CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31175/2023
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o, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore. Roma, 6 novembre 2023 Il