CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42968/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Sciacca per i reati di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e porto in luogo pubblico di un coltello, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 cod. pen., in quanto la minaccia non sarebbe stata proferita contestualmente all'estrazione del coltello. 2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato la contestualità tra la minaccia verbale di morte e l'ostensione del coltello, che, infatti, è stato strappato dalla donna. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a richiamare un estratto del testimoniale arbitrariamente selezionato, sollecitando una rivalutazione del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]