CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22 maggio 1963 avverso la sentenza del 14 maggio 2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina - con sentenza emessa 11 14 maggio 2021 - ha confermato la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di falsa testimonianza aggravato dall'essere stato il fatto commesso per avvantaggiare l'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (artt. 372 del codice penale e 7 della In. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 c.p.). 2. La condanna ha avuto ad oggetto le dichiarazioni rese in un processo penale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto all'udienza del 24 febbraio 2011, nella quale l'imputato confermava il contenuto di una registrazione fonica depositata in giudizio, confermando che l'incendio appiccato ai mezzi meccanici di proprietà del Marchetta, lungi dall'essere atto estorsivo posto in essere dall'associazione mafiosa a danno dell'imprenditore, era in realtà la conseguenza di una "simulazione" da parte del medesimo Marchetta, intraneo all'associazione criminale, che in questo modo voleva far apparire di essere vittima, anziché complice, del sodalizio mafioso. 3. Avverso la sentenza della Corte messinese ha proposto ricorso per cassazione l'imputato in primo luogo reiterando il motivo - già formulato con l'atto di appello - declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'applicazione dell'art. 7 del dl. n. 152 del 1991 (ora art. 416 bis.1 c.p.), 3.1. Secondo la difesa dell'Antonuccio, la Corte di appello non ha tenuto conto del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8545 del 2019 - dep. 2020, in base al quale la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale. La sentenza di appello, invece, avrebbe argomentato apoditticamente sulla configurabilità dell'aggravante avvalorando la tesi vetusta della responsabilità oggettiva. Ciò in quanto, i giudici del gravame non si sarebbero posti il problema di accertare se la condotta dell'imputato fosse eventualmente indirizzata ad avvantaggiare alcuni esponenti dell'associazione mafiosa, ma non la consorteria criminale nel suo complesso. Pertanto, si chiede di escludere la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 I.n. 203 del 1991, con conseguente dichiarazione di prescrizione del delitto di falsa testimonianza. 12. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa dell'Antonuccio denuncia vizio di motivazione in ordine alla omessa concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e alla misura della pena inflitta; ciò in quanto la Corte di appello non avrebbe circostanziato gli specifici elementi di segno negativo ostativi all'applicazione dell'art. 62 bis c.p. Nonostante il Giudice di primo grado avesse ritenuto di non applicare l'aumento di pena legato alla contestata recidiva "atteso che i precedenti penali di cui è gravato il prevenuto non appaiono deporre per una maggiore capacità a delinquere dello stesso", la Corte messinese ha motivato l'esclusione delle attenuanti perché "l'imputato, come detto si è reso responsabile di un reato odioso, con il fine precipuo di minare la credibilità della costituzione di parte civile e ciò al fine specifico di agevolare l'associazione mafiosa che la persona offesa aveva osato denunciare". In tal modo non sarebbero stati rispettati i principi individuati da questa Corte in tema di motivazione idonea a sorreggere il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso - che ha natura pregiudiziale ed assorbente rispetto al secondo - è fondato. 2. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del primo giudice, in ordine alla configurabilità della aggravante della mafiosità (nella forma della agevolazione dell'associazione mafiosa). 2.1. In particolare, il giudice di appello ha, in primo luogo, fondato il suo convincimento in quanto "... non può seriamente dubitarsi che la condotta dell'imputato fosse univocamente finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa della quale, oltretutto, faceva parte, quale concorrente esterno, come riconosciuto, anche se non con sentenza irrevocabile, nel procedimento Gotha 7 giusta sentenza del 23 luglio 2020 di questa Corte di appello ... Il prevenuto ben sapeva che, screditando la principale fonte di accusa per i reati di estorsione ed incendio aggravati dall'art. 7 l.n. 203/1991 avrebbe contribuito al mantenimento dell'associazione". 2.2. Inoltre, secondo il ragionamento del giudice del gravame, la sussistenza di detta aggravante verrebbe confermata dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA]Amico - il "pentito" che aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'Antonuccio - "ha riferito di avere dato precise disposizioni all'Antonuccio e al Rossitto di predisporre una falsa registrazione, il cui copione era stato da lui inventato, al fine di screditare il Marchetta e far decadere così le accuse mosse al fratello Carmelo [D'Amico], esponente di vertice del sodalizio criminale. Il prevenuto ben sapeva che, screditando la principale fonte di accusa per i reati di estorsione ed incendio aggravati ex art. 7 l.n. 203/91, avrebbe contribuito al mantenimento dell'associazione ... Parimenti non può dubitarsi che la condotta dell'Antonuccio abbia apportato un vantaggio incommensurabile per la cosca mafiosa, minando la credibilità di un teste fondamentale, che si era determinato a denunciare di essere vittima di gravissimi reati e che veniva tacciato di essere un mentitore, affiliato alla cosca". 3. La motivazione della sentenza impugnata non risulta rispettosa dei principi enucleati da questa Corte in ordine all'insufficienza - per integrare l'aggravante ex art. 416-bis.1. c.p. - della agevolazione indirizzata a singoli esponenti dell'associazione mafiosa laddove questa non si risolva in un vantaggio per l'associazione nel suo complesso. A tale proposito, si è evidenziato che "In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione" (Sez. VI, n. 31874 del 9 maggio 2017 - Rv. 270590). Sempre sulla stessa linea, si è precisato che "integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso" (Sez. V, 36842 del 10 giugno 2016 - Rv. 268018). 3.1. Per altro verso, va rilevato che la qualifica di "concorrente esterno" dell'Antonuccio - sulla quale la requisitoria scritta del PG fonda in buona parte il proprio convincimento in merito alla correttezza del ragionamento della Corte di appello - non è stata accertata con sentenza passata in giudicato (e quindi non appare elemento ex se idoneo a dimostrare l'esistenza della contestata aggravante). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello che, alla luce dei principi sopra indicati, accerterà se la condotta dell'Antonuccio, come ricostruita dalle sentenze di condanna, integri o meno l'aggravante del favoreggiamento dell'associazione mafiosa. In particolare, andrà verificato se le false dichiarazioni rese dall'imputato nel processo penale, oltre ad essere state poste in essere per avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA]Amico, fossero finalizzatk a favorire l'associazione mafiosa nel suo complesso. I residui motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del