dicancellazione dell ipoteca disposta ai sensi dell art 156 5° commac.c. è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo diinadempimento dell obbligato e a disporre in mancanza7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30476/2020Numero sezionale 4585/2022l emanazione del corrispondente ordine di cancellazNioumnero di araic cosltea ngesnie rale 1076/2023Data pubblicazione 16/01/2023dell art 2884 c.c.”.La decisione impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte diappello di Milano in diversa composizione per un nuovo esamealla luce del principio di diritto sopra enunciato ed anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati anorma del * n. 196 del 200 art. 52. *La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello diMilano in diversa composizione anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadel * n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma 15.12.2022Il Presidente * * *8 di 8* **La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello diMilano in diversa composizione anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadel * n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma 15.12.2022Il Presidente * * *8 di 8* *