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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26090/2023

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5027 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] greca,domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, indi- rizzopec: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza n. 161/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Basilicata, depositata il 09/07/2021 e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Basilicata n.161/1/2021 depositata il 09/07/2021 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado a lui sfa- vorevoleed avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata ex art.6d.l. n. 119/2018 relativo ad una ripresa ad imposizione per IVA e accessoricirca l’anno di imposta 2004. 2.Il ricorrente rendeva noto che in data 13.05.2019 presentava istanza didefinizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 cui in data 26.06.2020, ma l’Agenzia delle entrate opponevail diniego, ritenendo che la controversia non fosse passibile didefinizione agevolata .

Infatti, l’istanza ave va ad oggetto la cartella di pagamento n. 01420170014234243000 e il relativo ruolo , i quali erano stati precedut i dal prodromico avviso di accertamento n.TC501DH01416 e , dunque , non costit uivano atto impositivo defini- bileai sensi del suddetto art. 6, ma meri atti di riscossione.

3. Avversola sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per C assa- zione,deducendoun unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese,rimanendo intimata.

Consideratoche: 4.Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 per aver ritenuto che la domanda di definizione abbia a d oggetto un mero atto di riscossione.

Il ri corrente invoca le decisioni delle Sezioni Unite della Corte nn. 27270/2019 e 18298/2021 e pro- spetta che la cartella di pagamento, oggetto di istanza di definizione agevolatanon debba ritenersi atto di riscossione della pretesa fiscale, portataoriginariamente da un avviso di accertamento oggetto di giu- dizioavanti al giudice tributario, con conseguente i llegittimità del di- niegoimpugnato.

Osserva il ricorrente che la cartella oggetto di richie- sta di definizione non sarebbe più sorretta da alcun atto impositivo presupposto, dal momento che l’avviso di accertamento prodromico sarebbestato definitivamente annullato per effetto della mancata rias- sunzionedel giudizio conseguente a sentenza di cassazione con rinvio aventead oggetto l’avviso stesso e, per l’effetto, del maturato passag- gioin giudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’av- viso. 5.Il motivo è infondato .

L’eventuale passaggio in giudicato della sen- tenzarelativa all’avviso non rileva ai fini dell’individuazione della natura dell’attoimpositivo e del suo essere definibile ai fini dell’art. 6 del d.l. n.119/2018.

Proprio la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte invocatadal contribuente , in particolare la decisione n. 18298/21, in- segnache, ai fini del condono, la lite è definibile quando la cartella è il primo ed unico atto attraverso il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. 5.1.Il giudizio deciso dalle Sezioni unite è stato originato dall'ordinanza interlocutoria n. 1913/21 attraverso la quale la Sezione tributaria ha esplicitamentechiesto al massimo consesso della Corte di precisare se l'impugnazionedella cartella di pagamento scaturente da controllo au- tomatizzatoex art.36 bis del d.P.R. n. 600/1973, ossia lo strumento conil quale l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati for- nitidallo stesso contribuente, originasse o meno una controversia de- finibilein forma agevolata, ottenendo la risposta di cui si è sopra dato conto. 5.2.Il presente caso è affatto diverso da quello che le S.U. identificano come suscettibile di definizione agevolata , fin da lla prospettazione di parteribadita anche nel ricorso per Cassazione , dal momento che an- chefosse acquist o – cosa che non è – che l’atto impositivo alla base dellacartella di pagamento è stato annullato per intervento del giudice tributario,ciò non modificherebbe la natura della cartella di pagamento oggettodel diniego di definizione agevolata, dal momento che questa nonè stata il primo e unico atto attraverso il quale la pretesa è stata comunicatadall’Amministrazione finanziaria al ricorrente.

6. Il ricorso dev’essere quindi rigettato e non vi è statuizione sulle spesedel giudizio di legittimità in assenza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LaCorte rigettail ricorso.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5027 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] greca,domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, indi- rizzopec: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza n. 161/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Basilicata, depositata il 09/07/2021 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Basilicata n.161/1/2021 depositata il 09/07/2021 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado a lui sfa- vorevoleed avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata ex art.6d.l. n. 119/2018 relativo ad una ripresa ad imposizione per IVA e accessoricirca l’anno di imposta 2004. 2.Il ricorrente rendeva noto che in data 13.05.2019 presentava istanza didefinizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 cui in data 26.06.2020, ma l’Agenzia delle entrate opponevail diniego, ritenendo che la controversia non fosse passibile didefinizione agevolata . Infatti, l’istanza ave va ad oggetto la cartella di pagamento n. 01420170014234243000 e il relativo ruolo , i quali erano stati precedut i dal prodromico avviso di accertamento n.TC501DH01416 e , dunque , non costit uivano atto impositivo defini- bileai sensi del suddetto art. 6, ma meri atti di riscossione. 3. Avversola sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per C assa- zione,deducendoun unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese,rimanendo intimata. Consideratoche: 4.Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 per aver ritenuto che la domanda di definizione abbia a d oggetto un mero atto di riscossione. Il ri corrente invoca le decisioni delle Sezioni Unite della Corte nn. 27270/2019 e 18298/2021 e pro- spetta che la cartella di pagamento, oggetto di istanza di definizione agevolatanon debba ritenersi atto di riscossione della pretesa fiscale, portataoriginariamente da un avviso di accertamento oggetto di giu- dizioavanti al giudice tributario, con conseguente i llegittimità del di- niegoimpugnato. Osserva il ricorrente che la cartella oggetto di richie- sta di definizione non sarebbe più sorretta da alcun atto impositivo presupposto, dal momento che l’avviso di accertamento prodromico sarebbestato definitivamente annullato per effetto della mancata rias- sunzionedel giudizio conseguente a sentenza di cassazione con rinvio aventead oggetto l’avviso stesso e, per l’effetto, del maturato passag- gioin giudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’av- viso. 5.Il motivo è infondato . L’eventuale passaggio in giudicato della sen- tenzarelativa all’avviso non rileva ai fini dell’individuazione della natura dell’attoimpositivo e del suo essere definibile ai fini dell’art. 6 del d.l. n.119/2018. Proprio la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte invocatadal contribuente , in particolare la decisione n. 18298/21, in- segnache, ai fini del condono, la lite è definibile quando la cartella è il primo ed unico atto attraverso il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. 5.1.Il giudizio deciso dalle Sezioni unite è stato originato dall'ordinanza interlocutoria n. 1913/21 attraverso la quale la Sezione tributaria ha esplicitamentechiesto al massimo consesso della Corte di precisare se l'impugnazionedella cartella di pagamento scaturente da controllo au- tomatizzatoex art.36 bis del d.P.R. n. 600/1973, ossia lo strumento conil quale l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati for- nitidallo stesso contribuente, originasse o meno una controversia de- finibilein forma agevolata, ottenendo la risposta di cui si è sopra dato conto. 5.2.Il presente caso è affatto diverso da quello che le S.U. identificano come suscettibile di definizione agevolata , fin da lla prospettazione di parteribadita anche nel ricorso per Cassazione , dal momento che an- chefosse acquist o – cosa che non è – che l’atto impositivo alla base dellacartella di pagamento è stato annullato per intervento del giudice tributario,ciò non modificherebbe la natura della cartella di pagamento oggettodel diniego di definizione agevolata, dal momento che questa nonè stata il primo e unico atto attraverso il quale la pretesa è stata comunicatadall’Amministrazione finanziaria al ricorrente. 6. Il ricorso dev’essere quindi rigettato e non vi è statuizione sulle spesedel giudizio di legittimità in assenza di costituzione dell’intimata. P.Q.M. LaCorte rigettail ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di c
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