CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 26117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2459/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, piazza Gentile da Fabrianon. 3; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della nonna Assunta CAGNOLI e d [OSCURATO:PERSONA] PACCHI , rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, viale [OSCURATO:PERSONA] n.77; –controricorrenti – Oggetto: Responsabilità civile – circolazione stradale– Estinzione. C.C. 12.06.2023 r.g.n. 2459/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova n. 833 del 20 19 depositata il 5/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che la Corte d’appello di Genova, in sede di rinvio , ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del dannoin favore degli odierni ricorrenti per avere cagionato la morte del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA], così liquidato: (dedotte le rispettive provvisionali percepite e i vi specificate ), Euro €.395.024,32 per il danno patrimoniale in favore della coniugePACCHI [OSCURATO:PERSONA], importo da cui dovrà essere detratta, in sede esecutiva, la somma (rivalutata) già percepita dall'lnail, per lo stesso titolo, con l'onere della percipiente di fornire la pertinente documentazione, in quella sede; nonché Euro 265.536,00 per il danno non patrimoniale; in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio, Euro 248.940,00 ed in suo favore , nell'indicata qualità di amministratore di sostegno della madre della vittima, CAGNOLI Assunta, Euro 233.344,00 ; per tutti, oltre agli interessi legali sugli importi liquidati, devalutati alla data del sinistro, e via via annualmente rivalutati sino alla data della presente sentenza, oltre, da tale data, i soli interessi legali fino sul totale non più soggetto a rivalutazione, fino al saldo; con condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare, in favore degli indicati attori in riassunzione, nonché le spese legali per ciascuna delle fasi di rinvio e di legittimità; avverso la sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi ; h anno resi stito con controricorsoMarco [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della nonna, [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 2459/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], coniuge della vittima; [OSCURATO:PERSONA], sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. aifi ni della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero; Considerato che èsuperflua la disamina dei motivi di ricorso, atteso che con istanza del 25.05.2023parte ricorrente ha notificato ai controricorrenti istanza di rinuncia al giudizio; a loro volta,questi ultimi hanno depositato atto di accettazione della rinuncia in data1.06.2023; va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio; l’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015); per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio ; s pese compensate. Così deciso nella camera di consiglio dell