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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 23315/2023

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Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 29980 /2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliati in ROMA presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 985/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 10/02/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; lette le conclusioni scritte del Pu bblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso; lettele memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 10/2/2020, la Corte d’appello di R oma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asserita mente subiti dalla società attricea seguito della pubblicazione, da parte dei convenuti, di taluni articoli, asseritamente costituenti una complessiva campagna giornalistica,dal contenuto gravemente diffamatorio nei confronti della Fininvests.p.a..

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il contenuto complessivo degli articoli contestati dalla società attrice non presentasse espressioni oggettivamente tali risultare lesive dei principi che circoscrivono i limiti de l legittimo eserciziodel diritto di manifestazione del pensiero, avendo gli autori di tali scritti rispettato il requisito della verità, anche putativa, dei fatti riportati, la continenza dell’esposizione e l’interesse pubblico delle notizie diffuse, con la conseguente correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso il carattere obiettivamentediffamatorio degli articoli oggetto del giudizio. 3.Avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 4.La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e WalterGalbiati resistono con controricorso. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 6.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, n. 4, e 342 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 81 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), pe r avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assunta, attesa l’impossibilità di cogliere, attraverso la lettura del discorso giustificativo elaborato dalla corte territoriale, il percorso logico - giu ridico seguito ai fini del rigetto della domanda risarcitoria originariamente proposto dalla società attrice, anche in considerazione del mancato esame, da parte del giudice a quo , della naturacomplessiva e integrata della campagna di stampa orchestrata dallecontroparti ai danni della società ricorrente. 2.Il motivo è infondato.

3. Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'og getto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termi ni talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

4. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, infat ti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento del l’atto, poichéintessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili .

5. I n ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale veri fica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) . 6.Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la mo tivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto , in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle pubblicazioni esaminate e del grado della relativa offensività sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.

7. Mette conto d i ribadire, al riguardo, come, secondo il già richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. si configura solo laddove l’eventuale contraddittorietào insufficienza della motivazione emerga, non già in relazione ai singoli atti del processo, come preteso dalla società ricorrente, bensì ad elementi ad essa interni , dovendo con immediatezza risultare, la pretesa incoerenza logica dell’argomentazionecontenuta nella decisione impugnata, dalla lettura del medesimo testo della sentenza , senza riferimenti a d elementi ad essoestranei.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 8.Da tali premesse occorre pertanto rilevare come, attravers o la proposizione della doglianza in esame, la società ricorrente si sia limitataalla sostanziale prospettazione di una rilettura complessiva dei dati di causa, in particolare sotto il profilo della (ritenuta) natura diffamatoria,non già (o non solo) dei singoli articoli analiticamente e singolarmenteconsiderati, bensì della pretesa ‘ campagna giornalisti ca’ nel suo complesso asseritamente orchestrata dai convenuti: una prospettivacritica che, tuttavia, travalica i limiti propri del giudizio di legittimità, al quale non è consent ito spingersi alla prospetta zione di una riformul azione dell a valutazione di merito dei fatti di causa in contrastocon quella ( implicitamente o esplicitamente) fatta propria dal giudiced’appello. 9.L’iter argomentativo compendi ato dal giudice a quo sulla base dellepremesse indicate è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedalla società ricorrent e.

10. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c .), per avere la corte territoriale illegittimamente omessodi esaminare l’insieme dei fatti analiticamente e diffusamente riportatiin ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].; fatti e circostanze che, là dove opportunamente considerati dal giudice d’appello, avreb bero con certezzacondotto a un diverso esito della decisione. 11.Il motivo è inammissibile.

12. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioniinerenti alle questioni di fatto poste a fondamento del proprio dictum,sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘doppia conforme’ , Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale da rendere inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c. in forza di quanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c. .

13. Ciò posto, varrà considerare come l’inammissibilità della censurain esame chieda d’essere ulteriormente apprezzata in termini generali,dovendo ritenersi che la diffusa e analitica riproposizione, da partedella società ricorrente, dei fatti il cui esame il giudice d’appello avrebbeasseritamente omesso , abbia del tutto trascurato di articolare inmodo adeguato, tanto il carattere oggettivamente fattuale di quanto nonesaminato ( nel la misura in cui risulta contestata l a sola omessa o disapprovatavalutazione di mezzi istruttori in sé considerati ), quanto la pretesa decisività della ridetta omissione ( pur ammettendone, in tesi,il concreto ricorso, in contrasto con l’approccio onnicom prensivo seguitodal giudice d’appello), tenuto conto che la prospettiva cui tende il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non prefigura l’ipotesi di una qualunque riformulazione del giudizio probatorio alla luce dei fatti (asseritamente) non considerati dal giudice del merito, bensì una prospettazione che valga necessariamente a configurare un esito certamentediverso del giudizio: esito nella specie non evidenziato , né adeguatamenteprospettato o argomentato dalla società ricorrente.

14. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c., nonché dell’art. 10 della CEDU e 19 dellaDichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’istanza risarcitoria avanzata dalla società ricorrente, avendo trascuratodi rilevare la totale sottrazione, da parte degl i autori dei testi oggettodell’odierno esame, al vigore dei principi che, sulla base della consolidatainterpretazione dei parametri normativi richiamati, valgono a legittimare il libero esercizio della manifestazione del pensiero (segnatamente,la verità – sia pure putativa – dei fatti riportati e la continenza dell’espressione); esercizio nella specie rivelatosi, al Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrario, gravemente diffamatorio nei confronti della società ricorrente. 15.Il motivo è inammissibile. 16.Osserva il Collegio come, seco ndo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concr eto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione,con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudicedel merito, della sussistenza dei requisiti dell a continenza, della veridicitàdei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie,nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, resta ndo estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr.Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5 811 del28/02/2019, Rv. 652997 – 01) .

17. Nel caso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di analizzareil contenuto dei testi denunciati dalla società attrice alla luce diciascuno dei parametri evocati dalla ricorrente, rilevando come gli articoli contestati rispettassero pienamente, tanto il criterio della c.d. veritàputativa, quanto quello della continenza espressiva , apparendo, peraltro, del tutto incontestato l’indice del carattere obiettivo dell’interessepubblico alla divulgazione di quanto pubblicato .Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

18. Ciò posto , escluso, in forza di tali premesse, in concreto il prospettabilericorso di un’ipotesi di violazione della legge nazionale o diquella sovranazionale richiamate dalla società ricorrente, la residua critica di quest’ultima finisc e col circoscriversi entro i limiti del denunciato vizio di motivazione, e dunque di una pretesa erronea ricognizionedei fatti di causa sulla base di un’errata interpretazione dei mezzi istruttori : e, pertanto, ancora una volta sulla base di una prospettivacritica, in quanto tale non consentita in sede di legittimità.

19. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, il ricorso va rigettato . 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, attesa l’evidenteidentità della posizione processuale . 21.Dev’essere, infine, dato atto del la sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002 .

P.Q.

M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrentie tra loro in solido , delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge.

Dà atto della sussi stenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 29980 /2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliati in ROMA presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 985/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 10/02/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; lette le conclusioni scritte del Pu bblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso; lettele memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 10/2/2020, la Corte d’appello di R oma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asserita mente subiti dalla società attricea seguito della pubblicazione, da parte dei convenuti, di taluni articoli, asseritamente costituenti una complessiva campagna giornalistica,dal contenuto gravemente diffamatorio nei confronti della Fininvests.p.a.. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il contenuto complessivo degli articoli contestati dalla società attrice non presentasse espressioni oggettivamente tali risultare lesive dei principi che circoscrivono i limiti de l legittimo eserciziodel diritto di manifestazione del pensiero, avendo gli autori di tali scritti rispettato il requisito della verità, anche putativa, dei fatti riportati, la continenza dell’esposizione e l’interesse pubblico delle notizie diffuse, con la conseguente correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso il carattere obiettivamentediffamatorio degli articoli oggetto del giudizio. 3.Avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 4.La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e WalterGalbiati resistono con controricorso. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 6.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, n. 4, e 342 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 81 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), pe r avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assunta, attesa l’impossibilità di cogliere, attraverso la lettura del discorso giustificativo elaborato dalla corte territoriale, il percorso logico - giu ridico seguito ai fini del rigetto della domanda risarcitoria originariamente proposto dalla società attrice, anche in considerazione del mancato esame, da parte del giudice a quo , della naturacomplessiva e integrata della campagna di stampa orchestrata dallecontroparti ai danni della società ricorrente. 2.Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'og getto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termi ni talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 4. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, infat ti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento del l’atto, poichéintessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili . 5. I n ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale veri fica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) . 6.Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la mo tivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto , in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle pubblicazioni esaminate e del grado della relativa offensività sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica. 7. Mette conto d i ribadire, al riguardo, come, secondo il già richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. si configura solo laddove l’eventuale contraddittorietào insufficienza della motivazione emerga, non già in relazione ai singoli atti del processo, come preteso dalla società ricorrente, bensì ad elementi ad essa interni , dovendo con immediatezza risultare, la pretesa incoerenza logica dell’argomentazionecontenuta nella decisione impugnata, dalla lettura del medesimo testo della sentenza , senza riferimenti a d elementi ad essoestranei.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 8.Da tali premesse occorre pertanto rilevare come, attravers o la proposizione della doglianza in esame, la società ricorrente si sia limitataalla sostanziale prospettazione di una rilettura complessiva dei dati di causa, in particolare sotto il profilo della (ritenuta) natura diffamatoria,non già (o non solo) dei singoli articoli analiticamente e singolarmenteconsiderati, bensì della pretesa ‘ campagna giornalisti ca’ nel suo complesso asseritamente orchestrata dai convenuti: una prospettivacritica che, tuttavia, travalica i limiti propri del giudizio di legittimità, al quale non è consent ito spingersi alla prospetta zione di una riformul azione dell a valutazione di merito dei fatti di causa in contrastocon quella ( implicitamente o esplicitamente) fatta propria dal giudiced’appello. 9.L’iter argomentativo compendi ato dal giudice a quo sulla base dellepremesse indicate è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedalla società ricorrent e. 10. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c .), per avere la corte territoriale illegittimamente omessodi esaminare l’insieme dei fatti analiticamente e diffusamente riportatiin ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].; fatti e circostanze che, là dove opportunamente considerati dal giudice d’appello, avreb bero con certezzacondotto a un diverso esito della decisione. 11.Il motivo è inammissibile. 12. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioniinerenti alle questioni di fatto poste a fondamento del proprio dictum,sia valsa ad integra re gli estremi di una c.d. ‘doppia conforme’ , Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale da rendere inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c. in forza di quanto disposto dall’art . 348 - ter c.p.c. . 13. Ciò posto, varrà considerare come l’inammissibilità della censurain esame chieda d’essere ulteriormente apprezzata in termini generali,dovendo ritenersi che la diffusa e analitica riproposizione, da partedella società ricorrente, dei fatti il cui esame il giudice d’appello avrebbeasseritamente omesso , abbia del tutto trascurato di articolare inmodo adeguato, tanto il carattere oggettivamente fattuale di quanto nonesaminato ( nel la misura in cui risulta contestata l a sola omessa o disapprovatavalutazione di mezzi istruttori in sé considerati ), quanto la pretesa decisività della ridetta omissione ( pur ammettendone, in tesi,il concreto ricorso, in contrasto con l’approccio onnicom prensivo seguitodal giudice d’appello), tenuto conto che la prospettiva cui tende il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non prefigura l’ipotesi di una qualunque riformulazione del giudizio probatorio alla luce dei fatti (asseritamente) non considerati dal giudice del merito, bensì una prospettazione che valga necessariamente a configurare un esito certamentediverso del giudizio: esito nella specie non evidenziato , né adeguatamenteprospettato o argomentato dalla società ricorrente. 14. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c., nonché dell’art. 10 della CEDU e 19 dellaDichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’istanza risarcitoria avanzata dalla società ricorrente, avendo trascuratodi rilevare la totale sottrazione, da parte degl i autori dei testi oggettodell’odierno esame, al vigore dei principi che, sulla base della consolidatainterpretazione dei parametri normativi richiamati, valgono a legittimare il libero esercizio della manifestazione del pensiero (segnatamente,la verità – sia pure putativa – dei fatti riportati e la continenza dell’espressione); esercizio nella specie rivelatosi, al Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrario, gravemente diffamatorio nei confronti della società ricorrente. 15.Il motivo è inammissibile. 16.Osserva il Collegio come, seco ndo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concr eto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione,con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudicedel merito, della sussistenza dei requisiti dell a continenza, della veridicitàdei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie,nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, resta ndo estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr.Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5 811 del28/02/2019, Rv. 652997 – 01) . 17. Nel caso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di analizzareil contenuto dei testi denunciati dalla società attrice alla luce diciascuno dei parametri evocati dalla ricorrente, rilevando come gli articoli contestati rispettassero pienamente, tanto il criterio della c.d. veritàputativa, quanto quello della continenza espressiva , apparendo, peraltro, del tutto incontestato l’indice del carattere obiettivo dell’interessepubblico alla divulgazione di quanto pubblicato .Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29980/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 18. Ciò posto , escluso, in forza di tali premesse, in concreto il prospettabilericorso di un’ipotesi di violazione della legge nazionale o diquella sovranazionale richiamate dalla società ricorrente, la residua critica di quest’ultima finisc e col circoscriversi entro i limiti del denunciato vizio di motivazione, e dunque di una pretesa erronea ricognizionedei fatti di causa sulla base di un’errata interpretazione dei mezzi istruttori : e, pertanto, ancora una volta sulla base di una prospettivacritica, in quanto tale non consentita in sede di legittimità. 19. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, il ricorso va rigettato . 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, attesa l’evidenteidentità della posizione processuale . 21.Dev’essere, infine, dato atto del la sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002 . P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrentie tra loro in solido , delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dà atto della sussi stenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 23315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris