CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza con la quale, in data 17/03/2021, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GIANNOCCARO in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. e 110, 605, 61 n. 2 e 10 cod. pen., commessi il 09/03/2020 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, disponendo nei confronti del GIANNOCCARO l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Foggia, investito della domanda cautelare, aveva ritenuto la sussistenza a carico del GIANNOCCARO della necessaria gravità indiziaria in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione. Aveva però reputato insussistenti le esigenze cautelari, reputando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione nel reato - che i fatti si inquadrassero in un contesto unico ed eccezionale, correlato alle forti tensioni ed alle proteste verificatesi all'interno della casa circondariale di Foggia, così come in molti istituti penitenziari italiani, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva inoltre valorizzato le motivazioni poste dagli indagati a fondamento delle proteste poste in essere all'interno dell'istituto, piuttosto che le caratteristiche soggettive emergenti da precedenti penali e carichi pendenti. 1.2. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. 1.3 I gravi indizi di colpevolezza del GIANNOCCARO, indicato tra i più attivi partecipi della sommossa, emergono dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti di polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta, richiamate alle pagine 11 e 12 dell'impugnata ordinanza. 1.4 Sussistono, secondo la valutazione del Tribunale, le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti contestati non era singolare e originale perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che era quindi la manifestazione delle loro personalità aggressiva. 1.5 Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare il GIANNOCCARO, come detto tra i più attivi partecipi della sommossa, ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, furto e rapina in concorso, detenzione e porto illegali di armi, nonché destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 1.6 Infine il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori evidenziate dall'indagato impedisce di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. [OSCURATO:PERSONA] GIANNOCCARO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, non avendo fornito alcuna indicazione in ordine ai requisiti della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte illecite, come richiesto dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; in particolare la motivazione della pronuncia impugnata è censurabile, secondo la difesa, per avere desunto la ricorrenza delle tassative esigenze cautelari dalla gravità della sommossa, dal fatto che essa avvenne all'interno di un istituto di pena e senza tener conto del fatto che essa fu generata da una contingente, reale ed eccezionale preoccupazione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. "0.2•fr;-‘toirx. 14, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che attiene alla sola sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 La giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.31679 -01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 -01) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice dell'impugnazione che riformi la decisione impugnata ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti posti a fondamento della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato; pertanto, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione per così dire "rafforzata", la cui necessità s'impone, peraltro, unicamente nei casi in cui la riforma del verdetto pronunciato dal primo giudice fondi su una mutata valutazione degli elementi acquisiti, non anche quando essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità della contraria valutazione del primo giudice. Inoltre, appare opportuno ribadire che la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte dalle particolari modalità di commissione del reato, caratterizzate dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, o comunque da residui elementi riferibili a tutti gli indagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni dei predetti indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (cfr. Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 266355 -01). 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il G.i.p., a sostegno della valutazione d'insussistenza di esigenze cautelari, aveva essenzialmente valorizzato (per tutti gli indagati per i fatti di specie) l'irripetibilità delle condotte poste in essere dai detenuti in ragione dello specifico e particolare contesto temporale e delle peculiari finalità per perseguire le quali esse avevano avuto luogo. 3. Il Tribunale, nella sua pronuncia difforme, ha invece incensurabilnnente collegato la sussistenza del pericolo di recidiva all'impossibilità di considerare i gravissimi fatti accertati come un "unicum" irripetibile, determinato dall'emergenza epidemiologica, valorizzando, da un lato, la circostanza che la limitazione della libertà personale ha riguardato la totalità dei consociati, dall'altro l'incapacità dimostrata dagli indagati di resistere ai propri stimoli, all'aggressività ed al compimento di condotte violente pur in un contesto carcerario, elementi dai quali si è desunto il concreto pericolo che i detenuti, se liberi, non avrebbero avuto capacità di controllarsi, potendo, più agevolmente, porre in essere condotte violente; pericolo reso ancor più concreto ed attuale dal fatto che tali soggetti, pur già sottoposti a regime carcerario, si erano dimostrati refrattari ad ogni prospettiva di risocializzazione. 3.1 Quanto al requisito dell'attualità, le argomentazioni del Tribunale del riesame rispondono ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, giacché il concetto non coincide con la verifica dell'esistenza di occasioni di riproduzione della condotta illecita, richiedendo piuttosto una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dalle modalità realizzate della condotta, dall' alisi ik3 soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva (Cass. pen., Sez. I, n. 12734, 20/10/2021). Va, sul punto, ricordato il principio consolidato secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). 3.2. In merito alla identità dei reati, rilevante per il pericolo di reiterazione, va poi ricordato il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444). 4. Nel presente caso, il giudizio negativo del Tribunale sulla personalità del Giannoccaro è stato tratto essenzialmente dalle particolari modalità di commissione dei reati (puntualmente descritte nella loro dinamica esecutiva e che rappresentano il ricorrente particolarmente attivo e fomentatore della rivolta) e dal suo status delinquenziale desunto dai numerosi e allarmanti precedenti penali, dimostrativi di una spiccata inclinazione a delinquere. 5. L'ordinanza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati, ed il ricorso proposto deve perciò essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore