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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17309/2026

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[OSCURATO:PERSONA] LIBERI2026 PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale2310 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 145/2019 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 130/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026Numero di raccolta generale 17309/2026Dat a pubblicazione 01/06/20261.- INARCASSA ha disposto l’iscrizione di ufficio dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza gennaio 2000, chiedendo ilversamento dei contributi maturati.2.- Il Tribunale di Matera ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto provvedimento, ritenendolegittima l’iscrizione di ufficio e la richiesta di contributi a decorreredal 2000.3.- La Corte di appello ha accolto parzialmente il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritti i contributiper l’anno 2000, confermando nel resto la sentenza di primo gradoe condannando l’appellante al pagamento di due terzi delle spesedel doppio grado, compensando il restante terzo, liquidando lespese per intero in € 7.025,00 quanto al primo grado e in €6.615,00 quanto al secondo grado.4.- In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti irequisiti per l’iscrizione di ufficio a INARCASSA, essendo [OSCURATO:PERSONA] di partita IVA, iscritto all’Albo degli ingegneri, non essendoiscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e potendosipresumere, in difetto di prova contraria, l’esercizio continuativodella professione.Ha ritenuto illogica la richiesta dell’appellante volta a farretroagire l’iscrizione al 1989, in mancanza di contributi versati.Ha accolto l’eccezione di prescrizione dei contributi,limitatamente all’anno 2000.Ha, inoltre, rigettato l’appello avverso la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionaleproposta da INARCASSA in ordine al versamento dei contributimaturati fino al 9 marzo 2015, non potendo qualificarsi la richiestaNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026di pagamento degli ulteriori contributi maturati nelN ucmoerrosdoi r acdcoeltal generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudizio quale domanda nuova.Ha, infine, ritenuto corretto il calcolo delle sanzioni operato daINARCASSA.5.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] tre censure.6.- INARCASSA resiste con controricorso.7.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.2697 c.c., degli artt. 112, 416, terzo comma, 437, secondocomma, c.p.c. e dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.), affermando la sussistenza di errores inprocedendo consistenti: nell’avere ritenuto ammissibilel’estensione della domanda riconvenzionale a contributi maturatisuccessivamente alla sua formulazione, non avendo, pertanto,qualificato l’istanza quale nuova domanda; per non essersipronunciata sul motivo di appello riguardante la tardività delladocumentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado,consistente nell’estratto contributivo, e l’illegittimità delle modalitàdi deposito con modalità cartacee invece che telematiche; per nonessersi pronunciata sul motivo di appello consistente nellaviolazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di primo gradoaccolto la domanda riconvenzionale in assenza di evidenzeprobatorie, non potendo l’estratto contributivo costituire prova delcredito.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/20262.- Il motivo, per come formulato, deve essereN udmiecrohdiiararcacotltoa generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026inammissibile: infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, cheassumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativeformalizzate dal codice di rito.Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigeuna precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili traloro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass.n. 11603/2018).3.- Il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchél'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenzaimpugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020).4.- Nella fattispecie in esame, nella formulazione del motivo ilricorrente non si è attenuto ai canoni di specificità delineati nellepronunce sopra indicate, censurando la sentenza impugnata in unostesso motivo sotto profili tra loro del tutto eterogenei: nella stessacensura ha contestato la condanna al pagamento ad una sommamaggiore rispetto a quella quantificata in sede di domandariconvenzionale, la produzione documentale, consistente in unestratto contributivo del ricorrente aggiornato, sia sotto il profilodella tardività del deposito che delle modalità, la circostanza cheNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026sulla base di tale produzione il giudice di primo graNdumoe roadvi reacscosltea generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026fondato l’accoglimento della domanda e la circostanza che ladomanda riconvenzionale sia stata accolta in assenza di prova.5.- In aggiunta a tali considerazioni, si deve rilevare che ilricorrente non ha sviluppato alcuna argomentazione in ordine allaqualificazione della domanda con cui INARCASSA, dopo avereformulato domanda riconvenzionale volta alla condanna delricorrente al versamento dei contributi maturati al momento dellapresentazione della domanda, ha chiesto il pagamento delleulteriori somme maturate per il medesimo titolo nel corso delgiudizio, limitandosi ad affermare che si tratta di domanda nuova,come tale non ammissibile nel rito del lavoro.6.- Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto dellapretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso lamodificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, untema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato supresupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'attointroduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e daalterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. n.1585/2015).La mutatio libelli, non consentita dall'art. 420 c.p.c., è soloquella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa daquella originaria, introducendo nel processo un tema di indaginecompletamente nuovo, in modo da determinare una spostamentodei termini della contestazione, sussistendo, invece, soltanto unaemendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sullacausa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazioneo qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sulpetitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione diquesto, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivoNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizioN um(Ceroadsi sra.c conlta. generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/202621017/2007, nello stesso senso Cass. n. 17457/2009).7.- Appare evidente come l’ampiamento sotto il profiloquantitativo di una stessa domanda di condanna, al solo fine diadeguare la pronuncia alla durata del processo, senza modificare ipresupposti giuridici e di fatto sui quali la domanda si fonda, nonintegri una mutatio libelli, ma una mera emendatio libelli, cometale ammessa nel rito del lavoro.8.- Del tutto inconferenti, ai fini della decisione, si presentanole doglianze relative alla produzione da parte di INARCASSAdell’estratto contributivo aggiornato nel corso del giudizio di primogrado.A parte l’ammissibilità della produzione nel corso del giudiziodi un documento formato successivamente alle difese iniziali, nellafattispecie deve escludersi che un estratto contributivo, che altronon è che la mera elencazione dei contributi versati o dovuti,costituisca la prova del credito dell’istituto previdenziale,considerando che i contributi derivano obbligatoriamente dalrapporto previdenziale sottostante e la quantificazione degli stessiavviene per legge.9.- La prova dell’obbligo contributivo deriva direttamentedall’esistenza del rapporto previdenziale, non certamentedall’estratto contributivo, che ha esclusivamente una funzioneesplicativa della quantificazione dei contributi dovuti operatadall’ente previdenziale.10.- Nella fattispecie in esame l’obbligo del versamento deicontributi è connesso all’iscrizione di ufficio del professionista allaCassa, iscrizione operata, come accertato dalla Corte di appello enon contestato in questa sede dal ricorrente, in virtù della titolaritàdi partita IVA, dell’iscrizione all’albo degli ingegneri, all’assenza diiscrizione in altre forme di previdenza obbligatoria, elementi daiNumero registro generale 24648/2020quali si può presumere, in assenza di prova contraria, l’eserNcuimzieoro sezionale 2310/2026Numero di raccolta generale 17309/2026continuativo della professione.Data pubblicazione 01/06/202611.- Una volta che il ricorrente non abbia contestato lapronuncia della Corte di appello nella parte in cui ha accertato lalegittimità dell’iscrizione di ufficio, sussistendone i requisiti,l’obbligo di versare i contributi deriva direttamente dalla legge.12.- Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 14 dellalegge n. 689 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per nonessersi la Corte di appello pronunciata sul motivo di gravameconsistente nell’omessa contestazione di cui all’art. 14 della leggen. 689 del 1981.13.- Nella censura si invoca l’applicazione dei princìpi sancitidalla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti la diversamateria, di cui qui non si discute, delle sanzioni amministrative,per cui si tratta di censura del tutto inconferente al caso in esame.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.183/2022) “In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1,del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che lariscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali nonversati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti aseguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e lesomme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo daeffettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 delcitato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n.689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità dellariscossione”.14.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, dopo avereaccolto parzialmente l’appello, liquidato nuovamente le spese delgiudizio di primo grado senza che in ordine alla quantificazionedelle spese fosse stato interposto appello.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026In particolare, a fronte di una condanna in prNimumeoro dgi rraaccdoltoa generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese di giudizio infavore di INARCASSA liquidate in € 3.200,00, la Corte di appello,nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, hacompensato per un terzo le spese e quantificato le spese di primogrado per l’intera somma su cui calcolare i due terzi, in € 7.025,00.15.- La censura è fondata in quanto la Corte di appelloeffettivamente ha modificato in peius la statuizione sulle spese delgiudizio di primo grado, senza, però, che la loro quantificazione siastata contestata da qualcuna delle parti.La sentenza di secondo grado, infatti, ha liquidato le spese delgiudizio di primo grado in € 7.025,00 (ponendole a caricodell’odierno ricorrente nella misura dei due terzi) a fronte di unaliquidazione operata dal giudice di primo grado, a caricodell’odierno ricorrente per l’intera somma, pari ad € 3.200,00.16.- La statuizione è certamente contraddittoria in quanto daun lato ha, avendo accolto l’appello, seppure in piccola parte,compensato parzialmente (per un terzo) le spese che il giudice diprimo grado aveva integralmente posto a carico del contribuente,dall’altro nel modificare la quantificazione della liquidazioneoperata dal giudice di primo grado, liquidandole in € 7.025,00 inluogo della somma di € 3.200,00 liquidata dal giudice di primecure, ha introdotto una regolamentazione delle spese più gravosaper l’odierno ricorrente, senza che sul punto vi sia stata alcunadomanda e in contraddizione con l’intenzione dello stesso giudicedi appello di introdurre per l’appellante, parzialmente vittorioso insede di gravame, in considerazione dell’accoglimento, seppure inparte, dell’eccezione di prescrizione, una regolamentazione dellespese più favorevole, sostituendola a quella operata dal giudice diprimo grado in ragione dell’integrale rigetto del ricorso.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/202617.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, peNru mleer ordai gracioconltai generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026sopra illustrate, limitatamente al terzo motivo concernente le spesedel giudizio di primo grado e la sentenza impugnata va cassata inparte qua, con rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza,in diversa composizione, che nel procedere ad un nuovo esamedelle spese di lite dovrà attenersi ai principi sopra riportati.18.- Si demanda, altresì, al giudice del rinvio laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Potenza in diversacomposizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LIBERI2026 PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale2310 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 145/2019 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 130/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026Numero di raccolta generale 17309/2026Dat a pubblicazione 01/06/20261.- INARCASSA ha disposto l’iscrizione di ufficio dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza gennaio 2000, chiedendo ilversamento dei contributi maturati.2.- Il Tribunale di Matera ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il suddetto provvedimento, ritenendolegittima l’iscrizione di ufficio e la richiesta di contributi a decorreredal 2000.3.- La Corte di appello ha accolto parzialmente il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritti i contributiper l’anno 2000, confermando nel resto la sentenza di primo gradoe condannando l’appellante al pagamento di due terzi delle spesedel doppio grado, compensando il restante terzo, liquidando lespese per intero in € 7.025,00 quanto al primo grado e in €6.615,00 quanto al secondo grado.4.- In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti irequisiti per l’iscrizione di ufficio a INARCASSA, essendo [OSCURATO:PERSONA] di partita IVA, iscritto all’Albo degli ingegneri, non essendoiscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e potendosipresumere, in difetto di prova contraria, l’esercizio continuativodella professione.Ha ritenuto illogica la richiesta dell’appellante volta a farretroagire l’iscrizione al 1989, in mancanza di contributi versati.Ha accolto l’eccezione di prescrizione dei contributi,limitatamente all’anno 2000.Ha, inoltre, rigettato l’appello avverso la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionaleproposta da INARCASSA in ordine al versamento dei contributimaturati fino al 9 marzo 2015, non potendo qualificarsi la richiestaNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026di pagamento degli ulteriori contributi maturati nelN ucmoerrosdoi r acdcoeltal generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudizio quale domanda nuova.Ha, infine, ritenuto corretto il calcolo delle sanzioni operato daINARCASSA.5.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] tre censure.6.- INARCASSA resiste con controricorso.7.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.2697 c.c., degli artt. 112, 416, terzo comma, 437, secondocomma, c.p.c. e dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.), affermando la sussistenza di errores inprocedendo consistenti: nell’avere ritenuto ammissibilel’estensione della domanda riconvenzionale a contributi maturatisuccessivamente alla sua formulazione, non avendo, pertanto,qualificato l’istanza quale nuova domanda; per non essersipronunciata sul motivo di appello riguardante la tardività delladocumentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado,consistente nell’estratto contributivo, e l’illegittimità delle modalitàdi deposito con modalità cartacee invece che telematiche; per nonessersi pronunciata sul motivo di appello consistente nellaviolazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di primo gradoaccolto la domanda riconvenzionale in assenza di evidenzeprobatorie, non potendo l’estratto contributivo costituire prova delcredito.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/20262.- Il motivo, per come formulato, deve essereN udmiecrohdiiararcacotltoa generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026inammissibile: infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, cheassumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativeformalizzate dal codice di rito.Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigeuna precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili traloro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass.n. 11603/2018).3.- Il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchél'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenzaimpugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020).4.- Nella fattispecie in esame, nella formulazione del motivo ilricorrente non si è attenuto ai canoni di specificità delineati nellepronunce sopra indicate, censurando la sentenza impugnata in unostesso motivo sotto profili tra loro del tutto eterogenei: nella stessacensura ha contestato la condanna al pagamento ad una sommamaggiore rispetto a quella quantificata in sede di domandariconvenzionale, la produzione documentale, consistente in unestratto contributivo del ricorrente aggiornato, sia sotto il profilodella tardività del deposito che delle modalità, la circostanza cheNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026sulla base di tale produzione il giudice di primo graNdumoe roadvi reacscosltea generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026fondato l’accoglimento della domanda e la circostanza che ladomanda riconvenzionale sia stata accolta in assenza di prova.5.- In aggiunta a tali considerazioni, si deve rilevare che ilricorrente non ha sviluppato alcuna argomentazione in ordine allaqualificazione della domanda con cui INARCASSA, dopo avereformulato domanda riconvenzionale volta alla condanna delricorrente al versamento dei contributi maturati al momento dellapresentazione della domanda, ha chiesto il pagamento delleulteriori somme maturate per il medesimo titolo nel corso delgiudizio, limitandosi ad affermare che si tratta di domanda nuova,come tale non ammissibile nel rito del lavoro.6.- Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto dellapretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso lamodificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, untema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato supresupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'attointroduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e daalterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. n.1585/2015).La mutatio libelli, non consentita dall'art. 420 c.p.c., è soloquella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa daquella originaria, introducendo nel processo un tema di indaginecompletamente nuovo, in modo da determinare una spostamentodei termini della contestazione, sussistendo, invece, soltanto unaemendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sullacausa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazioneo qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sulpetitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione diquesto, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivoNumero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizioN um(Ceroadsi sra.c conlta. generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/202621017/2007, nello stesso senso Cass. n. 17457/2009).7.- Appare evidente come l’ampiamento sotto il profiloquantitativo di una stessa domanda di condanna, al solo fine diadeguare la pronuncia alla durata del processo, senza modificare ipresupposti giuridici e di fatto sui quali la domanda si fonda, nonintegri una mutatio libelli, ma una mera emendatio libelli, cometale ammessa nel rito del lavoro.8.- Del tutto inconferenti, ai fini della decisione, si presentanole doglianze relative alla produzione da parte di INARCASSAdell’estratto contributivo aggiornato nel corso del giudizio di primogrado.A parte l’ammissibilità della produzione nel corso del giudiziodi un documento formato successivamente alle difese iniziali, nellafattispecie deve escludersi che un estratto contributivo, che altronon è che la mera elencazione dei contributi versati o dovuti,costituisca la prova del credito dell’istituto previdenziale,considerando che i contributi derivano obbligatoriamente dalrapporto previdenziale sottostante e la quantificazione degli stessiavviene per legge.9.- La prova dell’obbligo contributivo deriva direttamentedall’esistenza del rapporto previdenziale, non certamentedall’estratto contributivo, che ha esclusivamente una funzioneesplicativa della quantificazione dei contributi dovuti operatadall’ente previdenziale.10.- Nella fattispecie in esame l’obbligo del versamento deicontributi è connesso all’iscrizione di ufficio del professionista allaCassa, iscrizione operata, come accertato dalla Corte di appello enon contestato in questa sede dal ricorrente, in virtù della titolaritàdi partita IVA, dell’iscrizione all’albo degli ingegneri, all’assenza diiscrizione in altre forme di previdenza obbligatoria, elementi daiNumero registro generale 24648/2020quali si può presumere, in assenza di prova contraria, l’eserNcuimzieoro sezionale 2310/2026Numero di raccolta generale 17309/2026continuativo della professione.Data pubblicazione 01/06/202611.- Una volta che il ricorrente non abbia contestato lapronuncia della Corte di appello nella parte in cui ha accertato lalegittimità dell’iscrizione di ufficio, sussistendone i requisiti,l’obbligo di versare i contributi deriva direttamente dalla legge.12.- Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 14 dellalegge n. 689 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per nonessersi la Corte di appello pronunciata sul motivo di gravameconsistente nell’omessa contestazione di cui all’art. 14 della leggen. 689 del 1981.13.- Nella censura si invoca l’applicazione dei princìpi sancitidalla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti la diversamateria, di cui qui non si discute, delle sanzioni amministrative,per cui si tratta di censura del tutto inconferente al caso in esame.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.183/2022) “In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1,del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che lariscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali nonversati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti aseguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e lesomme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo daeffettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 delcitato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n.689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità dellariscossione”.14.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, dopo avereaccolto parzialmente l’appello, liquidato nuovamente le spese delgiudizio di primo grado senza che in ordine alla quantificazionedelle spese fosse stato interposto appello.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/2026In particolare, a fronte di una condanna in prNimumeoro dgi rraaccdoltoa generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese di giudizio infavore di INARCASSA liquidate in € 3.200,00, la Corte di appello,nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, hacompensato per un terzo le spese e quantificato le spese di primogrado per l’intera somma su cui calcolare i due terzi, in € 7.025,00.15.- La censura è fondata in quanto la Corte di appelloeffettivamente ha modificato in peius la statuizione sulle spese delgiudizio di primo grado, senza, però, che la loro quantificazione siastata contestata da qualcuna delle parti.La sentenza di secondo grado, infatti, ha liquidato le spese delgiudizio di primo grado in € 7.025,00 (ponendole a caricodell’odierno ricorrente nella misura dei due terzi) a fronte di unaliquidazione operata dal giudice di primo grado, a caricodell’odierno ricorrente per l’intera somma, pari ad € 3.200,00.16.- La statuizione è certamente contraddittoria in quanto daun lato ha, avendo accolto l’appello, seppure in piccola parte,compensato parzialmente (per un terzo) le spese che il giudice diprimo grado aveva integralmente posto a carico del contribuente,dall’altro nel modificare la quantificazione della liquidazioneoperata dal giudice di primo grado, liquidandole in € 7.025,00 inluogo della somma di € 3.200,00 liquidata dal giudice di primecure, ha introdotto una regolamentazione delle spese più gravosaper l’odierno ricorrente, senza che sul punto vi sia stata alcunadomanda e in contraddizione con l’intenzione dello stesso giudicedi appello di introdurre per l’appellante, parzialmente vittorioso insede di gravame, in considerazione dell’accoglimento, seppure inparte, dell’eccezione di prescrizione, una regolamentazione dellespese più favorevole, sostituendola a quella operata dal giudice diprimo grado in ragione dell’integrale rigetto del ricorso.Numero registro generale 24648/2020Numero sezionale 2310/202617.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, peNru mleer ordai gracioconltai generale 17309/2026Data pubblicazione 01/06/2026sopra illustrate, limitatamente al terzo motivo concernente le spesedel giudizio di primo grado e la sentenza impugnata va cassata inparte qua, con rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza,in diversa composizione, che nel procedere ad un nuovo esamedelle spese di lite dovrà attenersi ai principi sopra riportati.18.- Si demanda, altresì, al giudice del rinvio laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Potenza in diversacomposizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 17309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris