CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 31295/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L.a.c. (Lega per l 'abolizione d ella c accia) Onlus – Ovd , persona offesa nel procedimento aperto a carico di ignoti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Grosseto disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato previsto dall'arti.633 cod. pen . , in ipotesi consumato in danno della “Lega per l'abolizione della caccia” (L.a.c.),che aveva proposto tempestiva opposizione. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa(L.a.c.), che deduceva vizio di motivazione: sarebbe stato accertato che delle persone erano entrate nel terreno indicato in denuncia causando danni;tale condotta consentirebbe di procedere per il rea to previsto dall'art.637 cod. pen. o per quello previst o dall'art . 614 cod. pen. ; dunque l’ordinanza di archiviazione sarebbe illegittima. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite. Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il reclamo per le violazioni indicate dall’art. 410-bis,comma 3, cod. proc. pen. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P residente [OSCURATO:PERSONA]