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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48078/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e violazione della legge armi.

Consideratoabe, ; - il primo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in parte nella forma del travisamento e/o dell'omessa valutazione della prova - è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito sia in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità, sia con riguardo alla tenuta individualizzante e confermativa degli altri elementi di prova che il giudice del merito ha passato puntualmente in rassegna, smentendo con congrua 4-- motivazione le molteplici doglianze prospettate dalla difesa (in particolareVpunto di attendibilità intrinseca del chiamante, sulla valenza delle celle del traffico telefonico, sul contenuto probante delle immagini di altra rapina, sull'assenza di impronte sulla pistola, sull'ammontare della somma sequestrata, sull'alibi dell'imputato); - il secondo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 10

I. n. 497/74 - è manifestamente infondato.

Al riguardo, nessun profilo di manifesta illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto credibile quanto affermato dal chiamante in correità, il quale ha riferito di sapere che il ricorrente aveva con sé ab initio una pistola, tenuto conto che dalla ricostruzione dei movimenti degli imputati e dal contenuto delle conversazioni intercorse con il ricorrente risulta che i correi, prima del fatto, si recarono presso l'abitazione del chiamante per concordare le modalità di esecuzione del fatto, circostanza dalla quale è logico ricavare che si sia anche fatto riferimento all'uso dell'arma; - il terzo motivo (rubricato come n. 4) - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Tanto il diniego delle attenuanti generiche quanto la determinazione della pena rinvengono puntuale motivazione, essendosi indicati plurimi elementi di gravità dei fatti e di pericolosità sociale (si veda pag. 18 del provvedimento gravato, ove la Corte territoriale valorizza i precedenti eterogenei a carico del prevenuto e le particolari modalità del fatto, in quanto dimostrative di "una particolare professionalità" nel commettere reati del tipo di quelli sub iudice, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile ai fini della concessione del beneficio invocato).

Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e violazione della legge armi. Consideratoabe, ; - il primo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in parte nella forma del travisamento e/o dell'omessa valutazione della prova - è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito sia in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità, sia con riguardo alla tenuta individualizzante e confermativa degli altri elementi di prova che il giudice del merito ha passato puntualmente in rassegna, smentendo con congrua 4-- motivazione le molteplici doglianze prospettate dalla difesa (in particolareVpunto di attendibilità intrinseca del chiamante, sulla valenza delle celle del traffico telefonico, sul contenuto probante delle immagini di altra rapina, sull'assenza di impronte sulla pistola, sull'ammontare della somma sequestrata, sull'alibi dell'imputato); - il secondo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 10 I. n. 497/74 - è manifestamente infondato. Al riguardo, nessun profilo di manifesta illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto credibile quanto affermato dal chiamante in correità, il quale ha riferito di sapere che il ricorrente aveva con sé ab initio una pistola, tenuto conto che dalla ricostruzione dei movimenti degli imputati e dal contenuto delle conversazioni intercorse con il ricorrente risulta che i correi, prima del fatto, si recarono presso l'abitazione del chiamante per concordare le modalità di esecuzione del fatto, circostanza dalla quale è logico ricavare che si sia anche fatto riferimento all'uso dell'arma; - il terzo motivo (rubricato come n. 4) - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Tanto il diniego delle attenuanti generiche quanto la determinazione della pena rinvengono puntuale motivazione, essendosi indicati plurimi elementi di gravità dei fatti e di pericolosità sociale (si veda pag. 18 del provvedimento gravato, ove la Corte territoriale valorizza i precedenti eterogenei a carico del prevenuto e le particolari modalità del fatto, in quanto dimostrative di "una particolare professionalità" nel commettere reati del tipo di quelli sub iudice, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile ai fini della concessione del beneficio invocato). Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere
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