Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14848/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

v9o lerricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo Rd.i Gp.oNs.t 1a1 e3l6e8tt/r2o0n1i7cacertificata indicato.- ricorrente -controMinistero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamentedomiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n.249/2022, depositata in data 4/4/2022.1 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero dell'In-terno proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria n. 491/2010, depositata il 3/5/2010, che aveva accolto ladomanda di risarcimento del danno (nella misura della tariffa mediagiornaliera per camera doppia di euro 37,18 e quindi oltre l'inden-nizzo da requisizione, già ricevuto) proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]., condannando il Ministero a corrispondere la somma dieuro 899.571,66.In particolare, l'Oasi in primo grado deduceva: di essere proprie-taria dell'albergo oggetto di provvedimenti di requisizione da partedel Ministero dell'interno; di avere già ottenuto la condanna del Mi-nistero al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione nel periodo[OSCURATO:DATA_NASCITA]-10/7/1995; che l'occupazione si era però protratta dallo11/7/1995 al 15/4/1997 ed era continuata sine titulo anche nel pe-riodo 11/1/1993-10/1/1994, in quanto l'ultimo decreto di requisi-zione era stato prorogato fino al 10/1/1993.Il Tribunale aveva ritenuto non contestata la circostanza che ilMinistero dell'Interno, nei periodi indicati in citazione, avesse occu-pato l'immobile in assenza di un provvedimento di requisizione e,dunque, sine titulo, circoscrivendo il primo periodo di occupazionedall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in quanto il decreto di requi-sizione del 9/1/1993 aveva prorogato l'occupazione sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].La circostanza che le prestazioni ricevute dal Ministero avesseronatura alberghiera risultava dal decreto di requisizione del prefetto2 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendo essere garantiti «tutti iservizi delle prestazioni alberghiere»; tale era del resto il contenutodello schema di convenzione predisposto dalla Prefettura.L'indennità giornaliera veniva determinata, per camera doppia,in euro 37,18, come da tariffa alberghiera.2.

Con l'atto d'appello il Ministero deduceva: non era stata fornitaalcuna prova riguardo all'esistenza di una struttura classificata comealberghiera; non esisteva un valido contratto scritto, con riguardoalla erogazione e alla remunerazione di prestazioni di carattere al-berghiero; non vi era il riconoscimento delle utilità delle prestazioni,«necessaria ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da ingiustificatoarricchimento».Il Ministero censurava l'affermazione contenuta nella sentenza diprime cure, per cui non avrebbe contestato i criteri di determinazionedelle somme indicate nella sentenza definitiva n. 1243/2003, resa inaltro giudizio.Deduceva che già con la comparsa di risposta di primo gradoaveva contestato la fondatezza della domanda diretta ad ottenere«la liquidazione di somme in misura eccedente l'indennità di requisi-zione che l'impresa aveva espressamente accettato come remune-rativa delle prestazioni alberghiere fornite».Non vi era peraltro prova in ordine al danno effettivamente su-bito, in assenza di produzione della documentazione concernente ilvolume d'affari dell'azienda nel periodo precedente alla requisizione.Inoltre, rilevava che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., l'utilizzazione delbene proseguiva sine titulo, mentre il canone dovuto era quello pre-visto dal titolo scaduto.Il Ministero chiariva che nel giudizio introdotto con ricorso perdecreto ingiuntivo e definito con le sentenze n. 1243/2003 e 646/2005 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società aveva implicita-3 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026mente rinunciato alla domanda concernente eventuali pretese rela-tive all'utilizzazione dell'immobile fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo per taleperiodo regolarmente incassato l'indennità di requisizione.3.

Si costituiva nel giudizio d'appello, dopo l'interruzione a se-guito del fallimento della società, la curatela del fallimento Oasi.4.

La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 249/2022, depositata il 4/4/2022, accoglieva l'appello del Ministerodell'Interno.La Corte territoriale evidenziava che le sentenze di condanna neiconfronti del Ministero, emesse in altro giudizio tra le stesse parti, erelative al periodo di occupazione senza titolo dell'immobile per ilperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-10/7/1995, rispetto alle quali la società avevaparametrato le proprie richieste, erano state nelle more del giudiziodefinitivamente riformate.Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12976/2017(con riferimento al periodo dal 11/1/1994 al 10/7/1995), aveva con-fermato la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inam-missibile la domanda di ingiustificato arricchimento, in quella sedeaccolta dal Tribunale.La Corte di merito rilevava che la domanda dell'albergo era stataqualificata come fondata su fatto illecito costituito dall'occupazionesine titulo, con la prescrizione quinquennale.La Corte territoriale, però, reputava che non era ravvisabile unfatto illecito, «rinvenendosi invece una ipotesi di consenso dell'a-vente diritto», come desumibile da varie condotte poste in esseredall'albergo, che non si era mai opposto al protrarsi dell'occupazione,anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione, nonavendo mai richiesto la liberazione dell'immobile e, al contrario, con-tinuando l'erogazione delle varie prestazioni.4 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026Una volta venuta meno la configurabilità di una responsabilità dafatto illecito, la domanda non meritava accoglimento, «in quantoqualificata come tesa a conseguire il pagamento di una prestazionecontrattuale (per come risulta, effettivamente, proposta, al di là dellaulteriore domanda di risarcimento dei danni derivati dalla mancataerogazione delle somme, su cui il Tribunale non si è pronunciato eper la quale non è stato, comunque, proposto appello incidentale)».Ciò in assenza della forma scritta ad substantiam del contratto.Inoltre, ad avviso della Corte d'appello, «la domanda non risultaproposta in termini di arricchimento senza giusta causa».A tale scopo non era sufficiente il dato emergente dall'atto intro-duttivo, e quindi il riferimento ivi compiuto alle sentenze pronunciatein altro procedimento.Tale rimando era limitato al criterio (il riferimento alla tariffa me-dia giornaliera per camera doppia) adottato in quella sede per laquantificazione delle somme dovute «e non alla, invero poco chiara,qualificazione della domanda prospettata dalla parte o a quella adot-tata dal Giudice».Il Ministero aveva comunque erogato cospicue somme in favoredella società, proprio per il periodo in contestazione, pari ad euro1.512.743,57, «rapportate alla indennità di requisizione in prece-denza accordata ed accettata dall'impresa».5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilfallimento Oasi in liquidazione s.r.l.6.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell'interno.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,5 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art.112 c.p.c. – Vizio di ultra petizione ed extra petizione».La Corte d'appello ha ritenuto errata la qualificazione giuridicadella domanda da parte del Tribunale, che aveva inquadrato la fatti-specie nell'ambito di una ipotesi di occupazione sine titulo, trattan-dosi, invece, di un'ipotesi «di consenso dell'avente diritto».Per la Corte territoriale, dunque, la controversia rientrava nelloambito di una obbligazione contrattuale che, però, nel caso di specienon era possibile configurare, in quanto la PA può stipulare sola-mente il contratto in forma scritta.Per la Corte d'appello, poi, era esclusa la disciplina dell'arricchi-mento senza giusta causa per avere la curatela del fallimento, eprima ancora la società in bonis, fatto riferimento alle sentenze pro-nunciate in altro procedimento.Per il fallimento ricorrente, invece, l'occupazione del bene, purse illecita o illegittima, da parte dell'autorità, in mancanza del prov-vedimento di requisizione, produce «l'effetto immediato di sottrarreal privato il diritto del godimento sul bene per un tempo indetermi-nato e ogni facoltà connessa allo status proprietario, svuotando an-che la facoltà dispositiva sul bene stesso».Da tale considerazione conseguiva che era «arduo ammettere ilconsenso da parte della Curatela fallimentare come prospettato dallaCorte di merito».Ad avviso del fallimento ricorrente, dunque, la domanda inizialedell'Oasi era «finalizzata a richiedere il pagamento dell'occupazionecommisurando la determinazione del quantum al criterio della tariffamedia giornaliera per camera doppia».Era pacifico che l'occupazione era sine titulo.La società aveva dunque proposto domanda per ottenere il giustoristoro.6 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026La tesi sostenuta dalla Corte d'appello, per cui non sussisteval'illiceità del fatto, costituito dall'occupazione senza titolo, non tenevaconto che la condotta della PA deve esplicitarsi, in ogni caso, «nellaliceità».Ogni occupazione da parte della PA deve essere legittimata daun provvedimento amministrativo, assente nel caso in esame.Il fatto costitutivo del diritto vantato dal fallimento era rappre-sentato dalla circostanza «che la PA stava occupando un bene privatosenza alcun contratto e senza alcun provvedimento autorizzativo:pertanto la occupazione [era] di per sé illecita».[OSCURATO:PERSONA] d'appello, dunque, in ossequio al principio di corrispon-denza tra il chiesto e pronunciato, avrebbe dovuto accogliere la do-manda «semmai sulla base di una diversa e corretta qualificazionegiuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti alprocesso».La Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare «l'azione comeazione di arricchimento senza giusta causa essendo l'unica nel casodi specie proponibile».Per il fallimento ricorrente «[l]a volontà processuale espressanell'atto di citazione, anche alla luce dello scopo pratico che si inten-deva raggiungere, era quella di ottenere il pagamento da parte delMinistero per aver goduto di un bene della Curatela».La Corte territoriale, invece, riformando la sentenza del Tribu-nale, avrebbe premiato «una condotta illecita».Per il fallimento, pur essendo consentito al giudice di accertare evalutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solodal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicenderappresentate dalla parte e dal provvedimento in concreto richiesto,tuttavia tale potere trova il limite «nella corrispondenza tra chiesto7 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quellaesercitata».Tale limite sarebbe stato superato dalla Corte d'appello.La Corte territoriale, infatti, ha basato il proprio ragionamentosulla base della «impossibilità di stabilire un rapporto contrattualeverbale».Per il fallimento, invece, parte attrice avrebbe sempre posto lasua pretesa «al di fuori della categoria contrattualistica: ottenere ilpagamento per essere stato privato di fatto dell'immobile».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di fattidecisivi e controversi nonché il vizio motivazionale in relazione allaviolazione dell'art. 115 c.p.c.».La condotta antigiuridica fatta valere in giudizio dal fallimentonon era rappresentata dalla mancata retribuzione delle prestazioninell'ambito del rapporto contrattuale, come avrebbe sostenuto laCorte d'appello, in quanto tale rapporto, a seguito dell'inefficacia delprovvedimento di requisizione, «era stato risolto naturalmente».Il fatto storico, costituito dalla «risoluzione del rapporto contrat-tuale», sarebbe una circostanza pacifica in causa, rappresentandouno dei presupposti della domanda, come emergerebbe dalla letturadell'atto di citazione.La Corte d'appello prima avrebbe riconosciuto il fatto storico giu-ridico, costituito dalla mancata rinnovazione del provvedimento direquisizione, ma, al tempo stesso, avrebbe errato nell'esame «didetto fatto pacifico».Il thema decidendum, fin dal primo atto introduttivo del pro-cesso, sarebbe stato «la pretesa creditoria della casa di cura ad ot-tenere il pagamento per l'utilitas percepita dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l'utilizzo del bene di proprietà della Curatela».8 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/20263.

Con il terzo motivo di impugnazione ci si duole «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica-zione dell'art. 2041 c.c., con riferimento all'indebito arricchimento».La sentenza della Corte d'appello sarebbe erronea laddove nonha qualificato la domanda introduttiva come domanda di indebito ar-ricchimento.La PA avrebbe consapevolmente valutato l'utilità di occupare lastruttura alberghiera e avrebbe considerato rispondente alle propriefinalità istituzionali tale circostanza, senza emettere i relativi prov-vedimenti requisitori.Era pacifico che la struttura era stata utilizzata.La domanda della società, e poi del fallimento subentrato, sa-rebbe stata quella della quantificazione economica dell'utilitas con-seguita.La Corte d'appello «sulla base dei fatti, degli elementi probatoriacquisiti e delle richieste avanzate dalla Curatela» avrebbe dovutoqualificare la domanda come indebito arricchimento e non rigettarela stessa.4.

Il primo motivo è inammissibile.4.1.

Il motivo non è autosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c., nonavendo il fallimento ricorrente provveduto a riprodurre, sia pure perstralcio, le parti essenziali della domanda introduttiva del giudizio diprimo grado, non consentendo a questa Corte di comprendere ap-pieno il contenuto della stessa.4.2.

Deve poi osservarsi che non v'è stata alcuna violazionedell'art. 112 c.p.c.Per questa Corte, infatti, la rilevazione ed interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito edè sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nelqual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della9 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio dilegittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comportiun vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se lainesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un viziozione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chedovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un erroreche coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e noncontestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura vaproposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judican-do", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "errorfacti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.,sez. 3, 10/6/2020, n. 11103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770).Si è chiarito che l'interpretazione della domanda è operazioneriservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabile in sede dilegittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il conte-nuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte in-tende perseguire (Cass., sez.

L, 5/2/2004, n. 2148), e dunque risultitravisato il contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivodel giudizio, con conseguente errato convincimento che il successivosviluppo costituisca domanda nuova (Cass., sez.

L, 24/6/2004, n.11755).Si è ribadito che il giudice deve procedere, nell'esercizio del po-tere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipenden-temente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e va-lutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile nonsolo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vi-10 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026cende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concretodalla stessa richiesto (Cass., sez.

L, 13/12/2005, n. 27428).Soccorre a tale fine esclusivamente il criterio ermeneutico voltoad indagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo ilsignificato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione lo-gica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto,avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopopratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria(Cass., Sez.

Un., 10/7/2003, n. 10840), restando esclusi i criteri er-meneutici - soggettivi ed oggettivi - previsti per gli atti negoziali, cheimplicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Cass., sez.3, 9/3/2004, n. 4754; Cass., sez. 1, 24/11/2011, n. 24847).5.

Nella specie, la Corte d'appello si è attenuta ai principi giuri-sprudenziali sopra indicati, nella qualificazione giuridica della do-manda proposta dalla parte, almeno tenendo conto degli stralci -insufficienti - dell'atto di citazione riportati nei motivi di ricorso percassazione.5.1.

Si legge, infatti, nel ricorso per cassazione, che «con atto dicitazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio il Mini-stero per sentire: 1) accertare e dichiarare che la [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tem-pore ha diritto al pagamento da parte del Ministero in persona delMinistro pro tempore per i periodi di occupazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] finoal 15/4/1997 e dall'11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994 alle sommeda calcolarsi secondo la tariffa media giornaliera di euro 37,18 L.72.500 per camera doppia oppure a quelle maggiori o minori chesaranno determinate in corso di causa in via equitativa dal giudiceper i motivi esposti in premessa» (cfr. pagina 3 del ricorso per cas-sazione).11 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/20265.2.

Nel primo motivo di ricorso per cassazione non si rinvienealcuna descrizione dell'atto di citazione.5.3.

Solo nel secondo motivo di ricorso per cassazione si trascriveparte dell'atto di citazione («la società è proprietaria di un albergo-ristorante che è stato oggetto di alcuni provvedimenti requisitori daparte del Ministero dell'interno […] l'occupazione si è protratta oltrela data di efficacia dei provvedimenti […]».6.

La Corte d'appello, con piena valutazione meritale, ha ritenutoche, in realtà, la domanda proposta dalla società Oasi, poi dal falli-mento, atteneva al fatto illecito costituito dall'occupazione dell'al-bergo, sine titulo, in quanto era scaduto il termine previsto dai de-creti di requisizione.Tuttavia, per la Corte territoriale non sussisteva l'illiceità dellacondotta, in quanto ricorreva l'esimente penalistica del consensodell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p.Ha chiarito la Corte d'appello che «nel caso di specie non siaravvisabile un fatto illecito, rinvenendosi invece un'ipotesi di con-senso dell'avente diritto».Questa parte della motivazione della Corte di merito non è stataaggredita in modo idoneo dal fallimento ricorrente.La Corte di merito, infatti, ha evidenziato le ragioni per cui ricor-reva l'ipotesi del consenso dell'avente diritto, in quanto «[l]a societàOasi, infatti, non risulta essersi mai opposta al protrarsi dell'occupa-zione anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione,non ha mai richiesto la liberazione dell'immobile ed ha, al contrario,continuato l'erogazione delle varie prestazioni, come riconosciutodalla stessa difesa dell'odierna convenuta e come si evince dalla let-tura complessiva dei documenti da essa indicati (in particolare, lanota sottoscritta dal viceprefetto di [OSCURATO:PERSONA], prot. n. 249/3Sett, indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata proposta tran-12 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026sattiva, il telegramma del 10 giugno 1995 della Prefettura di ReggioCalabria, il decreto prefettizio di requisizione del 24 giugno 1989 edi successivi decreti di proroga, lettera a firma del Prefetto di ReggioCalabria del 4 giugno 1996»).Pertanto, la Corte d'appello non ha violato il principio di corri-spondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma si è limitata a ritenereinsussistente l'illiceità della condotta della PA, in quanto scriminatadalla esimente del consenso dell'avente diritto.7.

Per questa Corte, infatti, la norma contenuta nell'art. 50 delcod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con ilconsenso della persona che può validamente disporne, è espressionedi un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nellasfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilitàaquiliana la esclusione della antigiuridicità dell'atto lesivo per effettodel consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamenteprestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile ‒ nella fat-tispecie concreta la parte aveva agito per ottenere il risarcimento deldanno derivatogli dalla deviazione sul suo fondo di un corso d'acquaad opera di un altro soggetto privato, alla quale aveva consentito conuna convenzione, e la Corte ha ritenuto che, pur essendo nullo l'ac-cordo ai sensi dell'art. 825 cod. civ. per la natura demaniale del corsod'acqua, il consenso valesse ad escludere l'illiceità del danno, intesocome lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo, spet-tante al soggetto privato, e non del diritto demaniale, la cui titolaritànon apparteneva all'attore, ma ad un soggetto pubblico estraneo allalite ed unico legittimato alla sua tutela (Cass., sez. 3, 24/2/1997, n.1682).Anche in dottrina, si è chiarito che, pur se il codice civile nondetta analoga disposizione rispetto all'art. 50 c.p., Tuttavia ciò non è13 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026di ostacolo a riconoscere nel consenso dell'avente diritto una causadi legittimazione del fatto.Il consenso dell'avente diritto, dunque, esclude l'antigiuridicitàdel fatto, in quanto l'autorizzazione a ledere un diritto rimuove il do-vere di rispettare il diritto stesso.Quale atto autorizzativo, il consenso dell'avente diritto ha naturanegoziale, trattandosi precisamente di un negozio unilaterale recet-tizio, revocabile, a titolo oneroso o gratuito.In tal modo il titolare del diritto non rinunzia allo stesso, ma ri-nuncia alla pretesa di non ingerenza da parte del terzo.

Si tratta pursempre di un modo di disposizione del diritto.Pertanto, la Corte d'appello, escludendo l'antigiuridicità dellacondotta della PA - per l'esistenza della esimente o causa di giustifi-cazione -, che ha mantenuto la disponibilità dell'albergo, pur allascadenza del termine fissato nei decreti di requisizione, non ha vio-lato l'art. 112 c.p.c.Ed infatti, la condotta posta in essere dalla PA, di permanenzanella disponibilità dell'albergo, pur successivamente alla scadenzadel termine stabilito nei provvedimenti di requisizione, costituisce, insé, un fatto illecito, di natura permanente (Cass., sez. 1, 1/3/2012,n. 3217; Cass., sez. 1, 30/9/2021, n. 26592; Cass., sez. 1, 2/4/2009, n. 8056; Cass., Sez.

Un., 9/3/2009, n. 5625; Cass., sez. 1,11/12/2008, n. 29117; Cass., sez. 1, 10/5/1996, n. 4416; Cass.,sez. 3, 6/7/1951, n. 1793), ma tale illiceità viene superata dalla esi-stenza di una causa di giustificazione, costituita, nella specie, dalconsenso dell'avente diritto.Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deducela persistenza della illiceità, anche in presenza dell'esimente del con-senso dell'avente diritto, con la pretesa violazione del principio di14 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.,non coglie nel segno.Tra l'altro, il fallimento ricorrente pretende di qualificare l'azioneiniziale, contenuta nell'atto di citazione, come azione di arricchi-mento senza giusta causa «essendo l'unica nel caso di specie propo-nibile».Tuttavia, la Corte d'appello, anche qui con piena valutazione dimerito, ha statuito che «la domanda non risulta proposta in terminidi arricchimento senza giusta causa».Lo stralcio di atto di citazione trascritto nel motivo di ricorso nonconsente in alcun modo di interpretare diversamente il contenutodello stesso.Non può neppure condividersi la doglianza del fallimento ricor-rente nella parte in cui ritiene che la domanda di parte attrice sa-rebbe stata posta «al di fuori della categoria contrattualistica».La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto, una volta esclusa l'illiceitàdella condotta, proprio per la sussistenza della causa di giustifica-zione del consenso dell'avente diritto, che non poteva però neppureessere accolta la pretesa negoziale, in quanto, trattandosi di rapporticon la [OSCURATO:PERSONA], il contratto doveva essere neces-sariamente stipulato con forma scritta ad substantiam.Tale affermazione è corretta e si inserisce nella costante giuri-sprudenza di questa Corte.8.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.L'omesso esame di un fatto decisivo sarebbe costituito dallaomessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della riso-luzione del rapporto contrattuale.Tuttavia, il ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, il con-tenuto del contratto che sarebbe stato stipulato tra l'albergo e il Mi-15 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026nistero dell'Interno, come pure le circostanze storiche della risolu-zione del rapporto contrattuale.9.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte d'appello, infatti, ha escluso espressamente che dallopure in forma integrale o comunque per ampi stralci, si potesse ri-cavare la sussistenza di una domanda di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c.Tale valutazione, in assenza di ulteriori elementi di fatto, non puòessere diversamente valutata in questa sede.10.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico del fallimento si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino16 RG n. 26964/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v9o lerricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo Rd.i Gp.oNs.t 1a1 e3l6e8tt/r2o0n1i7cacertificata indicato.- ricorrente -controMinistero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamentedomiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n.249/2022, depositata in data 4/4/2022.1 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero dell'In-terno proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria n. 491/2010, depositata il 3/5/2010, che aveva accolto ladomanda di risarcimento del danno (nella misura della tariffa mediagiornaliera per camera doppia di euro 37,18 e quindi oltre l'inden-nizzo da requisizione, già ricevuto) proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]., condannando il Ministero a corrispondere la somma dieuro 899.571,66.In particolare, l'Oasi in primo grado deduceva: di essere proprie-taria dell'albergo oggetto di provvedimenti di requisizione da partedel Ministero dell'interno; di avere già ottenuto la condanna del Mi-nistero al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione nel periodo[OSCURATO:DATA_NASCITA]-10/7/1995; che l'occupazione si era però protratta dallo11/7/1995 al 15/4/1997 ed era continuata sine titulo anche nel pe-riodo 11/1/1993-10/1/1994, in quanto l'ultimo decreto di requisi-zione era stato prorogato fino al 10/1/1993.Il Tribunale aveva ritenuto non contestata la circostanza che ilMinistero dell'Interno, nei periodi indicati in citazione, avesse occu-pato l'immobile in assenza di un provvedimento di requisizione e,dunque, sine titulo, circoscrivendo il primo periodo di occupazionedall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in quanto il decreto di requi-sizione del 9/1/1993 aveva prorogato l'occupazione sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].La circostanza che le prestazioni ricevute dal Ministero avesseronatura alberghiera risultava dal decreto di requisizione del prefetto2 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendo essere garantiti «tutti iservizi delle prestazioni alberghiere»; tale era del resto il contenutodello schema di convenzione predisposto dalla Prefettura.L'indennità giornaliera veniva determinata, per camera doppia,in euro 37,18, come da tariffa alberghiera.2. Con l'atto d'appello il Ministero deduceva: non era stata fornitaalcuna prova riguardo all'esistenza di una struttura classificata comealberghiera; non esisteva un valido contratto scritto, con riguardoalla erogazione e alla remunerazione di prestazioni di carattere al-berghiero; non vi era il riconoscimento delle utilità delle prestazioni,«necessaria ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da ingiustificatoarricchimento».Il Ministero censurava l'affermazione contenuta nella sentenza diprime cure, per cui non avrebbe contestato i criteri di determinazionedelle somme indicate nella sentenza definitiva n. 1243/2003, resa inaltro giudizio.Deduceva che già con la comparsa di risposta di primo gradoaveva contestato la fondatezza della domanda diretta ad ottenere«la liquidazione di somme in misura eccedente l'indennità di requisi-zione che l'impresa aveva espressamente accettato come remune-rativa delle prestazioni alberghiere fornite».Non vi era peraltro prova in ordine al danno effettivamente su-bito, in assenza di produzione della documentazione concernente ilvolume d'affari dell'azienda nel periodo precedente alla requisizione.Inoltre, rilevava che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., l'utilizzazione delbene proseguiva sine titulo, mentre il canone dovuto era quello pre-visto dal titolo scaduto.Il Ministero chiariva che nel giudizio introdotto con ricorso perdecreto ingiuntivo e definito con le sentenze n. 1243/2003 e 646/2005 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società aveva implicita-3 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026mente rinunciato alla domanda concernente eventuali pretese rela-tive all'utilizzazione dell'immobile fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo per taleperiodo regolarmente incassato l'indennità di requisizione.3. Si costituiva nel giudizio d'appello, dopo l'interruzione a se-guito del fallimento della società, la curatela del fallimento Oasi.4. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 249/2022, depositata il 4/4/2022, accoglieva l'appello del Ministerodell'Interno.La Corte territoriale evidenziava che le sentenze di condanna neiconfronti del Ministero, emesse in altro giudizio tra le stesse parti, erelative al periodo di occupazione senza titolo dell'immobile per ilperiodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-10/7/1995, rispetto alle quali la società avevaparametrato le proprie richieste, erano state nelle more del giudiziodefinitivamente riformate.Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12976/2017(con riferimento al periodo dal 11/1/1994 al 10/7/1995), aveva con-fermato la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inam-missibile la domanda di ingiustificato arricchimento, in quella sedeaccolta dal Tribunale.La Corte di merito rilevava che la domanda dell'albergo era stataqualificata come fondata su fatto illecito costituito dall'occupazionesine titulo, con la prescrizione quinquennale.La Corte territoriale, però, reputava che non era ravvisabile unfatto illecito, «rinvenendosi invece una ipotesi di consenso dell'a-vente diritto», come desumibile da varie condotte poste in esseredall'albergo, che non si era mai opposto al protrarsi dell'occupazione,anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione, nonavendo mai richiesto la liberazione dell'immobile e, al contrario, con-tinuando l'erogazione delle varie prestazioni.4 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026Una volta venuta meno la configurabilità di una responsabilità dafatto illecito, la domanda non meritava accoglimento, «in quantoqualificata come tesa a conseguire il pagamento di una prestazionecontrattuale (per come risulta, effettivamente, proposta, al di là dellaulteriore domanda di risarcimento dei danni derivati dalla mancataerogazione delle somme, su cui il Tribunale non si è pronunciato eper la quale non è stato, comunque, proposto appello incidentale)».Ciò in assenza della forma scritta ad substantiam del contratto.Inoltre, ad avviso della Corte d'appello, «la domanda non risultaproposta in termini di arricchimento senza giusta causa».A tale scopo non era sufficiente il dato emergente dall'atto intro-duttivo, e quindi il riferimento ivi compiuto alle sentenze pronunciatein altro procedimento.Tale rimando era limitato al criterio (il riferimento alla tariffa me-dia giornaliera per camera doppia) adottato in quella sede per laquantificazione delle somme dovute «e non alla, invero poco chiara,qualificazione della domanda prospettata dalla parte o a quella adot-tata dal Giudice».Il Ministero aveva comunque erogato cospicue somme in favoredella società, proprio per il periodo in contestazione, pari ad euro1.512.743,57, «rapportate alla indennità di requisizione in prece-denza accordata ed accettata dall'impresa».5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilfallimento Oasi in liquidazione s.r.l.6. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'interno.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,5 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art.112 c.p.c. – Vizio di ultra petizione ed extra petizione».La Corte d'appello ha ritenuto errata la qualificazione giuridicadella domanda da parte del Tribunale, che aveva inquadrato la fatti-specie nell'ambito di una ipotesi di occupazione sine titulo, trattan-dosi, invece, di un'ipotesi «di consenso dell'avente diritto».Per la Corte territoriale, dunque, la controversia rientrava nelloambito di una obbligazione contrattuale che, però, nel caso di specienon era possibile configurare, in quanto la PA può stipulare sola-mente il contratto in forma scritta.Per la Corte d'appello, poi, era esclusa la disciplina dell'arricchi-mento senza giusta causa per avere la curatela del fallimento, eprima ancora la società in bonis, fatto riferimento alle sentenze pro-nunciate in altro procedimento.Per il fallimento ricorrente, invece, l'occupazione del bene, purse illecita o illegittima, da parte dell'autorità, in mancanza del prov-vedimento di requisizione, produce «l'effetto immediato di sottrarreal privato il diritto del godimento sul bene per un tempo indetermi-nato e ogni facoltà connessa allo status proprietario, svuotando an-che la facoltà dispositiva sul bene stesso».Da tale considerazione conseguiva che era «arduo ammettere ilconsenso da parte della Curatela fallimentare come prospettato dallaCorte di merito».Ad avviso del fallimento ricorrente, dunque, la domanda inizialedell'Oasi era «finalizzata a richiedere il pagamento dell'occupazionecommisurando la determinazione del quantum al criterio della tariffamedia giornaliera per camera doppia».Era pacifico che l'occupazione era sine titulo.La società aveva dunque proposto domanda per ottenere il giustoristoro.6 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026La tesi sostenuta dalla Corte d'appello, per cui non sussisteval'illiceità del fatto, costituito dall'occupazione senza titolo, non tenevaconto che la condotta della PA deve esplicitarsi, in ogni caso, «nellaliceità».Ogni occupazione da parte della PA deve essere legittimata daun provvedimento amministrativo, assente nel caso in esame.Il fatto costitutivo del diritto vantato dal fallimento era rappre-sentato dalla circostanza «che la PA stava occupando un bene privatosenza alcun contratto e senza alcun provvedimento autorizzativo:pertanto la occupazione [era] di per sé illecita».[OSCURATO:PERSONA] d'appello, dunque, in ossequio al principio di corrispon-denza tra il chiesto e pronunciato, avrebbe dovuto accogliere la do-manda «semmai sulla base di una diversa e corretta qualificazionegiuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti alprocesso».La Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare «l'azione comeazione di arricchimento senza giusta causa essendo l'unica nel casodi specie proponibile».Per il fallimento ricorrente «[l]a volontà processuale espressanell'atto di citazione, anche alla luce dello scopo pratico che si inten-deva raggiungere, era quella di ottenere il pagamento da parte delMinistero per aver goduto di un bene della Curatela».La Corte territoriale, invece, riformando la sentenza del Tribu-nale, avrebbe premiato «una condotta illecita».Per il fallimento, pur essendo consentito al giudice di accertare evalutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solodal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicenderappresentate dalla parte e dal provvedimento in concreto richiesto,tuttavia tale potere trova il limite «nella corrispondenza tra chiesto7 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quellaesercitata».Tale limite sarebbe stato superato dalla Corte d'appello.La Corte territoriale, infatti, ha basato il proprio ragionamentosulla base della «impossibilità di stabilire un rapporto contrattualeverbale».Per il fallimento, invece, parte attrice avrebbe sempre posto lasua pretesa «al di fuori della categoria contrattualistica: ottenere ilpagamento per essere stato privato di fatto dell'immobile».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di fattidecisivi e controversi nonché il vizio motivazionale in relazione allaviolazione dell'art. 115 c.p.c.».La condotta antigiuridica fatta valere in giudizio dal fallimentonon era rappresentata dalla mancata retribuzione delle prestazioninell'ambito del rapporto contrattuale, come avrebbe sostenuto laCorte d'appello, in quanto tale rapporto, a seguito dell'inefficacia delprovvedimento di requisizione, «era stato risolto naturalmente».Il fatto storico, costituito dalla «risoluzione del rapporto contrat-tuale», sarebbe una circostanza pacifica in causa, rappresentandouno dei presupposti della domanda, come emergerebbe dalla letturadell'atto di citazione.La Corte d'appello prima avrebbe riconosciuto il fatto storico giu-ridico, costituito dalla mancata rinnovazione del provvedimento direquisizione, ma, al tempo stesso, avrebbe errato nell'esame «didetto fatto pacifico».Il thema decidendum, fin dal primo atto introduttivo del pro-cesso, sarebbe stato «la pretesa creditoria della casa di cura ad ot-tenere il pagamento per l'utilitas percepita dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l'utilizzo del bene di proprietà della Curatela».8 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/20263. Con il terzo motivo di impugnazione ci si duole «ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica-zione dell'art. 2041 c.c., con riferimento all'indebito arricchimento».La sentenza della Corte d'appello sarebbe erronea laddove nonha qualificato la domanda introduttiva come domanda di indebito ar-ricchimento.La PA avrebbe consapevolmente valutato l'utilità di occupare lastruttura alberghiera e avrebbe considerato rispondente alle propriefinalità istituzionali tale circostanza, senza emettere i relativi prov-vedimenti requisitori.Era pacifico che la struttura era stata utilizzata.La domanda della società, e poi del fallimento subentrato, sa-rebbe stata quella della quantificazione economica dell'utilitas con-seguita.La Corte d'appello «sulla base dei fatti, degli elementi probatoriacquisiti e delle richieste avanzate dalla Curatela» avrebbe dovutoqualificare la domanda come indebito arricchimento e non rigettarela stessa.4. Il primo motivo è inammissibile.4.1. Il motivo non è autosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c., nonavendo il fallimento ricorrente provveduto a riprodurre, sia pure perstralcio, le parti essenziali della domanda introduttiva del giudizio diprimo grado, non consentendo a questa Corte di comprendere ap-pieno il contenuto della stessa.4.2. Deve poi osservarsi che non v'è stata alcuna violazionedell'art. 112 c.p.c.Per questa Corte, infatti, la rilevazione ed interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito edè sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nelqual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della9 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio dilegittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comportiun vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se lainesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un viziozione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chedovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un erroreche coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e noncontestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura vaproposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judican-do", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "errorfacti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.,sez. 3, 10/6/2020, n. 11103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770).Si è chiarito che l'interpretazione della domanda è operazioneriservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabile in sede dilegittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il conte-nuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte in-tende perseguire (Cass., sez. L, 5/2/2004, n. 2148), e dunque risultitravisato il contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivodel giudizio, con conseguente errato convincimento che il successivosviluppo costituisca domanda nuova (Cass., sez. L, 24/6/2004, n.11755).Si è ribadito che il giudice deve procedere, nell'esercizio del po-tere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipenden-temente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e va-lutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile nonsolo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vi-10 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026cende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concretodalla stessa richiesto (Cass., sez. L, 13/12/2005, n. 27428).Soccorre a tale fine esclusivamente il criterio ermeneutico voltoad indagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo ilsignificato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione lo-gica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto,avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopopratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria(Cass., Sez. Un., 10/7/2003, n. 10840), restando esclusi i criteri er-meneutici - soggettivi ed oggettivi - previsti per gli atti negoziali, cheimplicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Cass., sez.3, 9/3/2004, n. 4754; Cass., sez. 1, 24/11/2011, n. 24847).5. Nella specie, la Corte d'appello si è attenuta ai principi giuri-sprudenziali sopra indicati, nella qualificazione giuridica della do-manda proposta dalla parte, almeno tenendo conto degli stralci -insufficienti - dell'atto di citazione riportati nei motivi di ricorso percassazione.5.1. Si legge, infatti, nel ricorso per cassazione, che «con atto dicitazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio il Mini-stero per sentire: 1) accertare e dichiarare che la [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tem-pore ha diritto al pagamento da parte del Ministero in persona delMinistro pro tempore per i periodi di occupazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] finoal 15/4/1997 e dall'11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994 alle sommeda calcolarsi secondo la tariffa media giornaliera di euro 37,18 L.72.500 per camera doppia oppure a quelle maggiori o minori chesaranno determinate in corso di causa in via equitativa dal giudiceper i motivi esposti in premessa» (cfr. pagina 3 del ricorso per cas-sazione).11 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/20265.2. Nel primo motivo di ricorso per cassazione non si rinvienealcuna descrizione dell'atto di citazione.5.3. Solo nel secondo motivo di ricorso per cassazione si trascriveparte dell'atto di citazione («la società è proprietaria di un albergo-ristorante che è stato oggetto di alcuni provvedimenti requisitori daparte del Ministero dell'interno […] l'occupazione si è protratta oltrela data di efficacia dei provvedimenti […]».6. La Corte d'appello, con piena valutazione meritale, ha ritenutoche, in realtà, la domanda proposta dalla società Oasi, poi dal falli-mento, atteneva al fatto illecito costituito dall'occupazione dell'al-bergo, sine titulo, in quanto era scaduto il termine previsto dai de-creti di requisizione.Tuttavia, per la Corte territoriale non sussisteva l'illiceità dellacondotta, in quanto ricorreva l'esimente penalistica del consensodell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p.Ha chiarito la Corte d'appello che «nel caso di specie non siaravvisabile un fatto illecito, rinvenendosi invece un'ipotesi di con-senso dell'avente diritto».Questa parte della motivazione della Corte di merito non è stataaggredita in modo idoneo dal fallimento ricorrente.La Corte di merito, infatti, ha evidenziato le ragioni per cui ricor-reva l'ipotesi del consenso dell'avente diritto, in quanto «[l]a societàOasi, infatti, non risulta essersi mai opposta al protrarsi dell'occupa-zione anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione,non ha mai richiesto la liberazione dell'immobile ed ha, al contrario,continuato l'erogazione delle varie prestazioni, come riconosciutodalla stessa difesa dell'odierna convenuta e come si evince dalla let-tura complessiva dei documenti da essa indicati (in particolare, lanota sottoscritta dal viceprefetto di [OSCURATO:PERSONA], prot. n. 249/3Sett, indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata proposta tran-12 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026sattiva, il telegramma del 10 giugno 1995 della Prefettura di ReggioCalabria, il decreto prefettizio di requisizione del 24 giugno 1989 edi successivi decreti di proroga, lettera a firma del Prefetto di ReggioCalabria del 4 giugno 1996»).Pertanto, la Corte d'appello non ha violato il principio di corri-spondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma si è limitata a ritenereinsussistente l'illiceità della condotta della PA, in quanto scriminatadalla esimente del consenso dell'avente diritto.7. Per questa Corte, infatti, la norma contenuta nell'art. 50 delcod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con ilconsenso della persona che può validamente disporne, è espressionedi un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nellasfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilitàaquiliana la esclusione della antigiuridicità dell'atto lesivo per effettodel consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamenteprestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile ‒ nella fat-tispecie concreta la parte aveva agito per ottenere il risarcimento deldanno derivatogli dalla deviazione sul suo fondo di un corso d'acquaad opera di un altro soggetto privato, alla quale aveva consentito conuna convenzione, e la Corte ha ritenuto che, pur essendo nullo l'ac-cordo ai sensi dell'art. 825 cod. civ. per la natura demaniale del corsod'acqua, il consenso valesse ad escludere l'illiceità del danno, intesocome lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo, spet-tante al soggetto privato, e non del diritto demaniale, la cui titolaritànon apparteneva all'attore, ma ad un soggetto pubblico estraneo allalite ed unico legittimato alla sua tutela (Cass., sez. 3, 24/2/1997, n.1682).Anche in dottrina, si è chiarito che, pur se il codice civile nondetta analoga disposizione rispetto all'art. 50 c.p., Tuttavia ciò non è13 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026di ostacolo a riconoscere nel consenso dell'avente diritto una causadi legittimazione del fatto.Il consenso dell'avente diritto, dunque, esclude l'antigiuridicitàdel fatto, in quanto l'autorizzazione a ledere un diritto rimuove il do-vere di rispettare il diritto stesso.Quale atto autorizzativo, il consenso dell'avente diritto ha naturanegoziale, trattandosi precisamente di un negozio unilaterale recet-tizio, revocabile, a titolo oneroso o gratuito.In tal modo il titolare del diritto non rinunzia allo stesso, ma ri-nuncia alla pretesa di non ingerenza da parte del terzo. Si tratta pursempre di un modo di disposizione del diritto.Pertanto, la Corte d'appello, escludendo l'antigiuridicità dellacondotta della PA - per l'esistenza della esimente o causa di giustifi-cazione -, che ha mantenuto la disponibilità dell'albergo, pur allascadenza del termine fissato nei decreti di requisizione, non ha vio-lato l'art. 112 c.p.c.Ed infatti, la condotta posta in essere dalla PA, di permanenzanella disponibilità dell'albergo, pur successivamente alla scadenzadel termine stabilito nei provvedimenti di requisizione, costituisce, insé, un fatto illecito, di natura permanente (Cass., sez. 1, 1/3/2012,n. 3217; Cass., sez. 1, 30/9/2021, n. 26592; Cass., sez. 1, 2/4/2009, n. 8056; Cass., Sez. Un., 9/3/2009, n. 5625; Cass., sez. 1,11/12/2008, n. 29117; Cass., sez. 1, 10/5/1996, n. 4416; Cass.,sez. 3, 6/7/1951, n. 1793), ma tale illiceità viene superata dalla esi-stenza di una causa di giustificazione, costituita, nella specie, dalconsenso dell'avente diritto.Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deducela persistenza della illiceità, anche in presenza dell'esimente del con-senso dell'avente diritto, con la pretesa violazione del principio di14 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.,non coglie nel segno.Tra l'altro, il fallimento ricorrente pretende di qualificare l'azioneiniziale, contenuta nell'atto di citazione, come azione di arricchi-mento senza giusta causa «essendo l'unica nel caso di specie propo-nibile».Tuttavia, la Corte d'appello, anche qui con piena valutazione dimerito, ha statuito che «la domanda non risulta proposta in terminidi arricchimento senza giusta causa».Lo stralcio di atto di citazione trascritto nel motivo di ricorso nonconsente in alcun modo di interpretare diversamente il contenutodello stesso.Non può neppure condividersi la doglianza del fallimento ricor-rente nella parte in cui ritiene che la domanda di parte attrice sa-rebbe stata posta «al di fuori della categoria contrattualistica».La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto, una volta esclusa l'illiceitàdella condotta, proprio per la sussistenza della causa di giustifica-zione del consenso dell'avente diritto, che non poteva però neppureessere accolta la pretesa negoziale, in quanto, trattandosi di rapporticon la [OSCURATO:PERSONA], il contratto doveva essere neces-sariamente stipulato con forma scritta ad substantiam.Tale affermazione è corretta e si inserisce nella costante giuri-sprudenza di questa Corte.8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.L'omesso esame di un fatto decisivo sarebbe costituito dallaomessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della riso-luzione del rapporto contrattuale.Tuttavia, il ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, il con-tenuto del contratto che sarebbe stato stipulato tra l'albergo e il Mi-15 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26964/2022Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 14848/2026Data pubblicazione 18/05/2026nistero dell'Interno, come pure le circostanze storiche della risolu-zione del rapporto contrattuale.9. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte d'appello, infatti, ha escluso espressamente che dallopure in forma integrale o comunque per ampi stralci, si potesse ri-cavare la sussistenza di una domanda di ingiustificato arricchimentoex art. 2041 c.c.Tale valutazione, in assenza di ulteriori elementi di fatto, non puòessere diversamente valutata in questa sede.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico del fallimento si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino16 RG n. 26964/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 14848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris