CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39652/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 07/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., con , riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non sottoposta al rigoroso vaglio dei riscontri. 2.2. Omessa motivazione su plurimi punti necessari ai fini dell'affermazione di responsabilità, e, segnatamente, per avere contraddittoriamente attribuito decisivo rilievo alla deposizione della persona offesa; per le modalità suggestive di assunzione della prova dichiarativa, e per l'inadeguatezza delle conclusioni raggiunte e delle valutazioni espresse. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che, con puntuali argomenti, ha replicato alle doglianze difensive, dando atto dello scrupoloso vaglio di attendibilità a cui il giudice di primo grado aveva sottoposto le dichiarazioni della persona offesa, e evidenziando come il verdetto di condanna si sia fondato , oltre che sulle dichiarazioni di quest'ultima, anche sui riscontri provenienti da altre risultanze istruttorie, che consentivano di smentire clamorosamente la versione difensiva, alla luce della certificazione medica e delle testimonianze del personale di polizia, da cui era emerso che la vittima aveva riportato lesioni incompatibili con una caduta dovuta a una spinta difensiva. La Corte di appello, dunque, lungi dall'appiattirsi sulle conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha svolto un approfondito vaglio delle risultanze istruttorie condotto alla luce delle deduzioni difensive. Cosicchè la motivazione è perfettamente conforme al canone di giudizio di cui all'art. 192 cod. pen. e pienamente calibrata sulle obiezioni dell'appellante, dovendosi ricordare, peraltro, il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità con il quale è stato più volte sottolineato che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; in conformità, con riferimento tuttavia allo specifico aspetto della non ricorribilità per pretesa violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni di accusa, cfr. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567). Né va trascurato che «La specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricom prendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori» (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191). Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen., rimane incentrato su un inammissibile preteso vizio di motivazione, come premesso del tutto insussistente. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore aria Teresao ntsu jc;-à- kl, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]3bo iDEPOsnr