CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 41479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di LUCCA«dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2021 il Tribunale di Lucca ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], alla pena, sospesa, di euro duemila di ammenda tanto per il reato di cui all'art. 256, comma 1 e 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quanto per il reato di cui all'art. 44, lett. a) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata contestata in primo luogo la genericità della sentenza, e col secondo motivo l'entità del trattamento sanzionatorio, da determinare invece nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e di quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Lucca, emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigliere este