CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sain.NAN,2" SCAIT-012,9- sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1981; avverso la sentenza dell'Il novembre 2022 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 29 maggio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 7 giugno 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni personali (capo A) e violenza privata (capo B), entrambi commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale che, nel ritenere che l'intervento della polizia fosse stato richiesto dalla madre della persona offesa (a conferma dell'avvenuta sottrazione del telefonino), avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria. 2.2. Il secondo motivo deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e della violazione di legge, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Com'è noto, nella configurazione del vizio di contraddittorietà processuale della motivazione assume rilievo centrale la decisività del dato probatorio travisato: intanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio motivazionale, in quanto tale vizio disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato in ipotesi travisato. Decisività, peraltro, che dovrà essere valutata non in astratto, ma all'interno dello stesso contesto motivazionale posto a base della decisione impugnata, rilevando l'incidenza dell'elemento viziato alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Ebbene, nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale sotteso alla decisione resa dalla corte territoriale, le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria assumono un ruolo evidentemente non decisivo, in quanto valorizzate al solo scopo di riscontrare la ricostruzione offerta dalla persona offesa, peraltro già ampiamente univocamente riscontrate dal referto medico acquisito. In questi termini, quindi, quand'anche il travisamento ci fosse stato (e, sotto tale profilo, il ricorrente si limita a riportare semplici stralci delle dichiarazioni rese dal teste, circostanza che rende in sé la censura inammissibile: Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269801), esso sarebbe stato, all'evidenza, assolutamente non decisivo in quanto inidoneo disarticolare il ragionamento probatorio posto a base della decisione impugnata, fondato, per come si è detto su altri e decisivi elementi probatori.2. Il secondo è invece fondato. È dato pacifico che il ricorrente abbia formulato uno specifico motivo d'appello finalizzato ad ottenere il beneficio della non menzione e la Corte di merito, pur dandone atto, non ha risposto in proposito, omettendo del tutto la motivazione sulla mancata concessione e contravvenendo, dunque, a quel potere-dovere di applicazione del beneficio in esame, pur in presenza dell'esplicita sollecitazione ad opera degli imputati. La sentenza, pertanto, sotto tale limitato profilo, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di L'Aquila, non essendovi argomenti dai quali trarre, in analogia, argomentazione alcuna al fine decidere la concedibilità o meno del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen., la cui valutazione, pertanto, dovrà formare oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio, nell'ambito del suo potere discrezionale alla luce dei parametri indicati nell'art. 133 del codice penale. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio Sudi • della non menzione, con alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.5