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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32940/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena di anno 1 di reclusione, essendo prescritti i reati di cui al capo A) e B), ed essendo stato il ricorrente assolto per il reato di cui al capo C), per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere VIVA, indicato il falso nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2014 (capo D).

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, in quanto le risultanze del cosiddetto spesometro non possono essere ritenute attendibili.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, sostenendo che i dati desunti dallo spesometro non consentono di determinare con certezza il reddito imponibile.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine al primo e secondo motivo di ricorso si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che non vi è alcuna ragione per ritenere che gli operatori economici che hanno presentato le comunicazioni al c.d. spesometro abbiano dichiarato il falso, indicando le fatture emesse dalla ditta individuale del ricorrente e ricevute nel 2014.

Inoltre, la Corte ha rilevato che proprio dai dati dello spesometro emergeva con certezza l'omesso versamento dell'IVA, risultando che l'imputato aveva dichiarato un'imposta dovuta notevolmente inferiore a quella effettivamente risultante dalle operazioni imponibili, con conseguente evasione dell'ulteriore importo di euro

188.903. Del resto, si è affermato che, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (sez.3, n. 24225 del 14/03/2023, Rv. 284693), assumendo il valore di dati liberamente valutabili dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez.3, n. 42916 del 21/09/2022, Rv. 283705).

In ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti invocate, 1rilevando non solo l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, ma anche la presenza di significativi elementi negativi.

In particolare, ha valorizzato la circostanza che l'imputato avesse già commesso il medesimo reato nell'anno precedente e che, nel 2016, avesse proseguito l'attività di commercio di rottami ferrosi pur in assenza della prescritta autorizzazione, operando nuovamente quale evasore totale, come attestato dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale.

Tali circostanze sono state ritenute ostative al riconoscimento delle attenuanti, ferma restando la determinazione della pena nel minimo edittale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDEPOSITAI° [OSCURATO:PERSONA] P,: C E- LF- RiA Se.7,nr;e V, 1 R 0 7 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] Don. ssc Ka cineize 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena di anno 1 di reclusione, essendo prescritti i reati di cui al capo A) e B), ed essendo stato il ricorrente assolto per il reato di cui al capo C), per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere VIVA, indicato il falso nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2014 (capo D). Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, in quanto le risultanze del cosiddetto spesometro non possono essere ritenute attendibili. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, sostenendo che i dati desunti dallo spesometro non consentono di determinare con certezza il reddito imponibile. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine al primo e secondo motivo di ricorso si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che non vi è alcuna ragione per ritenere che gli operatori economici che hanno presentato le comunicazioni al c.d. spesometro abbiano dichiarato il falso, indicando le fatture emesse dalla ditta individuale del ricorrente e ricevute nel 2014. Inoltre, la Corte ha rilevato che proprio dai dati dello spesometro emergeva con certezza l'omesso versamento dell'IVA, risultando che l'imputato aveva dichiarato un'imposta dovuta notevolmente inferiore a quella effettivamente risultante dalle operazioni imponibili, con conseguente evasione dell'ulteriore importo di euro 188.903. Del resto, si è affermato che, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (sez.3, n. 24225 del 14/03/2023, Rv. 284693), assumendo il valore di dati liberamente valutabili dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez.3, n. 42916 del 21/09/2022, Rv. 283705). In ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti invocate, 1rilevando non solo l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, ma anche la presenza di significativi elementi negativi. In particolare, ha valorizzato la circostanza che l'imputato avesse già commesso il medesimo reato nell'anno precedente e che, nel 2016, avesse proseguito l'attività di commercio di rottami ferrosi pur in assenza della prescritta autorizzazione, operando nuovamente quale evasore totale, come attestato dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale. Tali circostanze sono state ritenute ostative al riconoscimento delle attenuanti, ferma restando la determinazione della pena nel minimo edittale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDEPOSITAI° [OSCURATO:PERSONA] P,: C E- LF- RiA Se.7,nr;e V, 1 R 0 7 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] Don. ssc Ka cineize 2
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