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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 10941/2023

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o la seguente ORDINANZA sulricorso (iscritto al N.R.G. 19417/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A18 G371J), SPATARO Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M28 F943U) e SQUASI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48T02 G211I), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta municipale n. 31 del 9 febbraio 2015, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1000/2017, pubblicata il 25 maggio 2017; Contratto d’opera professionale con la P.A. – Pagamento del compenso – Forma scritta del contratto R.G.N. 19417/18 C.C.27/03/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 114/2008, depositato il 3 aprile 2008, il Tribunale di Siracusa (Sezione distaccata di Avola) intimava il pagamento, a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 194.847,01, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di progettazione svolte in favore dell’Ente comunale.

Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2008, proponeva opposizione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], lamentando: a) che il credito fosse prescritto; b ) che vi fosse difetto di competenza e/o di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in virtù della clausola compromissoria prevista; c) che gli incarichi fossero stati conferiti a rischio, in quanto sottoposti alla condizione dell’approvazione dei progetti a cura della Regione, con il relativo finanziamento delle opere; d) che la prestazione, comunque, non fosse stata esattamente resa, per inadempimento imputabile ai professionisti; e) che vi fosse mancanza di utilità dei progetti per l’Ente locale.

Si costituivano nel giudizio di opposizione i professionisti ingiungenti, i quali contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto dell’opposizione, con la conferma del provvedimento monitorio opposto.

In sede di integrazione del thema decidendum chiedevano che, in via residuale, il Comune fosse condannato all’indennizzo dovuto per indebito arricchimento.

Avanzavano, all’uopo, con le memorie istruttorie, la richiesta di ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio, volta a comprovare l’utilità dei progetti redatti per l’Amministrazione comunale.

Quindi, con sentenza n. 8/2011, depositata l’11 gennaio 2011, il Tribunale adito, previa rilevazione d’ufficio della nullità del contratto d’opera professionale per mancanza di forma scritta, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando per intero le spese di lite.

Era, altresì, rigettata la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, sia per l’esperibilità della pretesa nei soli confronti dell’amministratore o del funzionario che aveva assunto l’impegno (in presenza di una clausola di copertura finanziaria, che subordinava il pagamento del compenso in favore dei professionisti al finanziamento dei lavori da progettare), sia per il difetto di alcuna utilità conseguita dal Comune. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure, replicando alle ragioni poste a fondamento della declaratoria di nullità del contratto ed insistendo, in subordine, nella domanda di arricchimento senza causa del Comune, sotto il profilo della ricorrenza di un’utilità per l’Amministrazione comunale.

Si costituiva nel giudizio d’appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva l’infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la declaratoria di nullità del contratto d’opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione, per mancanza della forma scritta del contratto, come rilevata d’ufficio dal Giudice di prime cure; b) che, sin dal primo grado di giudizio, il Comune aveva prodotto una copia della delibera n. 401/1995, con relativo disciplinare, priva di sottoscrizione del Sindaco, senza che nessuna contro-produzione fosse avvenuta a cura dei professionisti, i quali –solo in sede di appello – avevano pro dotto copia conforme del detto atto deliberativo; c) che siffatta ultima produzione era inammissibile, trattandosi di documento nuovo, e comunque la copia conforme depositata dagli appellanti non recava in calce alcuna firma del Sindaco, unico organo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente; d) che, ai fini della valida conclusione del contratto, era del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente comunale avesse conferito l’incarico ad un professionista, non costituendo essa una proposta contrattuale, bensì un atto con efficacia interna all’ente, senza che potesse ipotizzarsi alcuna possibile sanatoria della carente manifestazione di volontà sotto il profilo formale; e) che doveva essere altresì confermato il rigetto della subordinata domanda di indebito arricchimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’asserito utilizzo delle opere di progettazione realizzate in suo favore dai professionisti appellanti, poiché non vi era alcuna prova del fatto oggettivo dell’altrui arricchimento, con la correlativa deminutio patrimoniale dei progettisti, atteso che i progetti redatti non erano stati approvati dalla Regione per carenze tecniche, come da nota del C.T.A.R. n. 27021, né alcuna prova era stata fornita con riguardo al diverso uso di tali progetti, non potendo essere esperita una consulenza tecnica d’ufficio con valenza meramente esplorativa sul punto. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denun ciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., ratione temporis vigente, per avere la Corte distrettuale ritenuto inammissibile la produzione documentale avvenuta in appello, a cura degli appellanti, avente ad oggetto la copia conforme della delibera di incarico con disciplinare, per l’asserita novità del documento, senza valutarne l’indispensabilità ai fini della decisione, come sarebbe stato richiesto ai sensi della norma vigente, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata anteriormente all’11 settembre 2012.

Al riguardo, gli istanti sostengono che tale documento avrebbe potuto fornire un contributo essenziale all’accertamento della verità materiale, in quanto dotato di un grado di decisività e certezza tale che, di per sé solo, anche a prescindere dal collegamento con altri elementi di prova e con altre indagini, avrebbe dovuto condurre ad un esito diverso della controversia.

Segnatamente tale documento avrebbe potuto consentire l’accertamento della regolarità del contratto d’opera professionale, poiché dalla sua produzione in forma autentica, come rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe risultata la sottoscrizione del suo legale rappresentante. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

E tanto benché – come osservato dai ricorrenti – la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., operata dal d.l. n. 83/2012, trovi applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), ipotesi non integrata nella fattispecie (atteso che la pronuncia di primo grado è stata depositata l’11 gennaio 2011).

Nella fattispecie, infatti, il Giudice del gravame, pur avendo premesso che si sarebbe trattato di documentazione nuova – e come tale inammissibile – ha comunque esaminato, nel merito, tale documento, negandone la natura decisiva.

Precisamente ha affermato che la depositata copia conforme della delibera n. 401/1995, con relativo disciplinare, non recava in calce la firma del Sindaco, così come la copia già prodotta nel giudizio di primo grado dal Comune.

Sicché, di fatto, è stato negato che si trattasse di documento indispensabile.

Ora, nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24129 del 03/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017).

Tanto più che si trattava, appunto, di copia conforme di un documento già prodotto in copia da parte opponente nel giudizio di primo grado. 2.– Con il secondo m otivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 e 215 c.p.c., per avere la Corte territoriale proceduto, in assenza di contestazione sul punto, alla dichiarazione di nullità del contratto senza invitare le parti a discutere, provocando il contraddittorio sulla questione.

Osservano, ancora, gli istanti che il Giudice d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione e avrebbe erroneamente valutato le prove, negando l’apposizione della firma del Sindaco, nonostante il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nulla avesse obiettato in proposito e benché fosse stato precisato che la delibera era stata sottoscritta, con una sigla, dall’allora Sindaco, sigla esibita a fini comparativi, cosicché non si sarebbe potuta dichiarare la nullità del contratto. 2.1.– Il motivo – articolato in più sub - doglianze – è infondato.

E ciò perché la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi che regolano la fattispecie. 2.2.–In primo luogo, i l Giudice del gravame ha debitamente confermato la mancanza di un atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista.

Ed invero, il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta.

Inoltre, è da escludersi che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono.

In particolare, è irrilevante che una deliberazione dell’organo collegiale di un ente pubblico abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, eventualmente anche richiamando ed approvando lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto da rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, atteso che siffatta deliberazione non costituisce proposta contrattuale, ma atto con efficacia interna all’ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell’ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno e carattere meramente autorizzatorio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24679 del 04/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007; Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 02/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1702 del 26/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 24826 del 24/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 03/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 3042 del 15/02/2005; Sez. 1, Sentenza n. 22107 del 23/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 14570 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 17695 del 21/11/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7962 del 21/05/2003; Sez. 1, Sentenza n. 8023 del 13/06/2000).

Di questo atto unitario – che rilevi all’esterno e che riporti la firma congiunta del rappresentante del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dei professionisti –pacificamente non vi è traccia, sicché non assume un peso decisivo la circostanza che la delibera interna di conferimento dell’incarico riportasse altresì la sigla del Sindaco dell’epoca, non trattandosi, appunto, di un atto idoneo a costituire una concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Non è, dunque, sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’ente può revocare ad nutum.

In senso contrario, non rileva l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, richiamato per i Comuni dall’art. 87 del r.d. n. 383/1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell’accordo è rimessa all’ “uso del commercio”, tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece,la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013; Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007). 2.3.– In secondo luogo, la violazione del principio del contraddittorio, in ordine alla rilevazione d’ufficio della nullità del contratto nel giudizio di primo grado, è stata sanata dalla discussione sul punto avvenuta nel giudizio di gravame.

Per un verso, la nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa (secondo il fenomeno del giudice della terza via o della decisione a sorpresa), quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/09/2019; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014).

Per altro verso, le ragioni poste a fondamento della dedotta validità del contratto sono state addotte – e disattese – nel giudizio di impugnazione.

Orbene, qualora si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro- eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17473 del 04/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016;Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011; Sez.

U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009).

Con la conseguenza che la violazione del principio del contraddittorio – all’esito del suo svolgimento in sede di gravame – non può essere fatta valere come motivo di ricorso in cassazione. 2.4.– A tale scopo non assumono alcun ri lievo il principio di non contestazione e le obiezioni sollevate sulla valutazione della prova. 2.4.1.– Sotto il primo profilo, è assodato che il contratto difettasse della forma scritta per quanto anzidetto.

Sicché il principio, sancito dall’art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam , dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 11054 del 10/08/2001; Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967). 2.4.2.– Ed ancora, sotto il profilo della valutazione della prova, nel giudizio di cassazione la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, quomodoche investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez.

L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016).

E neppure il potere del giudice di valutazione della prova è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro nonprudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

In ultimo, non ricorre alcun travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale postula che: a) l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l’errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez.

L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017), elementi che palesemente difettano nella fattispecie, in base ai termini in cui lecensure sono state esplicitate.

Si rammenta che, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

D’altronde, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto – e non anche, come nel caso di specie, quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione – (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). 3.–Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. nonché degli artt. 116, 183, settimo comma, e 356 c.p.c., per avere la Corte di merito negato la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della subordinata domanda di arricchimento senza causa, sulla scorta sia della mancata approvazione dei progetti, a cura della Regione, per carenze tecniche , sia del difetto di ogni dimostrazione sull’utilizzazione degli elaborati a vantaggio del Comune, tanto da non legittimare l’ammissione dell’articolata prova testimoniale e dell’invocata consulenza tecnica d’ufficio.

Soggiungono i ricorrenti che tali circostanze non avrebbero inibito la facoltà per il Comune di usare i progetti minuziosamente redatti per la realizzazione successiva e in house ovvero a mezzo dei propri tecnici.

E segnatamente tali progetti avrebbero potuto essere modificati a causa dell’abusivismo dilagante nella zona di nuova urbanizzazione.

In ultimo, gli istanti obiettano che la prova sull’utilizzazione dei progetti – ad avviso della Corte territoriale carente – sarebbe stata richiesta e reiterata, anche in sede di precisazione delle conclusioni, in entrambi i gradi di giudizio (come da verbali di udienza del 25 marzo 2010 e del 1° febbraio 2017), e non ammessa.

All’esito, sono riportati nel ricorso, per esteso, il quesito formulato in ordine all’invocata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e i capitoli di prova testimoniale circostanziati nei gradi di merito, con l’indicazione della lista dei testi. 3.1.–La doglianza è inammissibile.

E ciò perché nel giudizio d’appello gli appellanti hanno aggredito solo una delle due autonome rationes decidendi su cui si basava la pronuncia di primo grado, ai fini di negare la fondatezza dell’azione subordinata di arricchimento senza giusta causa, cosicché si è formato il giudicato interno sul rigetto alla stregua dell’ulteriore rationon contestata.

Segnatamente, gli odierni ricorrenti hanno avversato nel giudizio di gravame – ed anche nel giudizio di legittimità – l’affermazione secondo cu non vi è stata alcuna dimostrazione dell’arricchimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della redazione dei progetti.

In proposito, la Corte distrettuale ha argomentato che, sebbene il riconoscimento, esplicito o implicito, dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisse requisito dell’azione di indebito arricchimento, il depauperato che ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. aveva l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015; Sez.

U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).

In mancanza di alcun elemento significativo di supporto, la Corte di merito ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio potesse essere ammessa.

E ciò adeguandosi al precetto secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

Ne consegue cheil suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006).

Nessuna motivazione è stata, invece, prospettata in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata.

Senonché alcuna obiezione è stata avanzata nei motivi d’appello – e neanche nella presente sede – avverso l’ulteriore ragione addotta dal Tribunale per escludere la fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. verso il Comune.

Ossia il rilievo secondo cui, in mancanza dei presupposti per far valere il diritto al compenso per l’opera professionale prestata a titolo contrattuale, la sussidiaria azione di arricchimento senza causa avrebbe dovuto essere esperita verso il funzionario che si era impegnato per conto dell’ente locale, in difetto di copertura finanziaria (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17358 del 27/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018; Sez.

U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014).

Pertanto, in ordine a tale aspetto –di per sé solo sufficiente a sorreggere la soluzione adottata di rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa – , si è formata la cosa giudicata, non avendo gli appellanti assolto all’onere di impugnare anche detta ratio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005; Sez. 1, Sentenzan. 2970 del 07/05/1981). 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. (recte dell’art. 91 c.p.c.), per avere la Corte del gravame disposto la condanna alle spese degli odierni ricorrenti, statuizione che dovrebbe essere riformata in esito all’accoglimento dei precedenti mezzi di critica articolati. 4.1.–La censura è inammissibile.

Il mezzo di critica è stato, infatti, sviluppato quale mero precipitato (recte conseguenza) dell’accoglimento dei precedenti motivi, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite, sicché esso non ha alcuna autonomia.

Ricorre difetto di interesse a prospettare, nei termini anzidetti, siffatta censura, posto che la caducazione del capo accessorio sulle spese, in ragione della riforma dei capi principali, si produce automaticamente in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966).

E non necessita dell’articolazione di un’apposita doglianza. 5.–In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso (iscritto al N.R.G. 19417/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A18 G371J), SPATARO Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M28 F943U) e SQUASI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48T02 G211I), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta municipale n. 31 del 9 febbraio 2015, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1000/2017, pubblicata il 25 maggio 2017; Contratto d’opera professionale con la P.A. – Pagamento del compenso – Forma scritta del contratto R.G.N. 19417/18 C.C.27/03/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 114/2008, depositato il 3 aprile 2008, il Tribunale di Siracusa (Sezione distaccata di Avola) intimava il pagamento, a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 194.847,01, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di progettazione svolte in favore dell’Ente comunale. Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2008, proponeva opposizione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], lamentando: a) che il credito fosse prescritto; b ) che vi fosse difetto di competenza e/o di giurisdizione del Giudice ordinario adito, in virtù della clausola compromissoria prevista; c) che gli incarichi fossero stati conferiti a rischio, in quanto sottoposti alla condizione dell’approvazione dei progetti a cura della Regione, con il relativo finanziamento delle opere; d) che la prestazione, comunque, non fosse stata esattamente resa, per inadempimento imputabile ai professionisti; e) che vi fosse mancanza di utilità dei progetti per l’Ente locale. Si costituivano nel giudizio di opposizione i professionisti ingiungenti, i quali contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto dell’opposizione, con la conferma del provvedimento monitorio opposto. In sede di integrazione del thema decidendum chiedevano che, in via residuale, il Comune fosse condannato all’indennizzo dovuto per indebito arricchimento. Avanzavano, all’uopo, con le memorie istruttorie, la richiesta di ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio, volta a comprovare l’utilità dei progetti redatti per l’Amministrazione comunale. Quindi, con sentenza n. 8/2011, depositata l’11 gennaio 2011, il Tribunale adito, previa rilevazione d’ufficio della nullità del contratto d’opera professionale per mancanza di forma scritta, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando per intero le spese di lite. Era, altresì, rigettata la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, sia per l’esperibilità della pretesa nei soli confronti dell’amministratore o del funzionario che aveva assunto l’impegno (in presenza di una clausola di copertura finanziaria, che subordinava il pagamento del compenso in favore dei professionisti al finanziamento dei lavori da progettare), sia per il difetto di alcuna utilità conseguita dal Comune. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure, replicando alle ragioni poste a fondamento della declaratoria di nullità del contratto ed insistendo, in subordine, nella domanda di arricchimento senza causa del Comune, sotto il profilo della ricorrenza di un’utilità per l’Amministrazione comunale. Si costituiva nel giudizio d’appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva l’infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la declaratoria di nullità del contratto d’opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione, per mancanza della forma scritta del contratto, come rilevata d’ufficio dal Giudice di prime cure; b) che, sin dal primo grado di giudizio, il Comune aveva prodotto una copia della delibera n. 401/1995, con relativo disciplinare, priva di sottoscrizione del Sindaco, senza che nessuna contro-produzione fosse avvenuta a cura dei professionisti, i quali –solo in sede di appello – avevano pro dotto copia conforme del detto atto deliberativo; c) che siffatta ultima produzione era inammissibile, trattandosi di documento nuovo, e comunque la copia conforme depositata dagli appellanti non recava in calce alcuna firma del Sindaco, unico organo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente; d) che, ai fini della valida conclusione del contratto, era del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente comunale avesse conferito l’incarico ad un professionista, non costituendo essa una proposta contrattuale, bensì un atto con efficacia interna all’ente, senza che potesse ipotizzarsi alcuna possibile sanatoria della carente manifestazione di volontà sotto il profilo formale; e) che doveva essere altresì confermato il rigetto della subordinata domanda di indebito arricchimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’asserito utilizzo delle opere di progettazione realizzate in suo favore dai professionisti appellanti, poiché non vi era alcuna prova del fatto oggettivo dell’altrui arricchimento, con la correlativa deminutio patrimoniale dei progettisti, atteso che i progetti redatti non erano stati approvati dalla Regione per carenze tecniche, come da nota del C.T.A.R. n. 27021, né alcuna prova era stata fornita con riguardo al diverso uso di tali progetti, non potendo essere esperita una consulenza tecnica d’ufficio con valenza meramente esplorativa sul punto. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denun ciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., ratione temporis vigente, per avere la Corte distrettuale ritenuto inammissibile la produzione documentale avvenuta in appello, a cura degli appellanti, avente ad oggetto la copia conforme della delibera di incarico con disciplinare, per l’asserita novità del documento, senza valutarne l’indispensabilità ai fini della decisione, come sarebbe stato richiesto ai sensi della norma vigente, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata anteriormente all’11 settembre 2012. Al riguardo, gli istanti sostengono che tale documento avrebbe potuto fornire un contributo essenziale all’accertamento della verità materiale, in quanto dotato di un grado di decisività e certezza tale che, di per sé solo, anche a prescindere dal collegamento con altri elementi di prova e con altre indagini, avrebbe dovuto condurre ad un esito diverso della controversia. Segnatamente tale documento avrebbe potuto consentire l’accertamento della regolarità del contratto d’opera professionale, poiché dalla sua produzione in forma autentica, come rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe risultata la sottoscrizione del suo legale rappresentante. 1.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto benché – come osservato dai ricorrenti – la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., operata dal d.l. n. 83/2012, trovi applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), ipotesi non integrata nella fattispecie (atteso che la pronuncia di primo grado è stata depositata l’11 gennaio 2011). Nella fattispecie, infatti, il Giudice del gravame, pur avendo premesso che si sarebbe trattato di documentazione nuova – e come tale inammissibile – ha comunque esaminato, nel merito, tale documento, negandone la natura decisiva. Precisamente ha affermato che la depositata copia conforme della delibera n. 401/1995, con relativo disciplinare, non recava in calce la firma del Sindaco, così come la copia già prodotta nel giudizio di primo grado dal Comune. Sicché, di fatto, è stato negato che si trattasse di documento indispensabile. Ora, nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24129 del 03/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017). Tanto più che si trattava, appunto, di copia conforme di un documento già prodotto in copia da parte opponente nel giudizio di primo grado. 2.– Con il secondo m otivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 e 215 c.p.c., per avere la Corte territoriale proceduto, in assenza di contestazione sul punto, alla dichiarazione di nullità del contratto senza invitare le parti a discutere, provocando il contraddittorio sulla questione. Osservano, ancora, gli istanti che il Giudice d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione e avrebbe erroneamente valutato le prove, negando l’apposizione della firma del Sindaco, nonostante il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nulla avesse obiettato in proposito e benché fosse stato precisato che la delibera era stata sottoscritta, con una sigla, dall’allora Sindaco, sigla esibita a fini comparativi, cosicché non si sarebbe potuta dichiarare la nullità del contratto. 2.1.– Il motivo – articolato in più sub - doglianze – è infondato. E ciò perché la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi che regolano la fattispecie. 2.2.–In primo luogo, i l Giudice del gravame ha debitamente confermato la mancanza di un atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista. Ed invero, il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Inoltre, è da escludersi che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. In particolare, è irrilevante che una deliberazione dell’organo collegiale di un ente pubblico abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, eventualmente anche richiamando ed approvando lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto da rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, atteso che siffatta deliberazione non costituisce proposta contrattuale, ma atto con efficacia interna all’ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell’ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno e carattere meramente autorizzatorio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24679 del 04/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007; Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 02/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1702 del 26/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 24826 del 24/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 03/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 3042 del 15/02/2005; Sez. 1, Sentenza n. 22107 del 23/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 14570 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 17695 del 21/11/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7962 del 21/05/2003; Sez. 1, Sentenza n. 8023 del 13/06/2000). Di questo atto unitario – che rilevi all’esterno e che riporti la firma congiunta del rappresentante del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dei professionisti –pacificamente non vi è traccia, sicché non assume un peso decisivo la circostanza che la delibera interna di conferimento dell’incarico riportasse altresì la sigla del Sindaco dell’epoca, non trattandosi, appunto, di un atto idoneo a costituire una concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Non è, dunque, sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’ente può revocare ad nutum. In senso contrario, non rileva l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, richiamato per i Comuni dall’art. 87 del r.d. n. 383/1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell’accordo è rimessa all’ “uso del commercio”, tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece,la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013; Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007). 2.3.– In secondo luogo, la violazione del principio del contraddittorio, in ordine alla rilevazione d’ufficio della nullità del contratto nel giudizio di primo grado, è stata sanata dalla discussione sul punto avvenuta nel giudizio di gravame. Per un verso, la nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa (secondo il fenomeno del giudice della terza via o della decisione a sorpresa), quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/09/2019; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014). Per altro verso, le ragioni poste a fondamento della dedotta validità del contratto sono state addotte – e disattese – nel giudizio di impugnazione. Orbene, qualora si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro- eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17473 del 04/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016;Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011; Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009). Con la conseguenza che la violazione del principio del contraddittorio – all’esito del suo svolgimento in sede di gravame – non può essere fatta valere come motivo di ricorso in cassazione. 2.4.– A tale scopo non assumono alcun ri lievo il principio di non contestazione e le obiezioni sollevate sulla valutazione della prova. 2.4.1.– Sotto il primo profilo, è assodato che il contratto difettasse della forma scritta per quanto anzidetto. Sicché il principio, sancito dall’art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam , dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 11054 del 10/08/2001; Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967). 2.4.2.– Ed ancora, sotto il profilo della valutazione della prova, nel giudizio di cassazione la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, quomodoche investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016). E neppure il potere del giudice di valutazione della prova è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro nonprudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). In ultimo, non ricorre alcun travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale postula che: a) l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l’errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017), elementi che palesemente difettano nella fattispecie, in base ai termini in cui lecensure sono state esplicitate. Si rammenta che, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). D’altronde, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto – e non anche, come nel caso di specie, quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione – (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). 3.–Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. nonché degli artt. 116, 183, settimo comma, e 356 c.p.c., per avere la Corte di merito negato la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della subordinata domanda di arricchimento senza causa, sulla scorta sia della mancata approvazione dei progetti, a cura della Regione, per carenze tecniche , sia del difetto di ogni dimostrazione sull’utilizzazione degli elaborati a vantaggio del Comune, tanto da non legittimare l’ammissione dell’articolata prova testimoniale e dell’invocata consulenza tecnica d’ufficio. Soggiungono i ricorrenti che tali circostanze non avrebbero inibito la facoltà per il Comune di usare i progetti minuziosamente redatti per la realizzazione successiva e in house ovvero a mezzo dei propri tecnici. E segnatamente tali progetti avrebbero potuto essere modificati a causa dell’abusivismo dilagante nella zona di nuova urbanizzazione. In ultimo, gli istanti obiettano che la prova sull’utilizzazione dei progetti – ad avviso della Corte territoriale carente – sarebbe stata richiesta e reiterata, anche in sede di precisazione delle conclusioni, in entrambi i gradi di giudizio (come da verbali di udienza del 25 marzo 2010 e del 1° febbraio 2017), e non ammessa. All’esito, sono riportati nel ricorso, per esteso, il quesito formulato in ordine all’invocata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e i capitoli di prova testimoniale circostanziati nei gradi di merito, con l’indicazione della lista dei testi. 3.1.–La doglianza è inammissibile. E ciò perché nel giudizio d’appello gli appellanti hanno aggredito solo una delle due autonome rationes decidendi su cui si basava la pronuncia di primo grado, ai fini di negare la fondatezza dell’azione subordinata di arricchimento senza giusta causa, cosicché si è formato il giudicato interno sul rigetto alla stregua dell’ulteriore rationon contestata. Segnatamente, gli odierni ricorrenti hanno avversato nel giudizio di gravame – ed anche nel giudizio di legittimità – l’affermazione secondo cu non vi è stata alcuna dimostrazione dell’arricchimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della redazione dei progetti. In proposito, la Corte distrettuale ha argomentato che, sebbene il riconoscimento, esplicito o implicito, dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisse requisito dell’azione di indebito arricchimento, il depauperato che ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. aveva l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015; Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015). In mancanza di alcun elemento significativo di supporto, la Corte di merito ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio potesse essere ammessa. E ciò adeguandosi al precetto secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue cheil suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006). Nessuna motivazione è stata, invece, prospettata in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata. Senonché alcuna obiezione è stata avanzata nei motivi d’appello – e neanche nella presente sede – avverso l’ulteriore ragione addotta dal Tribunale per escludere la fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. verso il Comune. Ossia il rilievo secondo cui, in mancanza dei presupposti per far valere il diritto al compenso per l’opera professionale prestata a titolo contrattuale, la sussidiaria azione di arricchimento senza causa avrebbe dovuto essere esperita verso il funzionario che si era impegnato per conto dell’ente locale, in difetto di copertura finanziaria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17358 del 27/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 21010 del 23/08/2018; Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014). Pertanto, in ordine a tale aspetto –di per sé solo sufficiente a sorreggere la soluzione adottata di rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa – , si è formata la cosa giudicata, non avendo gli appellanti assolto all’onere di impugnare anche detta ratio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005; Sez. 1, Sentenzan. 2970 del 07/05/1981). 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. (recte dell’art. 91 c.p.c.), per avere la Corte del gravame disposto la condanna alle spese degli odierni ricorrenti, statuizione che dovrebbe essere riformata in esito all’accoglimento dei precedenti mezzi di critica articolati. 4.1.–La censura è inammissibile. Il mezzo di critica è stato, infatti, sviluppato quale mero precipitato (recte conseguenza) dell’accoglimento dei precedenti motivi, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite, sicché esso non ha alcuna autonomia. Ricorre difetto di interesse a prospettare, nei termini anzidetti, siffatta censura, posto che la caducazione del capo accessorio sulle spese, in ragione della riforma dei capi principali, si produce automaticamente in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). E non necessita dell’articolazione di un’apposita doglianza. 5.–In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore del cont
Decreto Cassazione n. 10941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris