CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 04283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 14811/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FARELLOe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimati - avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. Ritenutoche: consentenza resa in data 14/1/2020, la Corte d’appello dell’Aquila haconfermato la decisione con la quale il Tribunale de lla stessa città hadichiarato (con sentenza definitiva) l’estinzione del giudizio di primo gradolimitatamente al rapporto processuale instaurato da [OSCURATO:PERSONA]- mino con la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo, con separataordinanza, alla prose cuzione del giudizio principale originaria- menteintrodotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la con- dannadel Cimino al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del relativoinadempimento al contratto con il quale gli attori avevano in- caricatoil Cimino della progettazione e della direzione di taluni lavori didemolizione e ricostruzione di un fabbricato di loro proprietà; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo averrilevato la tardività della riassunzione del giud izio di primo grado (precedentemente dichiarato interrotto a seguito del decesso di Um- berto Lenzi) – ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse limitato la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado al solo rapporto p rocessuale instaurato a seguito della chiamatain causa di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Cimino, atteso che il Cimino,nell’invocare (attraverso la chiamata in causa del terzo) l’ac- certamento della concorrente (se non esclusiva) responsabilità del Lenzinella produzione dei danni subiti dagli originari attori (in ragione degliinadempimenti imputabili al Lenzi con riguardo agli impegni as- suntinei confronti degli attori in qualità di geologo), aveva introdotto unacausa del tutto scindibile rispetto a quella p rincipale instaurata da Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri GiovanniFarello e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente instaura- zione,nella specie, di un litisconsorzio meramente facoltativo, di per sétale da giustificare la separazione dei rapporti processuali e (a se- guito della tardività della riassunzione della causa nei confronti degli eredidi [OSCURATO:PERSONA]) la dichiarazione di estinzione della sola causa introdottadal Cimmino con la chiamata in causa del Lenzi, e la prose- cuzionedi quella instaurata in via principale dagli originari a ttori; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; GiovanniFarello e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; nessunaltro intimato svolto difese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale erroneamente ritenutoche l’inadempimento da parte del Lenzi del diverso contratto conclusotra quest’ultimo (in qualità di geologo) e gli attori non lo ren- desseparte del diverso contratto stipulato tra i Farello e il Cimino, né, tantomeno, ten uto a garantire quest’ultimo nei confronti dei primi; e per avere altrettanto erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente nonavesse proposto alcuna specifica domanda nei confronti del terzo chiamatoin causa; alcontrario, evidenzia il ricorrente di av er espressamente invocato, attraversol’atto di chiamata del Lenzi, l’accertamento della relativa re- sponsabilitàprofessionale nei confronti degli attori (e dei termini della corrispondenteentità), sì da dar luogo, attraverso detta chiamata, non già a una chiamata ‘in garanzia’, bensì alla formale indicazione del Lenziquale effettivo ed unico responsabile dei danni denunciati dagli attori (come, peraltro, positivamente emerso a seguito dell’accerta- mentotecnico preventivo svolto prima dell’instaurazione d el presente Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudiziocon la partecipazione dello stesso Lenzi), con la conseguente determinazione di una posizione processuale del terzo incompatibile conquella dell’originario convenuto, tale da determinare un’ipotesi di litisconsorzionecessario e di in scindibilità delle cause; inforza di tali premesse, pertanto, a seguito della dichiarazione di interruzionedell’intero processo in conseguenza del decesso del Lenzi (come puntualmente avvenuto nel caso di specie), la tardività della riassunzionenei conf ronti degli eredi della parte deceduta avrebbe do- vutonecessariamente determinare l’estinzione dell’intero processo, e nongià del solo rapporto processuale tra il Cimino e il terzo chiamato, conla conseguente erroneità della contraria decisione emessa da l giu- dicea quo ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale dettato una motivazione meramente apparente a fon- damentodel riconosciuto carattere solidale dell’obbligazione risarcito- riadel Cimino, rispetto a quella del Lenzi e, conseguentemente, il ri- corsodi un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra le rispettive contro- versiecontemporaneamente pendenti in primo grado; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.), per avere la cor te territoriale dettato una mo- tivazionecontraddittoria e manifestamente illogica in relazione al punto concernentela connessione tra l’avvenuta dichiarazione di estinzione diuna sola delle cause pendenti dinanzi al giudice di primo grado e, viceversa,l’avvenuta interruzione del processo nella sua interezza; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 279 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere la corte Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialeomesso di pronunciarsi, o di dettare alcuna adeguata moti- vazione, in relazione alla doglianza sollevata dal Cimmino in sede di appellocon riguardo all’erronea pronuncia, da parte del primo giudice, diuna sentenza di carattere definitivo sull’estinzione del processo, a frontedella contestuale pronuncia di un’ordinanza interlocutoria intesa allaprosecuzione del giudizio; ilprimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservapreliminarmente il C ollegio come l’odierno ricorrente abbia ritualmenteprovveduto ad assolvere ai propri oneri di puntuale e com- pletaallegazione del ricorso imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c., con parti- colare riguardo all ’avvenuta trasposizione, in questa sede, de i conte- nuti dell a domanda proposta nei confronti del Lenzi nell’atto conte- nentela relativa chiamata quale t e rzo: trasposizione nella specie indi- spensabile ai fini della valutazione dell’eventuale determinazione, at- traverso la proposizione di tale domanda nei confronti del terzo, di un’ipotesidi litisconsorzio necessario e di inscindibilità delle cause con- testualmenteproposte; alriguardo, varrà considerare come, alla pag. 12 del ricorso, il ri- corrente abbia indicato l’atto di chiamata in causa del terzo, in data 28/9/2017, contrassegnandolo come doc. 1 di cui all’attestazione di conformitàcontenuta nel fascicolo di parte del grado d’appello e come doc. 11 del sottofascicolo del giudizio di cassazione, e d abbia altresì provveduto,nella successiva pag. 13 , a riprodurre il contenuto delle conclusionidi tale chiamata, in cui si dà atto di aver invocato l’accer- tamento“della responsabilità professionale ed il grado nel concorso da partedel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ” ; sitratta, ad avviso del Collegio , di una modalità di allegazione degli attiprocessuali (rilevanti ai fini della decisione) di per sé pienamente idoneaa soddisfare le condizioni imposte dal richiamato art . 366 n. 6 Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6 c.p.c., come tale sufficiente a consentire a questa Corte l’assunzione delleproprie determinazioni per la decisione sulla censura in esame; ferme tali premesse , occorrerà pertanto considerare se tale do- manda di accertamento della responsabilità del Lenzi in relazione ai dannidenunciati dagli attori sia effettivamente valsa a determinare un litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali e , conseguente- mente, un’ipotesi di inscindibilità tra le cause contestualmente pen- denti; atale riguardo, s econdo quanto già in precedenza stabilito da que- staCorte ( cfr. Sez. 1, Ordi nanza n. 4722 del 28/02/2018, Rv. 647631 -01), i n materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzoquale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause,in quanto la decisione della controversia fra l'attore e il conve- nuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estendenecessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti pro- cessualidiventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio ne- cessarioprocessuale (per dipendenza di cau se o litisconsorzio alterna- tivo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato,non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (conf.Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003, Rv. 565766 - 01) ; in coerenza a tale princ ipio, questa Corte ha altresì sottolineato comeil principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cu- mulativamenteproposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di unfatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, pereffetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accerta- mentodella responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quellodella responsabilità degli a ltri. In tal caso, infatti, dovendosi va- lutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le causein relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lite,l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsa- bile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causainscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del respon- sabiledi riflesso , che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimentia rispondere da solo del fatto co mmesso da un altro soggetto (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14379 del 27/05/2019, Rv. 654091 – 01 ; conf.Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009, Rv. 609383 - 01) ; nelcaso di specie , a seguito della domanda di accertamento pro- postadal Cimino con la chiamata del terzo (Lenzi) , l’eventuale ipotetica attestazione,in accoglimento della domanda del chiamante, della re- sponsabilitàesclusiva del Lenzi nella produzione dei danni a carico degli originariattori , avrebbe inevitabilmente condotto a l rigetto della do- manda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente, atteso, in tale caso,il carattere alternativo delle due posizioni; ciòposto, è agevole concludere come , con la chiamata in causa del Lenzi, da parte del Cimino , non ebbe in alcun mod o a verificarsi una chiamatadi terzo a fini di manleva o di garanzia (impropria) ( al di là delleeventuali espressioni scorrette o improprie utilizzate dalle parti) , con la conseguente inapplicabilità del principio statuito dalle S ezioni Unite di questa C orte, ai sensi del quale, q uando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quelladi garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio as- sicuratoredella responsabilità civile, in presenza d'un evento interr ut- tivoche tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventualeordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli ef- fettidi cui agli artt. 300 e ss. cod . proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa nonseparata resta in una fa se di stallo o di rinvio , destinata necessa- riamentea cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri o dell'estinzione di essa ( v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013,Rv. 626431 - 01) ; nel caso in esame, infatti , con la chiamata in causa del Lenzi, il Ciminodeterminò inequivocabilmente una situazione di diretta dipen- denzatra le due cause (quella originariamente proposta dagli attori e quellaintrodotta dal Cimino con la chiamata in causa del terzo) , atteso chel’eventuale accertamento della (esclusiva) responsabilità del Lenzi avrebbeinevitabilmente finito col riflettersi sulla deci sione della causa propostadagli originari attori, sì da integrare proprio quei presupposti chei richiamati arresti di questa Corte individuano quali condizioni di riconoscimento dell’inscindibilità delle cause e della necessarietà del litisconsorzio; dalla considerazione complessiva dell e argomentazion i sin qui esposte deriva il riconoscimento della fondatezza della censura in esame, atteso che, una volta accertato il carattere inscindibile delle causependenti e l’indole ‘ necessaria ’ del litisconsorzio c osì instaurato , ladichiarazione di interruzione del processo nella sua interezza (come , peraltro,puntualmente avvenuto nel caso di specie), avrebbe imposto, a seguito della riconosciuta tardività della sua riassunzione, la corri- spondente dichiarazione de ll’estinzione del processo nella sua inte- rezza,e non già limitatamente al solo rapporto processuale instaurato daFabrizio Cimino con la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, cui è altresì ri- messodi provvedere alla regolazione delle spese del p resente giudizio dilegittimità; P.Q. M. Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 14811/2